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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04496/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 03U2HN) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., contestando la decisione dei giudici di merito, ritenendola fondata su una valutazione errata e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali prospetta doglianze che esulano dal sindacato di legittimità, risultando anche privo di specificità, non connotandosi per un effettivo confronto con la complessità delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste dalla Corte territoriale a base della sentenza impugnata; che, infatti, i giudici di appello, facendo esatta applicazione del disposto normativo di cui all'art. 707 cod. pen. e dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno confermato il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente, gravato di precedenti condanne per delitti contro il patrimonio e sorpreso alla guida di un'autovettura a bordo della quale venivano rinvenuti strumenti riconducibili alla categoria di quelli "atti ad aprire o a sforzare serrature", senza che ne fosse fornita adeguata giustificazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, la Corte di merito, in linea con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 — 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01), ha posto a base del diniego delle suddette attenuanti una congrua motivazione incensurabile in questa sede, sottolineando anche la genericità del relativo motivo di appello (si vedano le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui è stata evidenziata l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, la presenza di precedenti penali, anche specifici e la negativa condotta processuale tenuta dall'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 03U2HN) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., contestando la decisione dei giudici di merito, ritenendola fondata su una valutazione errata e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali prospetta doglianze che esulano dal sindacato di legittimità, risultando anche privo di specificità, non connotandosi per un effettivo confronto con la complessità delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste dalla Corte territoriale a base della sentenza impugnata; che, infatti, i giudici di appello, facendo esatta applicazione del disposto normativo di cui all'art. 707 cod. pen. e dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno confermato il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente, gravato di precedenti condanne per delitti contro il patrimonio e sorpreso alla guida di un'autovettura a bordo della quale venivano rinvenuti strumenti riconducibili alla categoria di quelli "atti ad aprire o a sforzare serrature", senza che ne fosse fornita adeguata giustificazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, la Corte di merito, in linea con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 — 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01), ha posto a base del diniego delle suddette attenuanti una congrua motivazione incensurabile in questa sede, sottolineando anche la genericità del relativo motivo di appello (si vedano le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui è stata evidenziata l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, la presenza di precedenti penali, anche specifici e la negativa condotta processuale tenuta dall'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembr