CassazionedecretoSezione 4Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 10470/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRENTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. ì [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica di Trento propone ricorso avverso la sentenza emessa il 29/05/2024 dal locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole dei reati di cui all'art. 186, commi 2, lett. b) e 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo a) e di cui all'art. 116, comma 15, secondo periodo, medesimo decreto legislativo (capo b). 2. Il ricorso consta di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce il contrasto tra il dispositivo e la motivazione rispetto alla pena irrogata. Nel primo, invero, si legge "anni uno e mesi due di arresto ed euro 1.500 di ammenda"; nella seconda, pur dandosi atto che "appare congrua la pena indicata in dispositivo", il percorso argomentativo in base al quale essa viene determinata porta alla misura di "mesi uno e giorni dieci e 1500". Il ricorrente evidenzia l'illegalità della pena, non irrogabile in base alla sommatoria tra la pena detentiva prevista dalla contravvenzione aggravata si cui al capo a) e la pena (unicamente) pecuniaria per la guida senza patente di cui al capo b); 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta che il cumulo giuridico di cui all'art. 81 cod. pen. sia stato applicato senza indicare le ragioni della continuazione tra i reati, considerando che, sul piano logico, i reati di cui si tratta sembrano non ammettere una matrice unitaria, essendo difficile ipotizzare una convergenza finalistica tra le due fattispecie; 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta che la concessione della sospensione condizionale della pena sia stata motivata sull'assunto che "l'imputato ha un solo precedente non ostativo". Si tratta di argomento inconferente con i presupposti di cui all'art. 163 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Quanto al primo motivo, un primo profilo è costituito, come esattamente evidenziato dal ricorrente, da un'effettiva discrasia tra il dispositivo e la motivazione, atteso che, nel primo, la pena - avendo il Tribunale tenuto conto dell'aumento per il comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, della diminuzione per le attenuanti generiche e dell'aumento per la continuazione tra i reati contestati (ritenuto più grave quello di cui al capo a) - viene indicata "anni uno e mesi due di arresto ed euro 1.500 di ammenda", mentre nella motivazione, pur affermandosi che «appare congrua la pena indicata in dispositivo», si opera un calcolo per il quale si perviene ad una pena finale di mesi uno, giorni dieci ed euro 1.500 di ammenda - indicandosi la pena base in mesi uno di arresto ed euro 900 di multa, sulla quale sono stati disposti l'anzidetto raddoppio di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, la diminuzione per la attenuanti generiche e l'aumento per la continuazione. Il secondo profilo di censura espresso nel primo motivo investe l'illegalità della pena, perché il Tribunale, ritenendo la continuazione tra il reato di cui al capo a) e quello di cui al capo b), ne ha disatteso il criterio di determinazione, in caso di diversità di sanzioni, stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 40983 del 21/06/2018, Giglia e altro, Rv. 273751, massimata nei seguenti termini: "In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen." ). Con riguardo ad ipotesi come quella del caso di specie, per la quale il reato più grave (capo a) è punito con pena congiunta e il reato satellite (capo b) esclusivamente con pena pecuniaria, l'aumento deve essere effettuato dapprima su entrambe le pene comminate per la violazione più grave. L'aumento sulla pena detentiva deve poi essere ragguagliato a pena pecuniaria ex art. 135 cod. pen. Il Tribunale di Trento ha invece proceduto ad un mero aumento della pena pecuniaria disposta per il reato più grave - che da euro 1200, così come si legge nella motivazione, è stata incrementata ad euro 1500 -, derivandone l'illegalità della pena così determinata. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, fondato. Fondato è anche il secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, che non una parola viene spesa nella sentenza impugnata rispetto alla ritenuta continuazione, la quale è stata, per così dire, automaticamente computata nel calcolo della pena. Invero il giudice ha obbligo di dare adeguatamente conto del suo convincimento in ordine alla delibazione sull'applicabilità della continuazione, specie quando i presupposti di detta applicabilità non risultino evidenti, come nel caso della guida senza patente e dell'assunzione di bevande alcoliche. Quanto alla sospensione condizionale della pena, il Tribunale ne ha disposto la concessione in base alla sussistenza di un solo precedente non ostativo. Si tratta, tuttavia, di una valutazione errata, perché il vaglio che il giudice di merito è tenuto a compiere attiene ad una prognosi favorevole di non recidiva: valutazione mancante nella sentenza impugnata. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento in diversa composizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento in diversa composizione. Così deciso il 5 nov