Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:310
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994CC0152_IT
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
++++
1 Nella presente causa il [OSCURATO:PERSONA] van eerste aanleg di Gent (Belgio) ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale vertente sulla portata dell'art. 52 del Trattato relativo al diritto della libertà di stabilimento in relazione al problema circa il soggetto autorizzato a effettuare interventi di chirurgia dentaria sui cavalli.
2 Ai sensi dell'art. 4 della legge belga 22 agosto 1991 relativa all'esercizio dell'attività veterinaria (in prosieguo: la «legge») (1), è autorizzato ad esercitare la professione veterinaria chi è in possesso del diploma di esame di veterinario. Gli interventi chirurgici o di chirurgia dentaria su animali ricadono, ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 6, della legge sotto il concetto di attività veterinaria.
3 Il signor Geert van Buynder è un cittadino belga ed è accusato di aver effettuato in Belgio interventi chirurgici e di chirurgia dentaria su animali senza soddisfare il requisito posto dall'art. 4 della legge di essere veterinario. Il prevenuto, nel corso del procedimento, ha dichiarato di curare la dentatura dei cavalli, in particolare, limando i denti quando, per effetto della naturale usura, i denti presentano intaccature e i bordi diventano taglienti. In tal modo vengono evitate ferite sulla lingua e alla mascella nonché problemi di digestione. Il prevenuto non pratica anestesia né somministra altri medicinali.
4 Il prevenuto ha affermato che il trattamento che egli pratica, può essere liberamente effettuato nei paesi che circondano il Belgio. In detto contesto ha prodotto un elenco di persone dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania, ecc., che effettuano lo stesso trattamento e ha affermato: «Ritengo comunque che se altrove nella Comunità europea è possibile praticare una attività, altrettanto deve essere anche in Belgio». Il pubblico ministero non contesta che le persone sopraindicate dal prevenuto pratichino chirurgia dentaria sui cavalli, in Belgio, in analoghe circostanze. Il prevenuto, sulla scorta di quanto precisato, non può dimostrare che dette persone non siano veterinari, né il pubblico ministero ha dimostrato che lo siano.
5 [OSCURATO:PERSONA] van eerste aanleg di Gent con ordinanza 2 giugno 1994 ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se la libertà di stabilimento prevista dall'art. 52 del Trattato CEE tuteli il diritto di qualcuno, anche se non è un veterinario, di effettuare interventi di chirurgia dentaria su cavalli senza fare uso di medicinali o anestetizzanti».
6 Il prevenuto ha, in principalità, chiesto che il ricorso pregiudiziale fosse dichiarato irricevibile dalla Corte con la motivazione che il procedimento dinanzi al giudice nazionale è inficiato da vizi processuali, e che egli non ha effettuato interventi di chirurgia dentaria, su cavalli, nei termini descritti nell'art. 3, primo comma, n. 6, della legge, bensì solo atti di manutenzione. In subordine ha chiesto alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nel senso che l'art. 52 del Trattato relativo al diritto della libertà di stabilimento conferisce a chiunque, anche se non è veterinario, il diritto di limare i denti di un cavallo.
7 [OSCURATO:PERSONA], il governo del Belgio e il [OSCURATO:PERSONA] hanno affermato che la causa verte su una situazione puramente interna, alla quale le norme del Trattato sulla libertà di stabilimento non trovano applicazione.
8 Non trovo alcuna base giuridica per accogliere l'eccezione di irricevibilità del prevenuto. La procedura di collaborazione prevista dall'art. 177 del Trattato implica che è di competenza del giudice nazionale e non della Corte decidere sulla fondatezza di una eccezione secondo la quale una questione pregiudiziale è inconferente perché basata su una erronea interpretazione del diritto nazionale (2).
9 Dalla costante giurisprudenza della Corte, emerge che le disposizioni del Trattato sul diritto della libertà di stabilimento non trovano applicazione a situazioni meramente interne agli Stati membri, come, per esempio, quelle di un cittadino di uno Stato membro che risiede in detto Stato membro sul cui territorio esercita un'attività professionale autonoma per la quale non ha conseguito in un altro Stato membro alcuna formazione professionale (3).
10 Il prevenuto è un cittadino belga e risiede in Belgio. La causa verte sull'esercizio, da parte sua, di una attività professionale autonoma di trattamento sanitario di cavalli in Belgio. Egli non possiede il diploma di veterinario rilasciato in uno Stato membro. La causa verte così su una situazione meramente interna a uno Stato membro alla quale, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 52 del Trattato non trova applicazione.
Conclusione
11 Sulla base di quanto sopra suggerisco alla Corte di risolvere la questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] van eerste aanleg di Gent, con sentenza 2 giugno 1994 come segue:
«L'art. 52 del Trattato non trova applicazione a situazioni meramente interne a uno Stato membro, come, ad esempio, quelle di un cittadino di uno Stato membro che risiede in detto Stato membro sul cui territorio esercita una attività professionale autonoma per la quale non ha conseguito in un altro Stato membro alcuna formazione professionale».
(1) - Staatsblad del 15 ottobre 1991, pag. 22981.
(2) - V., ad esempio, sentenza 16 aprile 1995, causa C-347/89, Eurim-Pharm (Racc. pag. I-1747, punti 14-17).
(3) - V., per ultimo, sentenza 16 febbraio 1995, cause riunite C-29/94-C-35/94, Aubertin e a. (Racc. pag. I-301, punti 9 e 10).