CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 49310/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla pena applicata all'imputato, da rideterminare, diminuendola della metà, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 ottobre 2020 resa in esìto a giudizio abbreviato il Tribunale di Trieste ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, sospesa, di euro tremila di ammenda per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 5 lett. b) e d) nonché 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto appello articolato su tre motivi. La Corte territoriale, riqualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questo Giudice di legittimità. 2.1. Col primo motivo l'imputato ha affermato di non avere commesso il fatto, dal momento che non era stata raggiunta la prova della presenza dello stesso Diop nel laboratorio di pasticceria - all'interno del quale erano state registrate le gravi manchevolezze igieniche, oggetto della successiva contestazione giudiziale - nei giorni nei quali si erano registrati i fatti di cui al procedimento penale. In particolare, era stato il titolare della società a dichiarare che l'autore della panificazione era l'imputato, così operando una chiamata di correo senza alcun riscontro ulteriore, e senza che nel corso delle indagini fossero state condotte ulteriori verifiche. Al contrario, l'imputato era solamente un dipendente della società, e al medesimo poteva semmai essere ascritta la mancata pulizia del laboratorio prima dell'attività di panificazione. Né la chiamata di correità poteva assurgere a rilievo maggiore di un indizio, nel difetto di puntuali riscontri alle dichiarazioni del titolare. 2.2. Col secondo motivo è stata censurata la mancata riduzione della metà della pena, trattandosi di giudizio abbreviato. 2.3. Col terzo motivo è stata infine lamentata l'eccessività del trattamento sanzionatorio, quantificato nei termini richiamati sub 1. rispetto al minimo edittale di euro 2.582,00. In specie l'imputato era un giovane lavoratore dipendente, tenuto ad eseguire le disposizioni del datore dì lavoro. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla pena applicata all'imputato, da rideterminare, diminuendola della metà, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., e dichiarando inammissibile nel resto il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso, inammissibile nel resto, va accolto nei termini di seguito indicati. 4.1. L'impugnazione, quanto al primo motivo di censura, sconta la propria originaria impostazione di atto di appello, invero introducendo nel giudizio di legittimità questioni non proponibili in questa sede, tendenti a fornire una diversa ricostruzione del fatto rispetto altresì alle valutazioni probatorie formulate dal Tribunale. Vero è, infatti, che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dì nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). In specie, infatti, l'impugnazione non rispetta invero il principio di autosufficienza del ricorso, essendosi limitata a genericamente dolersi di un preteso travisamento probatorio circa lo svolgimento dei fatti, laddove la sentenza impugnata ha giudicato l'ininfluenza delle dichiarazioni dell'imputato ("mi lavavo le mani"), a fronte delle pessime condizioni igieniche del macchinario e dei locali dove avveniva la panificazione. 4.2. Fondato è invece il secondo motivo di censura, dal momento che, in tema di giudizio abbreviato, a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. in caso di condanna la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, se si procede per una contravvenzione, e di un terzo se si procede per un delitto. 4.2.1. In specie detta diminuzione non è stata operata dalla sentenza impugnata, che invero non ha palesato di avere tenuto conto in qualche modo della riduzione premiale, prevista a seguito della scelta processuale. 4.3. In relazione infine al terzo motivo, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), laddove invero è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). 4.3.1. In specie, la dosimetria della pena, al lordo della riduzione per il rito, era stata contenuta in valori pressoché coincidenti col minimo edittale (v. supra 2.3.), tra l'altro già in riferimento alla sola pena pecuniaria. 5. Ciò posto, le doglianze di cui al primo e terzo motivo devono quindi ritenersi manifestamente infondate, con la conseguente inammissibilità del ricorso in parte qua. 5.1. In ragione invece della fondatezza del secondo motivo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla dosimetria della pena applicata all'imputato, da rideterminare direttamente in euro 1500 di ammenda. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzíonatorío, rideterminando la pena inflitta in míllecinquecento euro di ammenda. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così d