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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17139/2026

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), in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1750 - controricorrente –avverso la sentenza n. 3023/2022 della CORTED'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/07/2022 R.G.N.180/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1338/2023Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 17139/2026Data pubblicazione 31/05/20261.

L’odierno ricorrente adiva il Tribunale di Napoli perl’accertamento del suo diritto a percepire la somma di €.106.764,73 per prestazioni rese dall’anno 2004 all’anno2014, quale componente della Commissione per ilriconoscimento delle Minorazioni civili.Si costituiva l’ASL chiedendo il rigetto dell’avversadomanda deducendo di aver già corrisposto al medicotutto quanto spettantegli, come da mandati di pagamentoe cedolini paga prodotti in giudizio.2.

Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso e, sullascorta delle risultanze della CTU contabile svolta in fase diistruttoria, condannava l’ASL al pagamento in favore delricorrente della somma onnicomprensiva di €. 79.856,57.3.

Impugnava la sentenza l’ASL, lamentando che il primogiudice non aveva tenuto conto delle date e degli estremidei bonifici bancari effettuati in favore del medico e purerilevando che tale circostanza era stata messa in evidenzaanche dal consulente tecnico d’ufficio nella propriarelazione – resisteva il medico, insistendo nella circostanzache la ASL non aveva emesso i mandati di pagamento perle somme dovute e chiedendo il rigetto del gravame.3.1 La Corte di appello di Napoli accoglieva il gravame,non condividendo l’assunto del Tribunale, il quale avevaritenuto che, in assenza di mandati di pagamentoquietanzati dalla parte, non vi fosse prova del pagamentodelle somme rivendicate, somme che, peraltro, eranostate accreditate nelle buste paga.Numero registro generale 1338/2023Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 17139/2026Data pubblicazione 31/05/20264.

Avverso la sentenza domanda la cassazione l’ASL conricorso assistito da due motivi cui resiste con controricorsoil dipendente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente rilevato che tra gli atti del fascicolotelematico relativo al ricorso in esame vi è la sentenzad’appello impugnata nel testo completo, composto di 5pagine e dall’attestazione di conformità, di talché puòpassarsi all’esame della controversia benché in uno alricorso vi sia copia della suddetta sentenza priva di alcunepagine.1.1.Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione della L. n° 4 del 1953 artt. 1 e 3 e artt. 115c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art 360, comma 1, n. 3c.p.c., anche nella loro interpretazione sistematica ecostituzionalmente orientata, come accolta dalla Corte diCassazione, Sez.

Lav. 06/09/2018 (ud. 23/1/2018 dep.06/09/2018) n° 21699 Pres. dott. [OSCURATO:PERSONA].Parte ricorrente lamenta che la sentenza impugnata haerroneamente ritenuto che una dichiarazione interna delDirettore dell’ASL Napoli 1 Centro, unitamente ai datiriportati nei cedolini paga (non quietanzati dal lavoratore)fossero sufficienti a provare l’avvenuto accreditamentodelle somme.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360,comma 1 n° 3 c.p.c., per aver il giudice d’Appello valutatouna risultanza probatoria sulla scorta di valori diversi daNumero registro generale 1338/2023Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 17139/2026Data pubblicazione 31/05/2026quelli indicati dal legislatore in violazione degli artt. 2721,2726 e 2729 c.c. e in violazione dell’art 116 c.p.c.Parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha accoltol’appello in assenza di una prova del fatto estintivodell’obbligazione di pagamento e, pertanto, formando ilproprio convincimento su di una presunzione ritenuta dallegislatore inammissibile per effetto delle normeimperative.3.

I motivi stante la loro stretta connessione possonoessere trattati congiuntamente e sono inammissibili.3.1 Con la proposizione del ricorso per cassazione, ilricorrente non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fattodei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente.

L'apprezzamentodei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che nell'ambito di dettosindacato, non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cuiresta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra lerisultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrarei fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass.25348/2018).Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questaCorte è da reputarsi "inammissibile il ricorso perNumero registro generale 1338/2023Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 17139/2026Data pubblicazione 31/05/2026cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito" (Cass. Sez.U, 34476/2019; Cass. n.4627/2021).3.2 Ed invero, le censure contenute nei due motivi sirisolvono in una contestazione della valutazione edinterpretazione delle emergenze istruttorie compiuta dalgiudice di appello, richiedendo a questa Corte unainammissibile revisione del giudizio di fatto demandato algiudice del merito.3.3 Nel caso di specie, infatti, la Corte di Appello haoperato una valutazione complessiva degli elementiprobatori valorizzando in particolare gli statini paga daiquali emerge che le somme dovute furono accreditate conl’indicazione di tutti gli estremi dei bonifici (date, somme ,conti correnti) eseguiti in favore del Tartaglia, affermandoche: “Deve ,infatti, tenersi conto della natura di PA delladatrice di lavoro e della circostanza che i dati riportati neicedolini confluiscono nella certificazione fiscale che ildatore di lavoro consegna annualmente al lavoratore e checorrispondono a quelli indicati nel modello AP70 chel’Azienda invia all’Agenzia delle Entrate .

In altre parole, idati contabili evincibili dai cedolini sono tracciabili siapresso la banca ove sono state accreditate le somme siapresso il MEF” (v. fine pag. 4 e inizio pag. 5 della sentenzadi appello).Numero registro generale 1338/2023Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 17139/2026Data pubblicazione 31/05/20263.4 Inoltre, la Corte di Appello ha ritenuto non condivisibilela sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenutoche in assenza di mandati di pagamento non quietanzatidalla parte non vi fosse la prova del pagamento dellesomme rivendicate considerato che tali somme: “sonostate accreditate nelle buste paga” (v. pag. 5 sentenza diappello).4.

In ordine alla denunciata violazione degli artt. 115, 116c.p.c. e 2697 c.c., va precisato che in tema di ricorso percassazione, una questione di violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non puòporsi per una erronea valutazione del materiale istruttoriocompiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, soloallorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte diufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementidi prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass.27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).4.1 Nel caso di specie, in realtà, parte ricorrente non miraa denunziare che il giudice, contraddicendoespressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ma,piuttosto, che nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcuneNumero registro generale 1338/2023Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 17139/2026piuttosto che ad altre, attività, questa, perfettamenteData pubblicazione 31/05/2026consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (cfr., sul punto, frale altre, Cass. n. 26769 del 23/10/2018).4.2 Relativamente, poi, alla denunziata violazione dell'art.2697 cod. civ., va rilevato che, per consolidatagiurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 26769del 23/10/2018 cit.), la doglianza relativa alla violazionedel precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabilesoltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne risultagravata secondo le regole dettate da quella norma e chetale ipotesi non ricorre nel caso di specie, incombendo sulricorrente che intenda contraddire al fatto estintivodimostrato da controparte l’onere di allegare e provare ilfatto costituivo del proprio diritto.4.3 Orbene, la piana lettura della decisione di secondogrado induce a ritenere che la Corte - la quale si soffermaa lungo sugli elementi probatori raccolti - abbia reputatocomunque dimostrato l’avvenuto pagamento del debito daparte dell’amministrazione con una compiuta ed esaustivavalutazione del materiale istruttorio attribuendo maggiorforza di convincimento da alcune piuttosto che ad altre,questa Corte al riguardo.5.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.6.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidatecome in dispositivo.7.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 delNumero registro generale 1338/2023Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 17139/2026Data pubblicazione 31/05/20262002 – della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento di un ulteriore importo a titolo contributounificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna partericorrente al rimborso di € 4.000,00 a titolo di compensi,oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfettariodelle spese generali, nella misura del 15%, ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002,dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dellaSezione lavoro il 9 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
), in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1750 - controricorrente –avverso la sentenza n. 3023/2022 della CORTED'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/07/2022 R.G.N.180/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1338/2023Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 17139/2026Data pubblicazione 31/05/20261. L’odierno ricorrente adiva il Tribunale di Napoli perl’accertamento del suo diritto a percepire la somma di €.106.764,73 per prestazioni rese dall’anno 2004 all’anno2014, quale componente della Commissione per ilriconoscimento delle Minorazioni civili.Si costituiva l’ASL chiedendo il rigetto dell’avversadomanda deducendo di aver già corrisposto al medicotutto quanto spettantegli, come da mandati di pagamentoe cedolini paga prodotti in giudizio.2. Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso e, sullascorta delle risultanze della CTU contabile svolta in fase diistruttoria, condannava l’ASL al pagamento in favore delricorrente della somma onnicomprensiva di €. 79.856,57.3. Impugnava la sentenza l’ASL, lamentando che il primogiudice non aveva tenuto conto delle date e degli estremidei bonifici bancari effettuati in favore del medico e purerilevando che tale circostanza era stata messa in evidenzaanche dal consulente tecnico d’ufficio nella propriarelazione – resisteva il medico, insistendo nella circostanzache la ASL non aveva emesso i mandati di pagamento perle somme dovute e chiedendo il rigetto del gravame.3.1 La Corte di appello di Napoli accoglieva il gravame,non condividendo l’assunto del Tribunale, il quale avevaritenuto che, in assenza di mandati di pagamentoquietanzati dalla parte, non vi fosse prova del pagamentodelle somme rivendicate, somme che, peraltro, eranostate accreditate nelle buste paga.Numero registro generale 1338/2023Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 17139/2026Data pubblicazione 31/05/20264. Avverso la sentenza domanda la cassazione l’ASL conricorso assistito da due motivi cui resiste con controricorsoil dipendente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevato che tra gli atti del fascicolotelematico relativo al ricorso in esame vi è la sentenzad’appello impugnata nel testo completo, composto di 5pagine e dall’attestazione di conformità, di talché puòpassarsi all’esame della controversia benché in uno alricorso vi sia copia della suddetta sentenza priva di alcunepagine.1.1.Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione della L. n° 4 del 1953 artt. 1 e 3 e artt. 115c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art 360, comma 1, n. 3c.p.c., anche nella loro interpretazione sistematica ecostituzionalmente orientata, come accolta dalla Corte diCassazione, Sez. Lav. 06/09/2018 (ud. 23/1/2018 dep.06/09/2018) n° 21699 Pres. dott. [OSCURATO:PERSONA].Parte ricorrente lamenta che la sentenza impugnata haerroneamente ritenuto che una dichiarazione interna delDirettore dell’ASL Napoli 1 Centro, unitamente ai datiriportati nei cedolini paga (non quietanzati dal lavoratore)fossero sufficienti a provare l’avvenuto accreditamentodelle somme.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360,comma 1 n° 3 c.p.c., per aver il giudice d’Appello valutatouna risultanza probatoria sulla scorta di valori diversi daNumero registro generale 1338/2023Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 17139/2026Data pubblicazione 31/05/2026quelli indicati dal legislatore in violazione degli artt. 2721,2726 e 2729 c.c. e in violazione dell’art 116 c.p.c.Parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha accoltol’appello in assenza di una prova del fatto estintivodell’obbligazione di pagamento e, pertanto, formando ilproprio convincimento su di una presunzione ritenuta dallegislatore inammissibile per effetto delle normeimperative.3. I motivi stante la loro stretta connessione possonoessere trattati congiuntamente e sono inammissibili.3.1 Con la proposizione del ricorso per cassazione, ilricorrente non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fattodei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente. L'apprezzamentodei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che nell'ambito di dettosindacato, non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cuiresta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra lerisultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrarei fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass.25348/2018).Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questaCorte è da reputarsi "inammissibile il ricorso perNumero registro generale 1338/2023Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 17139/2026Data pubblicazione 31/05/2026cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito" (Cass. Sez.U, 34476/2019; Cass. n.4627/2021).3.2 Ed invero, le censure contenute nei due motivi sirisolvono in una contestazione della valutazione edinterpretazione delle emergenze istruttorie compiuta dalgiudice di appello, richiedendo a questa Corte unainammissibile revisione del giudizio di fatto demandato algiudice del merito.3.3 Nel caso di specie, infatti, la Corte di Appello haoperato una valutazione complessiva degli elementiprobatori valorizzando in particolare gli statini paga daiquali emerge che le somme dovute furono accreditate conl’indicazione di tutti gli estremi dei bonifici (date, somme ,conti correnti) eseguiti in favore del Tartaglia, affermandoche: “Deve ,infatti, tenersi conto della natura di PA delladatrice di lavoro e della circostanza che i dati riportati neicedolini confluiscono nella certificazione fiscale che ildatore di lavoro consegna annualmente al lavoratore e checorrispondono a quelli indicati nel modello AP70 chel’Azienda invia all’Agenzia delle Entrate . In altre parole, idati contabili evincibili dai cedolini sono tracciabili siapresso la banca ove sono state accreditate le somme siapresso il MEF” (v. fine pag. 4 e inizio pag. 5 della sentenzadi appello).Numero registro generale 1338/2023Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 17139/2026Data pubblicazione 31/05/20263.4 Inoltre, la Corte di Appello ha ritenuto non condivisibilela sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenutoche in assenza di mandati di pagamento non quietanzatidalla parte non vi fosse la prova del pagamento dellesomme rivendicate considerato che tali somme: “sonostate accreditate nelle buste paga” (v. pag. 5 sentenza diappello).4. In ordine alla denunciata violazione degli artt. 115, 116c.p.c. e 2697 c.c., va precisato che in tema di ricorso percassazione, una questione di violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non puòporsi per una erronea valutazione del materiale istruttoriocompiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, soloallorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte diufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementidi prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass.27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).4.1 Nel caso di specie, in realtà, parte ricorrente non miraa denunziare che il giudice, contraddicendoespressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ma,piuttosto, che nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcuneNumero registro generale 1338/2023Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 17139/2026piuttosto che ad altre, attività, questa, perfettamenteData pubblicazione 31/05/2026consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (cfr., sul punto, frale altre, Cass. n. 26769 del 23/10/2018).4.2 Relativamente, poi, alla denunziata violazione dell'art.2697 cod. civ., va rilevato che, per consolidatagiurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 26769del 23/10/2018 cit.), la doglianza relativa alla violazionedel precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabilesoltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne risultagravata secondo le regole dettate da quella norma e chetale ipotesi non ricorre nel caso di specie, incombendo sulricorrente che intenda contraddire al fatto estintivodimostrato da controparte l’onere di allegare e provare ilfatto costituivo del proprio diritto.4.3 Orbene, la piana lettura della decisione di secondogrado induce a ritenere che la Corte - la quale si soffermaa lungo sugli elementi probatori raccolti - abbia reputatocomunque dimostrato l’avvenuto pagamento del debito daparte dell’amministrazione con una compiuta ed esaustivavalutazione del materiale istruttorio attribuendo maggiorforza di convincimento da alcune piuttosto che ad altre,questa Corte al riguardo.5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidatecome in dispositivo.7. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 delNumero registro generale 1338/2023Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 17139/2026Data pubblicazione 31/05/20262002 – della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento di un ulteriore importo a titolo contributounificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna partericorrente al rimborso di € 4.000,00 a titolo di compensi,oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfettariodelle spese generali, nella misura del 15%, ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002,dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dellaSezione lavoro il 9 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi
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