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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13733/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile STEFANONI Lidia, con le quali la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Monza, con la quale ORLANDO Francesco era stato condannato per l'omicidio colposo di TRENZANI Fabiola, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, ha rideterminato la pena, revocando l'interdizione legale e sostituendo l'interdizione perpetua dai pp.uu. con quella temporanea, rigettando l'appello della parte civile e confermando nel resto.

2. La parte civile costituita, STEFANONI Lidia, nonna della vittima, ha proposto ricorso con proprio difensore, formulando quattro motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento al ravvisato concorso di colpa della vittima: la condotta della TERZANI nell'occorso era stata necessitata dalle condizioni della strada, per esser stata la visuale ostruita dalla presenza di piante che aveva impedito il controllo dell'arrivo di mezzi al di qua della linea di arresto.

Con il secondo, ha dedotto analogo vizio con riferimento alla valutazione del nesso causale tra le condotte e l'evento, assumendo che la Corte non avrebbe valutato se la condotta dell'imputato fosse stata da sola idonea a produrre l'evento, interrompendo il nesso causale tra quella tenuta dalla vittima (mancata osservanza dell'obbligo di dare la precedenza) e il verificarsi dell'impatto.

Secondo la difesa, la valutazione del giudice del gravame non si sarebbe soffermata sulla verifica della c.d. causalità della colpa, il nesso di causalità dovendo sussistere non con riferimento a qualsiasi comportamento colposo, ma solo in relazione a quello che costituisca concretizzazione del rischio che la norma di cautela è intesa a prevenire.

Nella specie, il comportamento dell'imputato era stato particolarmente pregnante su tale aspetto, precisandosi che l'utente della strada risponde anche dei comportamenti imprudenti altrui, purché prevedibili.

L'immissione di un mezzo in un incrocio senza rispettare il segnale di stop, secondo la parte ricorrente, non poteva considerarsi imprevedibile; inoltre, tanto più il comportamento si discosti da quello richiesto, tanto più esso determina l'irrilevanza causale dell'altrui comportamento prevedibile e imprudente.

Nel caso in esame, l'ORLANDO aveva tenuto una velocità pari quasi al triplo di quella consentita, azzerando le proprie capacità di evitare l'impatto e, ove egli avesse rispettato il limite di velocità, il veicolo condotto dalla vittima avrebbe potuto completare l'attraversamento.

Con il terzo motivo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla liquidazione del danno in favore della parte civile: il giudice del merito aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza rimetterne la relativa liquidazione al giudice civile, così procedendo direttamente in sede di giudizio penale sull'assunto che la parte non aveva dimostrato voci di danno ulteriori rispetto a quello liquidato (danno morale).

La difesa considera illogico e contraddittorio il ragionamento, avendo la parte riservato espressamente l'azione risarcitoria al giudizio civile.

Anche la voce ritenuta è stata liquidata in maniera errata, non avendo il giudice considerato gli intervalli liquidatori al cui interno la modulazione è operata in base agli elementi allegati e provati.

Con un quarto motivo, infine, riprendendo il tema della liquidazione del danno, la difesa ha dedotto vizio di motivazione apparente quanto ai criteri utilizzati per la liquidazione di quello morale: il giudice avrebbe fatto riferimento solo all'età della parte civile, senza considerare quella della vittima e i rapporti tra i due soggetti, operando la riduzione per il concorso di colpa della vittima che, tuttavia, non è mai stato determinato in percentuale.

Inoltre, la Corte d'appello avrebbe omesso di indicare i criteri seguiti per giustificare la ritenuta congruità dell'importo liquidato.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, ha rassegnato sue conclusioni scritte, con le quali si è chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione.

4. Anche la difesa della parte civile ricorrente ha rassegnato memoria scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020, con la quale, replicando alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto limitatamente alla liquidazione del danno e dichiarato inammissibile quanto ai restanti motivi.

2. La Corte di merito ha richiamato la ricostruzione dei fatti, precisando che, nella specie, lo scontro tra i veicoli condotti rispettivamente dalla vittima e dall'imputato era avvenuto in un centro urbano e che l'auto del secondo aveva colpito in modo molto violento la fiancata sinistra dell'auto condotta dalla prima, determinandone uno sbalzo di 100 metri e il ribaltamento.

Il conducente dell'auto investitrice era stato trovato con un tasso di concentrazione alcolica nel sangue pari a 1,70 g/I e la velocità impressa al suo mezzo era stata elevatissima (Km/h 136 al momento dell'urto); la vittima stava invece viaggiando a una velocità di gran lunga inferiore (20 Km/h), ma non aveva osservato il segnale di precedenza nel momento in cui si era immessa, con manovra di svolta a sinistra, lungo la strada percorsa dal veicolo antagonista.Rigettato l'appello dell'imputato, la Corte territoriale ha esaminato le censure della parte civile, ritenendole infondate.

Era stato documentato nel processo l'avvenuto pagamento di un importo erogato ai genitori della vittima (che non si erano costituiti parti civili) e della somma di euro 15.000,00 in favore della nonna, costituitasi parte civile nel processo penale.

Ha, poi, ritenuto che la domanda di condanna generica non vincolasse il giudice penale, poiché la parte che chiede il risarcimento resta pur sempre onerata dall'obbligo di dimostrare il relativo danno.

Nella specie, il primo giudice, in assenza di prova di un danno patrimoniale e non patrimoniale distinto da quello morale, aveva liquidato quest'ultima voce in via equitativa tenuto conto dell'età del soggetto danneggiato, addivenendo così a una quantificazione pari alla somma di euro 30.000,00, liquidata a titolo definitivo e non, come richiesto, quale provvisionale.

3. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati.

La valutazione delle doglianze non può prescindere dalla considerazione che, nella specie, le due sentenze di merito sono conformi quanto alla ricostruzione dell'incidente e alla individuazione del concorso di colpa tra imputato e vittima.

Ciò ha evidenti ricadute sulla natura del sindacato di legittimità, per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine alle doglianze formulate in punto accertamento del contributo colposo della vittima nella causazione dell'evento, ma anche sulla tipologia di vizio deducibile che non può in ogni caso consistere nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (Sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), né nella sollecitazione a ottenere da questa Corte una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione.

Sul punto, pare sufficiente ribadire i principi consolidati in materia di impugnazione per l'ipotesi di doppia sentenza conforme (cfr., tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerlo, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218) e ricordare che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099).

La difesa, pur evocando il vizio di violazione di legge, ha sostanzialmente riproposto il contenuto del gravame esaminato dai giudici d'appello, senza tener conto, peraltro, della ricostruzione minuziosa contenuta nella sentenza di primo grado (ove si era fatto riferimento anche alle immagini estrapolate da un sistema di videosorveglianza che, pur non avendo ripreso direttamente il momento dell'impatto, aveva però consentito di seguire la condotta di guida della vittima nei momenti antecedenti a esso, dando conto della presenza di ostacoli alla visuale, ma anche del fatto che il punto d'urto era stato collocato al centro della semicarreggiata principale e che la vittima, dopo aver inizialmente frenato, aveva ripreso la marcia, non avvedendosi del veicolo antagonista).

Quanto, poi, alla causalità della colpa, non è esatto affermare, come sembra voler fare la difesa, che la condotta colposa della vittima non avrebbe concretizzato il rischio che la norma violata era intesa a prevenire: ciò collide con la ricostruzione fattuale contenuta nelle sentenze di merito, in questa sede insindacabile per i principi sopra già richiamati, ma anche con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità.

È vero che il principio di colpevolezza impone una verifica complessa, su piani diversi, riguardanti l'accertamento in concreto della sussistenza della violazione - da parte del soggetto che riveste una posizione che possiamo definire lato sensu di garante - di una regola cautelare (generica o specifica), del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso e della prevedibilità e evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire (cfr., in motivazione, sez. 4, n. 17000 del 5/4/2016, Scalise, Rv. 266645, in cui si opera un richiamo a indirizzo consolidato, con rinvio a sez. 4, n. 40802 del 18/9/2008, Spoldi, Rv. 241475; n. 24898 del 24/5/2007, Venticinque, Rv. 236854; in motivazione, anche sez. 4, n. 45589 del 10/11/2021; sez. 4, n. 5963 del 2/5/1998, Mannuzzi, Rv. 178402, in cui si è sottolineata la necessità che la verifica del nesso di causalità nei termini sopra precisati, avvenga sulla scorta di elementi fattuali certi e non di mere ipotesi o congetture).

Ma, è proprio traendo spunto da tale ultima pronuncia, che può rilevarsi la manifesta infondatezza dell'argomentare difensivo, esso muovendo da una mera congettura (quella, cioè, che - ove l'ORLANDO non avesse tenuto quella velocità - la vittima avrebbe avuto il tempo di effettuare la manovra di immissione veicolare), dalla quale la difesa ha inferito l'inidoneità della violazione della norma che imponeva alla TERZANI il rispetto del diritto di precedenza altrui rispetto alla collisione verificatasi proprio con il veicolo che aveva quel diritto di precedenza.

Pertanto, nella specie, del tutto correttamente i giudici di merito hanno valutato la condotta concorrente della vittima, una volta preventivamente individuata la regola cautelare violata e il suo atteggiarsi in relazione all'area di rischio considerata che ne ha giustificato il collegamento, non solo materiale tra condotta e evento, ma anche quello tra regola violata e evento verificatosi (sul punto, sez. 4, n. 40050 del 29/3/2018, Lenarduzzi, Rv. 273870).4.

Il terzo e il quarto motivo sono invece fondati.

Nelle conclusioni rassegnate innanzi al giudice del gravame, la parte aveva chiesto, in via principale, e in accoglimento del terzo motivo di appello, la condanna dell'imputato al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, sub specie di danno da rottura del vincolo familiare, esistenziale, alla vita di relazione, nonché morale, rinviandone la quantificazione a un separato giudizio civile.

In via subordinata, nella stessa sede, la parte aveva chiesto di imputare la somma liquidata dal primo giudice a titolo di provvisionale e, in estremo subordine, la rideterminazione del quantum, con riconoscimento di un importo prossimo ai valori massimi previsti dalle tabelle dell'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano.

Orbene, nonostante sia stata riconosciuta in qualche precedente, anche risalente, di questa stessa sezione, la rilevanza della cosiddetta graduazione delle colpe concorrenti per la determinazione dell'apporto causale di ciascuna condotta colposa, ai fini delle statuizioni sugli interessi civili, per la determinazione della pena e per la graduazione della stessa in senso proprio, ovvero ai fini del giudizio in ordine alla rimproverabilità della condotta di ciascuno (sez. 4, n. 22632 del 15/5/2008, Glio, RV. 239896; più di recente n. 38559 del 27/6/2017, Leone, Rv. 271024), l'orientamento prevalente e condivisibile, oltre che coerente con i principi generali in materia di domanda civile, ha calibrato tale principio ritenendo, in via generale, in capo al giudice penale l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento solo nel caso in cui egli sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile (sez. 4, n. 23080 del 30/1/2017, Monaco, RV. 270428; n. 20580 del 17/3/2005, Beani, Rv. 231364; n. 26663 del 6/5/2009, Vietti, Rv. 244506) e, dunque, la inammissibilità, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione della parte civile volto a censurare l'accertamento del giudice di merito in ordine al concorso di colpa della vittima nella determinazione causale dell'evento, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (sez. 4, n. 17219 del 20/3/2019, M., Rv. 275874; n. 4607 del 20/9/2017, Co/lode!, Rv. 271953).

5. Nel caso all'esame, tuttavia, la difesa ha censurato la mancata determinazione della percentuale del concorso di colpa riconosciuto in capo alla vittima, proprio perché il giudice penale, dopo aver sostanzialmente ravvisato la violazione da parte del creditore del relativo onere probatorio, ha operato la liquidazione attingendo ai criteri di equità, senza alcun riferimento, tra le altre voci, anche alla quantificazione percentuale della riconosciuta colpa concorrente della stessa vittima.Ora, se è vero che, in materia di condanna generica ai danni, non incorre nel vizio di ultra petizione il giudice penale il quale, disattendendo la richiesta della parte civile di rimetterne la liquidazione al giudice civile, provveda alla liquidazione immediata (sez. 5, n. 12722 del 12/12/2019, dep. 2020, Wang, Rv. 279018; sez. 6, n. 1699 del 7/1/1999, Esempio, RV. 212506), è altrettanto vero che, allorché decida in tal senso, quello stesso giudice debba dar conto dei criteri utilizzati e valutare in concreto l'apporto causale del debitore in ordine al fatto che ha generato il danno.

La valutazione equitativa, pur giustificata dall'omessa allegazione difensiva, non può infatti tradursi in una liquidazione arbitraria che non dia conto dei criteri seguiti o ometta di considerarne altri, rilevanti e emersi nel processo, a tal fine non soccorrendo, come ha inteso fare la Corte territoriale nel caso in esame, il criterio del riparto dell'onere probatorio.

Infatti, quantomeno con riferimento al concorso di colpa della vittima, il dato è stato riconosciuto nei due gradi di merito, senza che i giudici territoriali abbiano mai quantificato le percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento.

Peraltro, proprio in tema di risarcimento del danno in via equitativa, questa Corte, in sede civile, ha già chiarito che tale tipo di liquidazione, anche nella sua forma cd.

"pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento.

Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.), sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (sez. 6-3, ordinanza n. 18795 del 2/7/2021, Rv. 661913, in cui, nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva operato in via equitativa una ingentissima riduzione del quantum senza dare alcun conto dei motivi e dei criteri posti alla base della operata rilevante modifica; ma anche sez. 3, n. 22272 del 13/9/2018, Rv. 650596).

Infine, va pure ricordato che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale (che è, poi, quello riconosciuto nel caso in esame), deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (sez. 3, n. 26300 del 29/9/2021, Rv. 662499, in cui la S.C. ha ritenuto non applicabile, nella specie, l'enunciato principio, per essersi formato giudicato implicito sulla decisione dei giudici di merito che, in difetto di doglianze delle parti al riguardo, avevano liquidato il danno da perdita del rapporto parentale patito dalla madre della vittima facendo ricorso alle tabelle milanesi, anziché a quella romana; n. 10579 del 21/4/2021, Rv. 661075).

La liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo - quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale - è, peraltro, come fondatamente prospettato da parte ricorrente nel caso in esame, suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (sez.

L. ordinanza n. 31358 del 3/11/2021, 662663, in cui il pregiudizio lamentato consisteva nel paterna d'animo derivante dal coinvolgimento nel naufragio della nave [OSCURATO:PERSONA] e la S.C. ha escluso la censurabilità della liquidazione equitativa del danno operata dal giudice di merito attraverso l'utilizzo delle tabelle milanesi ed esplicitamente tenendo conto della drammaticità dei fatti vissuti).

6. Nel caso in esame, oltre a ravvisarsi la violazione dell'art. 539 cod. proc. pen., deve altresì rilevarsi il denunciato vizio motivazionale, con riferimento alla liquidazione ai sensi dell'art.538, stesso codice: i giudici di merito hanno ritenuto che le prove acquisite non consentissero la liquidazione di tutte le voci di danno domandate e che, dunque, non potesse addivenirsi a una condanna generica con rimessione delle parti dinanzi al giudice civile, procedendo alla quantificazione in sede penale, dando conto in maniera del tutto incongrua degli elementi posti a fondamento della valutazione condotta, avendo il primo giudice valutato solo in modo parziale detti elementi (sostanzialmente ridotti all'età della parte civile), il secondo omesso di integrarne la motivazione carente e reso, dunque una motivazione del tutto apparente con rinvio a una formula di stile, per la quale in mancanza di una prova di un danno patrimoniale e non patrimoniale diverso da quello morale, l'unica voce sarebbe quella del danno da perdita del rapporto parentale che non poteva che essere liquidato in via equitativa.7.

La sentenza, pertanto, deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio ai sensi dell'art. 622, cod. proc. pen., per la liquidazione del danno in favore della costituita parte civile, al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente alla liquidazione del danno e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile STEFANONI Lidia, con le quali la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Monza, con la quale ORLANDO Francesco era stato condannato per l'omicidio colposo di TRENZANI Fabiola, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, ha rideterminato la pena, revocando l'interdizione legale e sostituendo l'interdizione perpetua dai pp.uu. con quella temporanea, rigettando l'appello della parte civile e confermando nel resto. 2. La parte civile costituita, STEFANONI Lidia, nonna della vittima, ha proposto ricorso con proprio difensore, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento al ravvisato concorso di colpa della vittima: la condotta della TERZANI nell'occorso era stata necessitata dalle condizioni della strada, per esser stata la visuale ostruita dalla presenza di piante che aveva impedito il controllo dell'arrivo di mezzi al di qua della linea di arresto. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio con riferimento alla valutazione del nesso causale tra le condotte e l'evento, assumendo che la Corte non avrebbe valutato se la condotta dell'imputato fosse stata da sola idonea a produrre l'evento, interrompendo il nesso causale tra quella tenuta dalla vittima (mancata osservanza dell'obbligo di dare la precedenza) e il verificarsi dell'impatto. Secondo la difesa, la valutazione del giudice del gravame non si sarebbe soffermata sulla verifica della c.d. causalità della colpa, il nesso di causalità dovendo sussistere non con riferimento a qualsiasi comportamento colposo, ma solo in relazione a quello che costituisca concretizzazione del rischio che la norma di cautela è intesa a prevenire. Nella specie, il comportamento dell'imputato era stato particolarmente pregnante su tale aspetto, precisandosi che l'utente della strada risponde anche dei comportamenti imprudenti altrui, purché prevedibili. L'immissione di un mezzo in un incrocio senza rispettare il segnale di stop, secondo la parte ricorrente, non poteva considerarsi imprevedibile; inoltre, tanto più il comportamento si discosti da quello richiesto, tanto più esso determina l'irrilevanza causale dell'altrui comportamento prevedibile e imprudente. Nel caso in esame, l'ORLANDO aveva tenuto una velocità pari quasi al triplo di quella consentita, azzerando le proprie capacità di evitare l'impatto e, ove egli avesse rispettato il limite di velocità, il veicolo condotto dalla vittima avrebbe potuto completare l'attraversamento. Con il terzo motivo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla liquidazione del danno in favore della parte civile: il giudice del merito aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza rimetterne la relativa liquidazione al giudice civile, così procedendo direttamente in sede di giudizio penale sull'assunto che la parte non aveva dimostrato voci di danno ulteriori rispetto a quello liquidato (danno morale). La difesa considera illogico e contraddittorio il ragionamento, avendo la parte riservato espressamente l'azione risarcitoria al giudizio civile. Anche la voce ritenuta è stata liquidata in maniera errata, non avendo il giudice considerato gli intervalli liquidatori al cui interno la modulazione è operata in base agli elementi allegati e provati. Con un quarto motivo, infine, riprendendo il tema della liquidazione del danno, la difesa ha dedotto vizio di motivazione apparente quanto ai criteri utilizzati per la liquidazione di quello morale: il giudice avrebbe fatto riferimento solo all'età della parte civile, senza considerare quella della vittima e i rapporti tra i due soggetti, operando la riduzione per il concorso di colpa della vittima che, tuttavia, non è mai stato determinato in percentuale. Inoltre, la Corte d'appello avrebbe omesso di indicare i criteri seguiti per giustificare la ritenuta congruità dell'importo liquidato. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, ha rassegnato sue conclusioni scritte, con le quali si è chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione. 4. Anche la difesa della parte civile ricorrente ha rassegnato memoria scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020, con la quale, replicando alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto limitatamente alla liquidazione del danno e dichiarato inammissibile quanto ai restanti motivi. 2. La Corte di merito ha richiamato la ricostruzione dei fatti, precisando che, nella specie, lo scontro tra i veicoli condotti rispettivamente dalla vittima e dall'imputato era avvenuto in un centro urbano e che l'auto del secondo aveva colpito in modo molto violento la fiancata sinistra dell'auto condotta dalla prima, determinandone uno sbalzo di 100 metri e il ribaltamento. Il conducente dell'auto investitrice era stato trovato con un tasso di concentrazione alcolica nel sangue pari a 1,70 g/I e la velocità impressa al suo mezzo era stata elevatissima (Km/h 136 al momento dell'urto); la vittima stava invece viaggiando a una velocità di gran lunga inferiore (20 Km/h), ma non aveva osservato il segnale di precedenza nel momento in cui si era immessa, con manovra di svolta a sinistra, lungo la strada percorsa dal veicolo antagonista.Rigettato l'appello dell'imputato, la Corte territoriale ha esaminato le censure della parte civile, ritenendole infondate. Era stato documentato nel processo l'avvenuto pagamento di un importo erogato ai genitori della vittima (che non si erano costituiti parti civili) e della somma di euro 15.000,00 in favore della nonna, costituitasi parte civile nel processo penale. Ha, poi, ritenuto che la domanda di condanna generica non vincolasse il giudice penale, poiché la parte che chiede il risarcimento resta pur sempre onerata dall'obbligo di dimostrare il relativo danno. Nella specie, il primo giudice, in assenza di prova di un danno patrimoniale e non patrimoniale distinto da quello morale, aveva liquidato quest'ultima voce in via equitativa tenuto conto dell'età del soggetto danneggiato, addivenendo così a una quantificazione pari alla somma di euro 30.000,00, liquidata a titolo definitivo e non, come richiesto, quale provvisionale. 3. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati. La valutazione delle doglianze non può prescindere dalla considerazione che, nella specie, le due sentenze di merito sono conformi quanto alla ricostruzione dell'incidente e alla individuazione del concorso di colpa tra imputato e vittima. Ciò ha evidenti ricadute sulla natura del sindacato di legittimità, per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine alle doglianze formulate in punto accertamento del contributo colposo della vittima nella causazione dell'evento, ma anche sulla tipologia di vizio deducibile che non può in ogni caso consistere nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (Sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), né nella sollecitazione a ottenere da questa Corte una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione. Sul punto, pare sufficiente ribadire i principi consolidati in materia di impugnazione per l'ipotesi di doppia sentenza conforme (cfr., tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerlo, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218) e ricordare che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). La difesa, pur evocando il vizio di violazione di legge, ha sostanzialmente riproposto il contenuto del gravame esaminato dai giudici d'appello, senza tener conto, peraltro, della ricostruzione minuziosa contenuta nella sentenza di primo grado (ove si era fatto riferimento anche alle immagini estrapolate da un sistema di videosorveglianza che, pur non avendo ripreso direttamente il momento dell'impatto, aveva però consentito di seguire la condotta di guida della vittima nei momenti antecedenti a esso, dando conto della presenza di ostacoli alla visuale, ma anche del fatto che il punto d'urto era stato collocato al centro della semicarreggiata principale e che la vittima, dopo aver inizialmente frenato, aveva ripreso la marcia, non avvedendosi del veicolo antagonista). Quanto, poi, alla causalità della colpa, non è esatto affermare, come sembra voler fare la difesa, che la condotta colposa della vittima non avrebbe concretizzato il rischio che la norma violata era intesa a prevenire: ciò collide con la ricostruzione fattuale contenuta nelle sentenze di merito, in questa sede insindacabile per i principi sopra già richiamati, ma anche con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità. È vero che il principio di colpevolezza impone una verifica complessa, su piani diversi, riguardanti l'accertamento in concreto della sussistenza della violazione - da parte del soggetto che riveste una posizione che possiamo definire lato sensu di garante - di una regola cautelare (generica o specifica), del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso e della prevedibilità e evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire (cfr., in motivazione, sez. 4, n. 17000 del 5/4/2016, Scalise, Rv. 266645, in cui si opera un richiamo a indirizzo consolidato, con rinvio a sez. 4, n. 40802 del 18/9/2008, Spoldi, Rv. 241475; n. 24898 del 24/5/2007, Venticinque, Rv. 236854; in motivazione, anche sez. 4, n. 45589 del 10/11/2021; sez. 4, n. 5963 del 2/5/1998, Mannuzzi, Rv. 178402, in cui si è sottolineata la necessità che la verifica del nesso di causalità nei termini sopra precisati, avvenga sulla scorta di elementi fattuali certi e non di mere ipotesi o congetture). Ma, è proprio traendo spunto da tale ultima pronuncia, che può rilevarsi la manifesta infondatezza dell'argomentare difensivo, esso muovendo da una mera congettura (quella, cioè, che - ove l'ORLANDO non avesse tenuto quella velocità - la vittima avrebbe avuto il tempo di effettuare la manovra di immissione veicolare), dalla quale la difesa ha inferito l'inidoneità della violazione della norma che imponeva alla TERZANI il rispetto del diritto di precedenza altrui rispetto alla collisione verificatasi proprio con il veicolo che aveva quel diritto di precedenza. Pertanto, nella specie, del tutto correttamente i giudici di merito hanno valutato la condotta concorrente della vittima, una volta preventivamente individuata la regola cautelare violata e il suo atteggiarsi in relazione all'area di rischio considerata che ne ha giustificato il collegamento, non solo materiale tra condotta e evento, ma anche quello tra regola violata e evento verificatosi (sul punto, sez. 4, n. 40050 del 29/3/2018, Lenarduzzi, Rv. 273870).4. Il terzo e il quarto motivo sono invece fondati. Nelle conclusioni rassegnate innanzi al giudice del gravame, la parte aveva chiesto, in via principale, e in accoglimento del terzo motivo di appello, la condanna dell'imputato al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, sub specie di danno da rottura del vincolo familiare, esistenziale, alla vita di relazione, nonché morale, rinviandone la quantificazione a un separato giudizio civile. In via subordinata, nella stessa sede, la parte aveva chiesto di imputare la somma liquidata dal primo giudice a titolo di provvisionale e, in estremo subordine, la rideterminazione del quantum, con riconoscimento di un importo prossimo ai valori massimi previsti dalle tabelle dell'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano. Orbene, nonostante sia stata riconosciuta in qualche precedente, anche risalente, di questa stessa sezione, la rilevanza della cosiddetta graduazione delle colpe concorrenti per la determinazione dell'apporto causale di ciascuna condotta colposa, ai fini delle statuizioni sugli interessi civili, per la determinazione della pena e per la graduazione della stessa in senso proprio, ovvero ai fini del giudizio in ordine alla rimproverabilità della condotta di ciascuno (sez. 4, n. 22632 del 15/5/2008, Glio, RV. 239896; più di recente n. 38559 del 27/6/2017, Leone, Rv. 271024), l'orientamento prevalente e condivisibile, oltre che coerente con i principi generali in materia di domanda civile, ha calibrato tale principio ritenendo, in via generale, in capo al giudice penale l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento solo nel caso in cui egli sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile (sez. 4, n. 23080 del 30/1/2017, Monaco, RV. 270428; n. 20580 del 17/3/2005, Beani, Rv. 231364; n. 26663 del 6/5/2009, Vietti, Rv. 244506) e, dunque, la inammissibilità, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione della parte civile volto a censurare l'accertamento del giudice di merito in ordine al concorso di colpa della vittima nella determinazione causale dell'evento, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (sez. 4, n. 17219 del 20/3/2019, M., Rv. 275874; n. 4607 del 20/9/2017, Co/lode!, Rv. 271953). 5. Nel caso all'esame, tuttavia, la difesa ha censurato la mancata determinazione della percentuale del concorso di colpa riconosciuto in capo alla vittima, proprio perché il giudice penale, dopo aver sostanzialmente ravvisato la violazione da parte del creditore del relativo onere probatorio, ha operato la liquidazione attingendo ai criteri di equità, senza alcun riferimento, tra le altre voci, anche alla quantificazione percentuale della riconosciuta colpa concorrente della stessa vittima.Ora, se è vero che, in materia di condanna generica ai danni, non incorre nel vizio di ultra petizione il giudice penale il quale, disattendendo la richiesta della parte civile di rimetterne la liquidazione al giudice civile, provveda alla liquidazione immediata (sez. 5, n. 12722 del 12/12/2019, dep. 2020, Wang, Rv. 279018; sez. 6, n. 1699 del 7/1/1999, Esempio, RV. 212506), è altrettanto vero che, allorché decida in tal senso, quello stesso giudice debba dar conto dei criteri utilizzati e valutare in concreto l'apporto causale del debitore in ordine al fatto che ha generato il danno. La valutazione equitativa, pur giustificata dall'omessa allegazione difensiva, non può infatti tradursi in una liquidazione arbitraria che non dia conto dei criteri seguiti o ometta di considerarne altri, rilevanti e emersi nel processo, a tal fine non soccorrendo, come ha inteso fare la Corte territoriale nel caso in esame, il criterio del riparto dell'onere probatorio. Infatti, quantomeno con riferimento al concorso di colpa della vittima, il dato è stato riconosciuto nei due gradi di merito, senza che i giudici territoriali abbiano mai quantificato le percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento. Peraltro, proprio in tema di risarcimento del danno in via equitativa, questa Corte, in sede civile, ha già chiarito che tale tipo di liquidazione, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.), sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (sez. 6-3, ordinanza n. 18795 del 2/7/2021, Rv. 661913, in cui, nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva operato in via equitativa una ingentissima riduzione del quantum senza dare alcun conto dei motivi e dei criteri posti alla base della operata rilevante modifica; ma anche sez. 3, n. 22272 del 13/9/2018, Rv. 650596). Infine, va pure ricordato che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale (che è, poi, quello riconosciuto nel caso in esame), deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (sez. 3, n. 26300 del 29/9/2021, Rv. 662499, in cui la S.C. ha ritenuto non applicabile, nella specie, l'enunciato principio, per essersi formato giudicato implicito sulla decisione dei giudici di merito che, in difetto di doglianze delle parti al riguardo, avevano liquidato il danno da perdita del rapporto parentale patito dalla madre della vittima facendo ricorso alle tabelle milanesi, anziché a quella romana; n. 10579 del 21/4/2021, Rv. 661075). La liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo - quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale - è, peraltro, come fondatamente prospettato da parte ricorrente nel caso in esame, suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (sez. L. ordinanza n. 31358 del 3/11/2021, 662663, in cui il pregiudizio lamentato consisteva nel paterna d'animo derivante dal coinvolgimento nel naufragio della nave [OSCURATO:PERSONA] e la S.C. ha escluso la censurabilità della liquidazione equitativa del danno operata dal giudice di merito attraverso l'utilizzo delle tabelle milanesi ed esplicitamente tenendo conto della drammaticità dei fatti vissuti). 6. Nel caso in esame, oltre a ravvisarsi la violazione dell'art. 539 cod. proc. pen., deve altresì rilevarsi il denunciato vizio motivazionale, con riferimento alla liquidazione ai sensi dell'art.538, stesso codice: i giudici di merito hanno ritenuto che le prove acquisite non consentissero la liquidazione di tutte le voci di danno domandate e che, dunque, non potesse addivenirsi a una condanna generica con rimessione delle parti dinanzi al giudice civile, procedendo alla quantificazione in sede penale, dando conto in maniera del tutto incongrua degli elementi posti a fondamento della valutazione condotta, avendo il primo giudice valutato solo in modo parziale detti elementi (sostanzialmente ridotti all'età della parte civile), il secondo omesso di integrarne la motivazione carente e reso, dunque una motivazione del tutto apparente con rinvio a una formula di stile, per la quale in mancanza di una prova di un danno patrimoniale e non patrimoniale diverso da quello morale, l'unica voce sarebbe quella del danno da perdita del rapporto parentale che non poteva che essere liquidato in via equitativa.7. La sentenza, pertanto, deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio ai sensi dell'art. 622, cod. proc. pen., per la liquidazione del danno in favore della costituita parte civile, al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente alla liquidazione del danno e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giu
Sentenza Cassazione n. 13733/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris