CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 28926/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n.27122/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. TRIONFALE 129, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -resistente- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 10584/2021depositata il 22/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con il presente ricorso viene chiesta la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 10584/2021 di questa Corte nella parte relativa alla indicazione del difensore della controricorrente (essendo stato indicato nell’intestazione l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], professionista che invece difende il Comune ricorrente); il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato che: si tratta di errore materiale sul nome del difensore e che pertanto il rimedio esperibile è senz’altro la correzione; va disposta, pertanto, la correzione dell’errore materiale nel senso che nell’intestazione dell’ordinanza impugnata, dopo le parole “[OSCURATO:PERSONA]” in luogo di “elettivamente domiciliata in ROMA, V. TRIONFALE 129, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”, deve leggersi “rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ANNA, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione”; nulla deve essere liquidato per le spese; P.Q.M. La Corte ordina la correzione dell’ordinanza n. 10584 - 2021 nel senso che, nell’intestazione del provvedimento, dopo le parole “[OSCURATO:PERSONA]” in luogo di «elettivamente domiciliata in ROMA, V. TRIONFALE 129, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”, deve leggersi “rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ANNA, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione». Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 giugno 2022 dalla Sesta se