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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024

Cassazione n. 05758/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla responsabilità è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito invocandosi dalla difesa una generica rivalutazione del compendio probatorio, inaccessibile in sede di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza degli elementi oggettivib soggettivi del /* reato contestato è manifestamente infondato rispetto alla specifica corretta motivazione resa dalla sentenza sull'analoga doglianza in appello ( v. pg. 7) circa la duplice valenza dell'offesa arrecata ; Ritenuto che il terzo motivo sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato è del tutto genericamente proposto non essendo, come si desume dal testo della sentenza, oggetto di specifica devoluzione in appello e, comunque, genericamente proposto rispetto alle ragioni della responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/11/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla responsabilità è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito invocandosi dalla difesa una generica rivalutazione del compendio probatorio, inaccessibile in sede di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza degli elementi oggettivib soggettivi del /* reato contestato è manifestamente infondato rispetto alla specifica corretta motivazione resa dalla sentenza sull'analoga doglianza in appello ( v. pg. 7) circa la duplice valenza dell'offesa arrecata ; Ritenuto che il terzo motivo sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato è del tutto genericamente proposto non essendo, come si desume dal testo della sentenza, oggetto di specifica devoluzione in appello e, comunque, genericamente proposto rispetto alle ragioni della responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024
Sentenza Cassazione n. 05758/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris