CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15423/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale: [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 14324/2023 depositata il09/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avanti al Giudice di Pace opposizioneavverso l’ordinanza ingiunzione pronunciata, all’esito del ricorso avanti alPrefetto di Roma, con la quale era stato sanzionato ai sensi dell’art. 126Numero registro generale 9550/2024Numero sezionale 2545/2025Numero di raccolta generale 15423/2026Data pubblicazione 20/05/2026bis CdS. Contro il provvedimento di rigetto l’incolpato aveva propostoappello avanti al Tribunale di Roma, lamentando la mancanza di delega daparte del vice prefetto che aveva sottoscritto il provvedimento, lamancanza di motivazione dell’ordinanza ingiunzione e la carenza diistruttoria del procedimento.Il Tribunale di Roma ha respinto l’impugnazione rilevando che: -lasostituzione della sottoscrizione autografa dell’ordinanza ingiunzione conquella a stampa è legittima, non essendo la prima elemento necessario deiprovvedimenti amministrativi salva espressa previsione di legge in talsenso, assente nel caso di specie; -) l’appellante non ha provato, comeera suo onere, l’insussistenza della delega di firma in capo al funzionariosottoscrittore; l'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge ilpagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di normedel codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, inquanto la previsione di tre distinte figure professionali della carrieraprefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto),ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega alcompimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, alfunzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione nonsia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato.(Cass. Sez. 6-2, 19febbraio 2014, n. 3904). […] Tuttavia il provvedimento di preposizione delvice prefetto all’Area alla quale è attribuita la competenza a trattare edecidere i ricorsi in materia di sanzioni amministrative, [d]ichiarato nellaordinanza ingiunzione, comporta in ogni caso la volontà del Prefetto a farsì che detti procedimenti vengano adottati dal vice prefetto che lui stessoha preposto all’area, preposizione che conferisce al soggetto i poterinecessari previsti dai provvedimenti organizzativi adottati dal Ministerodell’interno a seguito della riforma della Amministrazione risalenti al 1981che ha profondamente innovato la precedente struttura organizzativa chenon era stata elaborata tenendo conto le riforme della dirigenzaNumero registro generale 9550/2024Numero sezionale 2545/2025Numero di raccolta generale 15423/2026Data pubblicazione 20/05/2026amministrativa introdotte nel 1972, e che ha attributi ai dirigentiesterna riservati al capo dell’ufficio e della specifica norma adottata nel1981 dalla Amministrazione dell’Interno per adeguare la propriaorganizzazione al mutato assetto organizzativo degli uffici per effetto dellariforma della dirigenza. Di conseguenza il dirigente preposto all’Area IIIalla quale è attribuita la competenza interna relativa alla trattazione edecisione dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative, deriva il suopotere non da una delega di firma da parte del Prefetto ma dalprovvedimento del Prefetto che ha preposto il dirigente al servizio cui èstata conferita l’attribuzione del compito di decidere i ricorsi propostiavverso le sanzioni amministrative (così la sentenza impugnata, allepag.4/5); -) i vizi di motivazione in ordine alle difese presentatedall’interessato o alla sua mancata audizione non comportano la nullitàdell’ordinanza ingiunzione perché il giudizio ha ad oggetto non l’atto ma ilrapporto; tutte le difese affermate non svolte avrebbero perciò dovutoessere introdotte nel giudizio di opposizione e sottoposte al vaglio delGiudice.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a duemotivi.Il Ministero dell’Interno-[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Roma èrimasto intimato.Vi è stata proposta di definizione accelerata ex art.380 bis c.p.c. daparte del Consigliere [OSCURATO:PERSONA].decisione da parte del ricorrente, questi ha depositato memoria illustrativadelle difese svolte.[OSCURATO:PERSONA]’esame del ricorso proposto comporta le seguenti considerazioni.Numero registro generale 9550/2024Numero sezionale 2545/2025Numero di raccolta generale 15423/2026Data pubblicazione 20/05/2026Prima della formulazione dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] riassumelo svolgimento del giudizio riportando letteralmente la sintesi operata nellosvolgimento del processo dalla sentenza del Tribunale di Roma.Segue quindi il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrentelamenta la nullità della sentenza, falsa ed errata interpretazione edapplicazione di legge, carente istruttoria, ai sensi e per gli effettidell’art.360 c.p.c. comma 1 n.3, 4 e 5 in relazione al combinato dispostodegli art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., e 2697 c.c. in relazione all’eccepitaomessa notifica del verbale presupposto a quello oggetto del ricorsoamministrativo .Il Tribunale, omettendo di dare il necessario rilievo alla carenza dimotivazione dell’ordinanza ingiunzione, avrebbe omesso di controllare ilrispetto da parte della PA degli oneri probatori su di essa incombenti: laviolazione contestata era quella di omessa comunicazione dei dati delconducente responsabile dell’infrazione contestata e, a fronte dellacontestazione di omessa notificazione del relativo verbale, la PA avrebbedovuto dimostrare la legittimità del proprio operato dando la prova dellanotifica avvenuta.Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente lamenta nullità dellasentenza, falsa ed errata applicazione di legge, violazione dell’art. 360c.p.c. comma 1, n. 3, 4 e 5 in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c., 2697c.c. e 201 CdS quanto alla verifica della tempestività della notifica delverbale oggetto del ricorso .Il Tribunale di Roma avrebbe omesso l’esame del motivo di appelloriguardante la verifica della tempestività della notifica del verbale oggettodel ricorso, con un comportamento che si afferma contrario al dispostodell’art. 2697 c.c.: in assenza di prova della tempestiva notificazione delverbale l’accertamento contestato sarebbe nullo e sul punto, giàritualmente evidenziato in primo grado, sarebbe totalmente assenza unapronuncia, in primo e in secondo grado.Numero registro generale 9550/2024Numero sezionale 2545/2025Numero di raccolta generale 15423/2026Data pubblicazione 20/05/2026Come condivisibilmente rilevato nella PDA il ricorso è inammissibile aisensi dell’art. 366 co 1 n.3 c.p.c. perché non offre una esposizione dei fattiessenziali per comprendere i motivi di critica proposti: il ricorrente silimita a riportare in modo letterale lo svolgimento del processo contenutonella sentenza del Tribunale di Roma, che però non contiene alcunriferimento alle circostanze di fatto fondanti la pretesa omissione dimotivazione dell’ordinanza ingiunzione, né fa riferimento al profilo dellatempestività della notificazione del verbale oggetto di ricorso ,valorizzato in questa sede con il secondo motivo.La giurisprudenza di questa Corte ha ancora di recente ribadito - cfr.,in particolare, l’ordinanza n. 1352/2024 - come il disposto dell'art. 366,comma 1, n. 3 c.p.c., secondo cui il ricorso per cassazione devecontenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti dicausa, non risponde a un'esigenza di mero formalismo, bensì a consentirealla S.C. di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementiindispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto dellacontroversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in essoassunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso percassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione dellereciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni didiritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e dellededuzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dellosvolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delleargomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata lasentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine,del tenore della sentenza impugnata.Questo principio di diritto, al quale si intende dare continuità, sottendedel resto una necessaria, condivisibile, valorizzazione del rapporto distretta complementarità tra il requisito della esposizione sommaria deifatti della causa , di cui al n. 3, e quello della esposizione dei motiviNumero registro generale 9550/2024Numero sezionale 2545/2025Numero di raccolta generale 15423/2026Data pubblicazione 20/05/2026per i quali si chiede la cassazione , di cui al n. 4 del citato art. 366c.p.c.: l'esposizione sommaria della vicenda sostanziale - oltre cheprocessuale - è infatti funzionale a rendere intellegibili, da parte dellaCorte, mediante una sintesi dei fatti - di esclusiva pertinenza della partericorrente - che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto diquelli inutili, i motivi di ricorso formulati a seguire, così consentendo alGiudice di legittimità di procedere al loro scrutinio munita delleconoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti(cfr., in tal senso, Cass. n. 16618/2025).Nel caso di specie, in contrasto con le considerazioni svolte, lacomprensione, prima ancora che la valutazione, dei motivi di criticaarticolati da [OSCURATO:PERSONA] comporterebbe inammissibilmente che la Corteriesamini direttamente gli atti e la documentazione acquisita nel corsodelle fasi di merito.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità,essendo rimasta la [OSCURATO:PERSONA] di Roma intimata.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380 bis c.p.c., come previsto dal terzo comma, ultima parte, dellostesso art. 380 bis c.p.c., si applica comunque, pur in assenza dicontroricorrente, il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguentecondanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒nei limiti dilegge‒ in favore della cassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 9550/2024Numero sezionale 2545/2025Numero di raccolta generale 15423/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso econdanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 900,00 infavore della Cassa delle Ammende ex art.96 co 4 c.p.c.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 28 ottobre 2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI