CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 10830/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] CíA) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato sottoscritto personalmente dall'interessato, in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Considerato, inoltre, che il ricorso risulta essere stato depositato fuori dai termini stabiliti dall'art. 585 cod. proc. pen. A fronte di sentenza pronunciata in data 01/12/2022, con riserva di motivazione in 90 giorni, e depositata in data 12/12/2022, il termine per proporre impugnazione - pari a 45 giorni ai sensi dell'art. 585, primo comma, cod. proc. pen. - scadeva in data 15/04/2023. Anche a voler applicare l'estensione di 15 giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. il termine per la presentazione del ricorso scadeva in data 01/05/2023. Il ricorso, invece, risulta depositato in data 08/06/2023. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]