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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18183/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 c.p.p. da Giovanni DELLA TORRE per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra i diversi reati giudicati con le due sentenze elencate, aventi ad oggetto: la prima, i reati di tentato omicidio in concorso, detenzione e porto illegale di armi e spari in luogo abitato, commessi in Napoli il 27 marzo 2004; la seconda, i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/90 (commesso in Napoli da settembre 2003 a luglio 2004) e 648 cod. pen. (commesso in Napoli fino al 2005), aggravati ex art. 7, legge n. 203/1991; considerato, in particolare: - che, secondo il giudice adito, il tentato omicidio di cui alla prima sentenza, lungi dall'essere stato programmato dal ricorrente fin dal suo ingresso nell'organizzazione criminale, costituì, piuttosto, il frutto di una decisione estemporanea, rispondente alla contingente esigenza di salvaguardare l'egemonia del clan MAZZARELLA nel traffico degli stupefacenti, a fronte della decisione del clan GIULIANO di rivendicare la propria indipendenza e di condurre un'autonoma attività di spaccio; - che, peraltro, l'aggressione armata era stata progettata da Eduardo BOVE, capo zona del clan MAZZARELLA nel quartiere Forcella, e poi eseguita anche da persone affiliate al gruppo CALDERELLI, di cui faceva parte il ricorrente; esaminato il ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove avrebbe indebitamente qualificato il ricorrente quale affiliato al clan MAZZARELLA ed avrebbe negato l'istanza di continuazione senza considerare che i fatti di cui alla prima sentenza erano stati commessi nel medesimo periodo di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, al solo fine di agevolarne l'attività; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 c.p.p. da Giovanni DELLA TORRE per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra i diversi reati giudicati con le due sentenze elencate, aventi ad oggetto: la prima, i reati di tentato omicidio in concorso, detenzione e porto illegale di armi e spari in luogo abitato, commessi in Napoli il 27 marzo 2004; la seconda, i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/90 (commesso in Napoli da settembre 2003 a luglio 2004) e 648 cod. pen. (commesso in Napoli fino al 2005), aggravati ex art. 7, legge n. 203/1991; considerato, in particolare: - che, secondo il giudice adito, il tentato omicidio di cui alla prima sentenza, lungi dall'essere stato programmato dal ricorrente fin dal suo ingresso nell'organizzazione criminale, costituì, piuttosto, il frutto di una decisione estemporanea, rispondente alla contingente esigenza di salvaguardare l'egemonia del clan MAZZARELLA nel traffico degli stupefacenti, a fronte della decisione del clan GIULIANO di rivendicare la propria indipendenza e di condurre un'autonoma attività di spaccio; - che, peraltro, l'aggressione armata era stata progettata da Eduardo BOVE, capo zona del clan MAZZARELLA nel quartiere Forcella, e poi eseguita anche da persone affiliate al gruppo CALDERELLI, di cui faceva parte il ricorrente; esaminato il ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove avrebbe indebitamente qualificato il ricorrente quale affiliato al clan MAZZARELLA ed avrebbe negato l'istanza di continuazione senza considerare che i fatti di cui alla prima sentenza erano stati commessi nel medesimo periodo di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, al solo fine di agevolarne l'attività; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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