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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 28926/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n.27122/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. TRIONFALE 129, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -resistente- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 10584/2021depositata il 22/04/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con il presente ricorso viene chiesta la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 10584/2021 di questa Corte nella parte relativa alla indicazione del difensore della controricorrente (essendo stato indicato nell’intestazione l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], professionista che invece difende il Comune ricorrente); il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Considerato che: si tratta di errore materiale sul nome del difensore e che pertanto il rimedio esperibile è senz’altro la correzione; va disposta, pertanto, la correzione dell’errore materiale nel senso che nell’intestazione dell’ordinanza impugnata, dopo le parole “[OSCURATO:PERSONA]” in luogo di “elettivamente domiciliata in ROMA,

V. TRIONFALE 129, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”, deve leggersi “rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ANNA, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione”; nulla deve essere liquidato per le spese; P.Q.M.

La Corte ordina la correzione dell’ordinanza n. 10584 - 2021 nel senso che, nell’intestazione del provvedimento, dopo le parole “[OSCURATO:PERSONA]” in luogo di «elettivamente domiciliata in ROMA,

V. TRIONFALE 129, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”, deve leggersi “rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ANNA, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione».

Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 giugno 2022 dalla Sesta se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n.27122/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. TRIONFALE 129, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -resistente- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 10584/2021depositata il 22/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con il presente ricorso viene chiesta la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 10584/2021 di questa Corte nella parte relativa alla indicazione del difensore della controricorrente (essendo stato indicato nell’intestazione l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], professionista che invece difende il Comune ricorrente); il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato che: si tratta di errore materiale sul nome del difensore e che pertanto il rimedio esperibile è senz’altro la correzione; va disposta, pertanto, la correzione dell’errore materiale nel senso che nell’intestazione dell’ordinanza impugnata, dopo le parole “[OSCURATO:PERSONA]” in luogo di “elettivamente domiciliata in ROMA, V. TRIONFALE 129, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”, deve leggersi “rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ANNA, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione”; nulla deve essere liquidato per le spese; P.Q.M. La Corte ordina la correzione dell’ordinanza n. 10584 - 2021 nel senso che, nell’intestazione del provvedimento, dopo le parole “[OSCURATO:PERSONA]” in luogo di «elettivamente domiciliata in ROMA, V. TRIONFALE 129, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”, deve leggersi “rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ANNA, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione». Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 giugno 2022 dalla Sesta se