Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 32480/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente CC ORDINANZA sul ricorso 25171-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIO D'ANTONIO; - ricorrente - contro 2021 REGIONE ABRUZZO in persona del Presidente pro 2549 tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 458/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 772/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. , PROC. nr. 25171/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza del 2 aprile 2015, confermava la sentenza del Tribunale di Pescara nella parte in cui aveva escluso il computo degli aumenti contrattuali per il biennio economico 2005/2006 e 2006/2007 nella base di calcolo dell'incentivo all'esodo percepito da [OSCURATO:PERSONA] ( e da altri litisconsorti, non ricorrenti in questa sede) per la cessazione del rapporto di lavoro dipendente con la Regione Abruzzo, ai sensi della L.R. nr. 7/2007; riformava la sentenza nella parte in cui aveva accolto la domanda di ricalcolo in relazione al maggior importo della [OSCURATO:PERSONA] di Anzianità (in prosieguo: RIA) derivante dal meccanismo perequativo di cui alle leggi Regionali nr. 118/1998, nr. 6/2005 e nr. 16/2008.

Per l'effetto rigettava integralmente la domanda originaria.

2. La Corte territoriale riteneva non essere influenti sull'incentivo all'esodo gli aumenti contrattuali derivanti dai rinnovi della contrattazione collettiva di settore, benchè aventi efficacia retroattiva; osservava che secondo l'articolo 1, comma ventuno, della L.R. 31 dicembre 2007 nr. 47, di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma quattro, L.R. 7 maggio 2007 nr. 7 la retribuzione lorda che costituiva la base di calcolo dell'incentivo all'esodo era quella «percepita al momento dell'entrata in vigore della L.R. nr. 7/2007».

3. Quanto al computo della RIA, preliminarmente la Corte territoriale disattendeva la eccezione di giudicato sollevata dalla Regione Abruzzo, connessa alle statuizioni di cui alle sentenze del Tribunale di Pescara nr. 263/2008 e della Corte d'Appello di L'Aquila nr. 454/2009, osservando che le suddette decisioni riconoscevano il diritto dei lavoratori alla perequazione della RIA ma non affrontavano la questione dei parametri di calcolo attraverso i quali il meccanismo doveva operare.

4. Nel merito osservava che le disposizioni di legge regionale che avevano previsto la perequazione della RIA— (articolo 43 L.R. nr. 6/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma due, L.R.

Nr. 16/2008, che aveva inserito un comma due bis nel testo dell'articolo 1 L.R. nr. 118/1998) — erano state dichiarate illegittime con sentenza della Corte Costituzionale del 18 luglio 2014 nr.

211. , PROC. nr. 25171/2015 RG

5. Essendo venute meno, con effetto ex tunc, le norme sulle quali si fondava la pretesa dei lavoratori, la domanda doveva essere respinta.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi di censura e illustrato con memoria; la REGIONE ABRUZZO ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato «violazione ed errata applicazione delle norme di diritto». 2.Si censura la sentenza per avere ritenuto che non rientrano nella base di calcolo dell'incentivo all'esodo gli aumenti contrattuali disposti retroattivamente dal CCNL dell'area della dirigenza del [OSCURATO:PERSONA] ed Autonomie locali per il biennio economico 2004/2005 e per il biennio economico 2006/2007.

3. Il ricorrente ha dedotto di avere fatto affidamento al momento della adesione all'incentivo all'esodo sugli incrementi della retribuzione già maturati sia per il biennio economico 2004/2005 che per il biennio economico 2006/2007, che non erano stati ancora concordati per il ritardo della contrattazione collettiva.

Ha assunto che il parametro di computo dell'incentivo all'esodo di cui alla L.R. nr. 7/2007 non è il saldo del cedolino stipendiale ma lo stipendio in godimento, che deve tener conto degli aumenti retributivi maturati, anche se non erogati (retribuzione giuridicamente spettante). 4.11 motivo è infondato. 5.La legge della Regione Abruzzo del 7 maggio 2007 nr. 7, all'articolo 2, contiene disposizioni sulla incentivazione all'esodo dei dirigenti, in applicazione delle previsioni del CCNL della dirigenza del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 22 febbraio 2006.

Il richiamato CCNL, all'articolo 15, intervenendo sul testo del precedente articolo 17, comma tre, CCNL 1998/2001, ha previsto la possibilità di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale in relazione alla necessità di favorire i processi di PROC. nr. 25171/2015 RG razionalizzazione e di ammodernamento degli ordinamenti amministrativi e istituzionali degli enti. 6.L' articolo 17, comma tre, CCNL 1998/2001 a sua volta contemplava la possibilità da parte degli enti di erogare a tal fine, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, un'indennità supplementare, variabile fino ad un massimo di ventiquattro mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento, nell'ambito della effettiva capacità di spesa dei rispettivi bilanci. 7.Le norme collettive prevedevano dunque, da un canto, il computo della retribuzione di posizione «in godimento», dall'altro che la misura della indennità fosse rapportata alla capacità di spesa effettiva del soggetto pubblico. 8.Le disposizioni parametravano la misura della indennità supplementare a quanto percepito dal dipendente sulla base dei contratti collettivi vigenti; ove si fossero considerati gli aumenti della retribuzione riconosciuti retroattivamente con i rinnovi contrattuali successivi alla proposta di risoluzione del rapporto di lavoro non sarebbe stato possibile determinare la misura della indennità in rapporto alla capacità di spesa risultante dai bilanci. 9.[OSCURATO:PERSONA] la proposta di incentivazione all'esodo è stata disciplinata dalla legge regionale nr. 7/2007, articolo 2; a tenore del comma quattro del predetto articolo 2: « L'incentivo è quantificato in tre mensilità della retribuzione lorda per ogni anno, per un massimo di cinque anni calcolato, nella misura di maggior favore per il dipendente, sulla differenza tra il 35^ ed il 40^ anno di servizio ovvero il 57^ ed il 65^ anno di età».

10. La norma è stata interpretata autenticamente dall'articolo 1, comma ventuno, della legge regionale 31 dicembre 2007 nr. 47, così formulato: « Il comma 4 dell'articolo 2 (Incentivazione all'esodo dei dirigenti) della L.R: 7 maggio 2007 n.7 (incentivazione all'esodo) è interpretato nel senso che la retribuzione lorda è quella percepita al momento dell'entrata in vigore della L.R. nr. 7/2007». 11.11 riferimento letterale è dunque alla retribuzione lorda «percepita», il che esclude che l'incentivo all'esodo possa essere ricalcolato in applicazione PROC. nr. 25171/2015 RG dei rinnovi contrattuali successivi all'entrata in vigore della L.R. nr. 7/2007, ancorchè si tratti di aumenti attribuiti retroattivamente. 12.La norma non appare sospettabile di incostituzionalità, in quanto trova razionale giustificazione nella esigenza di prevedibilità e sostenibilità della spesa derivante dalla erogazione della indennità supplementare, alla quale resta condizionata, per quanto previsto dalla contrattazione collettiva nell'introdurre l'istituto, la discrezionalità della amministrazione di fissare la misura dell'indennità.

13. Né potrebbe sostenersi il ragionevole affidamento del dirigente all'atto della adesione all'esodo incentivato al ricalcolo dell'incentivo per effetto dei successivi rinnovi contrattuali, in quanto tale aspettativa non trova tutela né nelle previsioni della contrattazione collettiva né in quelle della legislazione regionale. 14.La sentenza impugnata appare conforme ai principi di diritto sin qui esposti sicchè è immune dalle censure che le sono state mosse. 15.Con il secondo mezzo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. 16.La censura afferisce al rigetto della richiesta di ricalcolo della RIA, in conformità al disposto dell'articolo 1, comma due bis, L.R. nr. 118 del 13 ottobre 1998. 17.Si lamenta che la Corte territoriale— pur richiamando correttamente il principio di diritto secondo cui gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità non si estendono ai rapporti esauriti per formazione del giudicato— non abbia tenuto conto del giudicato intervenuto sull'an del diritto al ricalcolo, in forza della sentenza del Tribunale di Pescara nr. 263/2008, della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila nr. 459/2009 e della sentenza delle SU di questa Corte nr. 5803/2014.

Il giudicato era stato invocato in sede di discussione collegiale (udienza del 2.4.2015), con la produzione delle relative sentenze, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 211 del 18 luglio 2014, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma due bis, L.R. nr. 118 del 13 ottobre 1998.

Del resto, la sentenza nr. 363/2008 era stata già citata e prodotta dalla Regione Abruzzo.PROC. nr. 25171/2015 RG

18. Il motivo è inammissibile.

19. Esso è dedotto in termini di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia laddove la deduzione del vizio di motivazione, nel testo vigente dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ., è stata limitata all'omesso esame di un fatto storico decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

20. In ogni caso, la censura difetta di specificità sia in ordine ai contenuti del verbale della udienza del 2 aprile 2015— nella quale la questione sarebbe stata sottoposta al giudice dell'appello— che alle statuizioni del giudicato esterno, che non sono state trascritte.

21. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

22. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

23. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 3.000 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente CC ORDINANZA sul ricorso 25171-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIO D'ANTONIO; - ricorrente - contro 2021 REGIONE ABRUZZO in persona del Presidente pro 2549 tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 458/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 772/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. , PROC. nr. 25171/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza del 2 aprile 2015, confermava la sentenza del Tribunale di Pescara nella parte in cui aveva escluso il computo degli aumenti contrattuali per il biennio economico 2005/2006 e 2006/2007 nella base di calcolo dell'incentivo all'esodo percepito da [OSCURATO:PERSONA] ( e da altri litisconsorti, non ricorrenti in questa sede) per la cessazione del rapporto di lavoro dipendente con la Regione Abruzzo, ai sensi della L.R. nr. 7/2007; riformava la sentenza nella parte in cui aveva accolto la domanda di ricalcolo in relazione al maggior importo della [OSCURATO:PERSONA] di Anzianità (in prosieguo: RIA) derivante dal meccanismo perequativo di cui alle leggi Regionali nr. 118/1998, nr. 6/2005 e nr. 16/2008. Per l'effetto rigettava integralmente la domanda originaria. 2. La Corte territoriale riteneva non essere influenti sull'incentivo all'esodo gli aumenti contrattuali derivanti dai rinnovi della contrattazione collettiva di settore, benchè aventi efficacia retroattiva; osservava che secondo l'articolo 1, comma ventuno, della L.R. 31 dicembre 2007 nr. 47, di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma quattro, L.R. 7 maggio 2007 nr. 7 la retribuzione lorda che costituiva la base di calcolo dell'incentivo all'esodo era quella «percepita al momento dell'entrata in vigore della L.R. nr. 7/2007». 3. Quanto al computo della RIA, preliminarmente la Corte territoriale disattendeva la eccezione di giudicato sollevata dalla Regione Abruzzo, connessa alle statuizioni di cui alle sentenze del Tribunale di Pescara nr. 263/2008 e della Corte d'Appello di L'Aquila nr. 454/2009, osservando che le suddette decisioni riconoscevano il diritto dei lavoratori alla perequazione della RIA ma non affrontavano la questione dei parametri di calcolo attraverso i quali il meccanismo doveva operare. 4. Nel merito osservava che le disposizioni di legge regionale che avevano previsto la perequazione della RIA— (articolo 43 L.R. nr. 6/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma due, L.R. Nr. 16/2008, che aveva inserito un comma due bis nel testo dell'articolo 1 L.R. nr. 118/1998) — erano state dichiarate illegittime con sentenza della Corte Costituzionale del 18 luglio 2014 nr. 211. , PROC. nr. 25171/2015 RG 5. Essendo venute meno, con effetto ex tunc, le norme sulle quali si fondava la pretesa dei lavoratori, la domanda doveva essere respinta. 6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi di censura e illustrato con memoria; la REGIONE ABRUZZO ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato «violazione ed errata applicazione delle norme di diritto». 2.Si censura la sentenza per avere ritenuto che non rientrano nella base di calcolo dell'incentivo all'esodo gli aumenti contrattuali disposti retroattivamente dal CCNL dell'area della dirigenza del [OSCURATO:PERSONA] ed Autonomie locali per il biennio economico 2004/2005 e per il biennio economico 2006/2007. 3. Il ricorrente ha dedotto di avere fatto affidamento al momento della adesione all'incentivo all'esodo sugli incrementi della retribuzione già maturati sia per il biennio economico 2004/2005 che per il biennio economico 2006/2007, che non erano stati ancora concordati per il ritardo della contrattazione collettiva. Ha assunto che il parametro di computo dell'incentivo all'esodo di cui alla L.R. nr. 7/2007 non è il saldo del cedolino stipendiale ma lo stipendio in godimento, che deve tener conto degli aumenti retributivi maturati, anche se non erogati (retribuzione giuridicamente spettante). 4.11 motivo è infondato. 5.La legge della Regione Abruzzo del 7 maggio 2007 nr. 7, all'articolo 2, contiene disposizioni sulla incentivazione all'esodo dei dirigenti, in applicazione delle previsioni del CCNL della dirigenza del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 22 febbraio 2006. Il richiamato CCNL, all'articolo 15, intervenendo sul testo del precedente articolo 17, comma tre, CCNL 1998/2001, ha previsto la possibilità di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale in relazione alla necessità di favorire i processi di PROC. nr. 25171/2015 RG razionalizzazione e di ammodernamento degli ordinamenti amministrativi e istituzionali degli enti. 6.L' articolo 17, comma tre, CCNL 1998/2001 a sua volta contemplava la possibilità da parte degli enti di erogare a tal fine, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, un'indennità supplementare, variabile fino ad un massimo di ventiquattro mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento, nell'ambito della effettiva capacità di spesa dei rispettivi bilanci. 7.Le norme collettive prevedevano dunque, da un canto, il computo della retribuzione di posizione «in godimento», dall'altro che la misura della indennità fosse rapportata alla capacità di spesa effettiva del soggetto pubblico. 8.Le disposizioni parametravano la misura della indennità supplementare a quanto percepito dal dipendente sulla base dei contratti collettivi vigenti; ove si fossero considerati gli aumenti della retribuzione riconosciuti retroattivamente con i rinnovi contrattuali successivi alla proposta di risoluzione del rapporto di lavoro non sarebbe stato possibile determinare la misura della indennità in rapporto alla capacità di spesa risultante dai bilanci. 9.[OSCURATO:PERSONA] la proposta di incentivazione all'esodo è stata disciplinata dalla legge regionale nr. 7/2007, articolo 2; a tenore del comma quattro del predetto articolo 2: « L'incentivo è quantificato in tre mensilità della retribuzione lorda per ogni anno, per un massimo di cinque anni calcolato, nella misura di maggior favore per il dipendente, sulla differenza tra il 35^ ed il 40^ anno di servizio ovvero il 57^ ed il 65^ anno di età». 10. La norma è stata interpretata autenticamente dall'articolo 1, comma ventuno, della legge regionale 31 dicembre 2007 nr. 47, così formulato: « Il comma 4 dell'articolo 2 (Incentivazione all'esodo dei dirigenti) della L.R: 7 maggio 2007 n.7 (incentivazione all'esodo) è interpretato nel senso che la retribuzione lorda è quella percepita al momento dell'entrata in vigore della L.R. nr. 7/2007». 11.11 riferimento letterale è dunque alla retribuzione lorda «percepita», il che esclude che l'incentivo all'esodo possa essere ricalcolato in applicazione PROC. nr. 25171/2015 RG dei rinnovi contrattuali successivi all'entrata in vigore della L.R. nr. 7/2007, ancorchè si tratti di aumenti attribuiti retroattivamente. 12.La norma non appare sospettabile di incostituzionalità, in quanto trova razionale giustificazione nella esigenza di prevedibilità e sostenibilità della spesa derivante dalla erogazione della indennità supplementare, alla quale resta condizionata, per quanto previsto dalla contrattazione collettiva nell'introdurre l'istituto, la discrezionalità della amministrazione di fissare la misura dell'indennità. 13. Né potrebbe sostenersi il ragionevole affidamento del dirigente all'atto della adesione all'esodo incentivato al ricalcolo dell'incentivo per effetto dei successivi rinnovi contrattuali, in quanto tale aspettativa non trova tutela né nelle previsioni della contrattazione collettiva né in quelle della legislazione regionale. 14.La sentenza impugnata appare conforme ai principi di diritto sin qui esposti sicchè è immune dalle censure che le sono state mosse. 15.Con il secondo mezzo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. 16.La censura afferisce al rigetto della richiesta di ricalcolo della RIA, in conformità al disposto dell'articolo 1, comma due bis, L.R. nr. 118 del 13 ottobre 1998. 17.Si lamenta che la Corte territoriale— pur richiamando correttamente il principio di diritto secondo cui gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità non si estendono ai rapporti esauriti per formazione del giudicato— non abbia tenuto conto del giudicato intervenuto sull'an del diritto al ricalcolo, in forza della sentenza del Tribunale di Pescara nr. 263/2008, della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila nr. 459/2009 e della sentenza delle SU di questa Corte nr. 5803/2014. Il giudicato era stato invocato in sede di discussione collegiale (udienza del 2.4.2015), con la produzione delle relative sentenze, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 211 del 18 luglio 2014, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma due bis, L.R. nr. 118 del 13 ottobre 1998. Del resto, la sentenza nr. 363/2008 era stata già citata e prodotta dalla Regione Abruzzo.PROC. nr. 25171/2015 RG 18. Il motivo è inammissibile. 19. Esso è dedotto in termini di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia laddove la deduzione del vizio di motivazione, nel testo vigente dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ., è stata limitata all'omesso esame di un fatto storico decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. 20. In ogni caso, la censura difetta di specificità sia in ordine ai contenuti del verbale della udienza del 2 aprile 2015— nella quale la questione sarebbe stata sottoposta al giudice dell'appello— che alle statuizioni del giudicato esterno, che non sono state trascritte. 21. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. 22. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 23. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 3.000 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norm
Sentenza Cassazione n. 32480/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris