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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01739/2024

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 19254/20proposto da: -) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , domiciliateex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesedagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diCatania 2 marzo 2020 n. 534 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevantiin questa sede. [OSCURATO:PERSONA] ( che verrà a mancare in corso di causa e la cui posizione processuale sarà coltivata dall'erede [OSCURATO:PERSONA]), dopo aver stipulato un contratto preliminare di vendita di un proprio terreno a vocazione agricola, compì in favore di [OSCURATO:PERSONA] tefano, coltivatore diretto proprietario di un fondo confinante, la denuntiatiodi cui all'articolo 8 della legge 590 del 1965, al fine di consentirglil'esercizio del diritto di prelazione.

Oggetto:inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] esercit ò il diritto di prelazione con lettera raccomandata pervenuta a [OSCURATO:PERSONA] il 22 novembre 2003.

2. Sortacontestazione fra le parti sulla legittimità della revoca della proposta da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] convenne quest'ultima dinanzi al Tribunale di Catania, sezione di Paternò, c hiedendo l’accertamento dell'avvenuto trasferimento del fondo e la condanna della convenuta al rilascio.

3. Il Tribunale di Catania(sentenza 6.7.2010 n. 106) rigettò la domanda; la Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] la accolse (sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 478); questa Corte con sentenza 29330 del 2017 cassò con rinvio la sentenza d'appello.

4. Riassunta la causa dinanzi al giudice del rinvio, definitivamente superate le questioni relative all’inefficacia della revoca della denuntiatio da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Catania con sentenza 2 marzo 2020 n. 534 rigettò il gravamee, con esso, le domande di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello ritenne [OSCURATO:PERSONA] dal diritto di prelazione per tardivo pagamento e del prezzo.

A fondamento della decisione adottòuna motivazione così riassumibile: -) il titolare del diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 590 del 1965 decade dal proprio diritto se non versa il prezzo entro tre mesi dall'esercizio del diritto di prelazione; -) questo termine resta sospeso se il prelazionario abbia formulato una domanda di erogazione di un mutuo all'ispettorato provinciale dell'agricoltura; -) nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] il diritto di prelazione il 22 dicembre 2003, ed il successivo 20 m arzo 2004 comunic ò a Carla B iffo di avere presentato domanda di mutuo all'ISMEA (I stituto di Servizi per il [OSCURATO:PERSONA]); -) il mutuo del quale [OSCURATO:PERSONA] l'erogazione, tuttavia, era disciplinato da un bandoche ne consentiva la stipula soltanto alle persone di età inferiore a 55 anni, requisito non posseduto da [OSCURATO:PERSONA];-) doveva dunque concludersi che [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato la domanda di mutuo nella piena consapevolezza dell'impossibilità di ottenerlo, ed al solo fine di beneficiare del vantaggio della sospensione del termine per il pagamento del prezzo di acquisto del fondo, e dunque abusando in malafede del proprio diritto; egli pertanto non poteva giovarsi della sospensione del termine di pagamento, accordata dalla legge a chi avesse avanzato una domanda di mutuo.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA]Antone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tefano ( dichiaratesi eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio ), con ricorso fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il controricorrente ha eccepito in via preliminare la mancata dimostrazione della qualità di eredi in capo alle ricorrenti.

1.1. L’eccezione è manifestamente infondata: le ricorrenti hanno infatti depositato un atto di pignoramento col quale l’odierno controricorrente ha iniziato nei loro confronti l’esecuzione forzata, indicandole quali “ eredi legittime” di An drea Distefano.

Solo con evidente contraddizione con il suo stesso operare pertanto, il controricorrente potrebbe ora pretende re che si dichiari “indimostrata”la qualità, in capo alle ricorrenti, di eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Né rileva la controeccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce che la documentazione dimostrante la consapevolezza, in capo al controricorrente, della legitimatio ad causamin capo alle ricorrenti non gli sia stata notificata ex art. 372 c.p.c..

Il controricorrente infatti ha mostrato di ben conoscere la suddetta documentazione, contestandola con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c..

Deve dunque ritenersi che l’omissione della notifica di cui all’art. 372 c.p.c. non abbia impedito a [OSCURATO:PERSONA] di conoscere e contestare i documenti suddetti, sicché la lamentata violazione resta priva di conseguenze, per avere l’atto nullo (deposito non seguito da notificazione) comunque conseguito il suo scopo.

2. Col primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione del giudicato interno.

L'illustrazione del motivo può essere così riassunta: -) nel primo giudizio di appello la Corte catanese dichiarò inammissibile la produzione documentale, effettuata solo in quel grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] intese dimostrarel'impossibilità oggettiva per [OSCURATO:PERSONA] di ottenere dall'ISMEA il mutuo di cui aveva chiesto l'erogazione e , di conseguenza, l'irrilevanza di quella richiesta ai fini della sospensione del termine di tre mesi per il versamento del prezzo di acquisto del fondo; -) questa statuizione non fu impugnata da alcuno; -) di conseguenza la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, non poteva tornare ad esaminare il problema della utilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti da [OSCURATO:PERSONA], e tantomeno poteva ritenere quei documenti “indispensabili” ai sensi dell'articolo 345 c.p.c. , nel testo applicabile ratione temporis.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Denunciare che il giudice di merito si sia avvalso di documenti inutilizzabili è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sui documenti del cui mancato esame il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.).

“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo, precisando la parte del documento cui il riassunto si riferisce; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 -3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Pagina 5 Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez.

U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez.

L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011), cioè localizzarli nel giudizio di legittimità(per il che vedi anche l’eventualità ammessa da Cass., Sez.

U., n. 22726 del 2011, nonché in generale già Cass., SZez.

U., nn. 28547 del 2008 e 7061 del 2010).

Di questi tre oneri, le odierne ricorrenti ha nno assolto solo il secondo .

Il ricorso, infatti, non riassume né trascrive il contenuto dei suddetti documenti; né indica dove si trovino e come siano stati indicizzati.

3. Col secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 345 c.p.c..

Sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto applicabile, ratione temporis, tale norma nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83(conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), e cioè nel testo che consentiva la produzione ina appellodi documenti nuovi, se ritenuti indispensabili.

Deducono in contrario le ricorrenti che al casodi specie si doveva applicare ratione temporis l’art. 345 c.p.c nel testo vigente al momento della pronuncia di questa Corte con cui venne cassata la prima sentenza d’appello (7.12.2017).

3.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Al momento in cui venne introdotto il presente giudizio (2004) il testo in vigore dell’art. 345, terzo comma, c.p.c. stabiliva: nel giudiziodi appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili”.

In seguito l’art. 46, comma 18, l. 18 giugno 2009, n. 69 aggiunse le parole “e non possono essere prodotti nuovi documenti”(aggiunta inutile, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Sez.

U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005), fermorestando il potere del giudic e di ammettere quelli ritenuti indispensabili.

Infine, l’art. 54, comma 1, lettera (0b),d.l. 22 giugno 2012, n. 83 soppresse tale facoltà del giudice d’appello.Tale previsione, in mancanza di norme di diritto transitorio, resta soggetta al principio tempus regit actum, e può quindi applicarsi solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012, come già ripetutamente affermatoda questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 30792 del 06/11/2023; Sez. 2- , Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021, Rv. 661833 -01; Sez. 2 - , Sentenza n. 6590 del 14/03/2017, Rv. 643372 - 01 ).

4. Col terzo motivo le ricorrenti lamentano il vizio di ultrapetizione.

Sostengono che [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di rinvio avrebbe modificato le conclusioni rassegnate con l’originario atto d’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Con l’atto d’appello originario [OSCURATO:PERSONA] chiese dichiararsi AndreaDistefano decaduto dal diritto di prelazione per mancato tempestivo pagamento del prezzo: e fu per questa ragione che la Corte d’appello accolse la domanda.

5. Col quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 91 c.p.c., per essere state condannate a rifondere alla parte vittoriosa anche le spese del giudizio di legittimità, all’esito del quale [OSCURATO:PERSONA] era risultato vittorioso.

5.1. Il motivo è infondato, dal momento che la regolazione delle spese deve avvenire in base all’esito complessivo della lite, e non delle sue singole fasi.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso; rigetta il quarto; (-) condanna D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido,alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedelle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 19254/20proposto da: -) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , domiciliateex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesedagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diCatania 2 marzo 2020 n. 534 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevantiin questa sede. [OSCURATO:PERSONA] ( che verrà a mancare in corso di causa e la cui posizione processuale sarà coltivata dall'erede [OSCURATO:PERSONA]), dopo aver stipulato un contratto preliminare di vendita di un proprio terreno a vocazione agricola, compì in favore di [OSCURATO:PERSONA] tefano, coltivatore diretto proprietario di un fondo confinante, la denuntiatiodi cui all'articolo 8 della legge 590 del 1965, al fine di consentirglil'esercizio del diritto di prelazione. Oggetto:inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] esercit ò il diritto di prelazione con lettera raccomandata pervenuta a [OSCURATO:PERSONA] il 22 novembre 2003. 2. Sortacontestazione fra le parti sulla legittimità della revoca della proposta da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] convenne quest'ultima dinanzi al Tribunale di Catania, sezione di Paternò, c hiedendo l’accertamento dell'avvenuto trasferimento del fondo e la condanna della convenuta al rilascio. 3. Il Tribunale di Catania(sentenza 6.7.2010 n. 106) rigettò la domanda; la Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] la accolse (sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 478); questa Corte con sentenza 29330 del 2017 cassò con rinvio la sentenza d'appello. 4. Riassunta la causa dinanzi al giudice del rinvio, definitivamente superate le questioni relative all’inefficacia della revoca della denuntiatio da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Catania con sentenza 2 marzo 2020 n. 534 rigettò il gravamee, con esso, le domande di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello ritenne [OSCURATO:PERSONA] dal diritto di prelazione per tardivo pagamento e del prezzo. A fondamento della decisione adottòuna motivazione così riassumibile: -) il titolare del diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 590 del 1965 decade dal proprio diritto se non versa il prezzo entro tre mesi dall'esercizio del diritto di prelazione; -) questo termine resta sospeso se il prelazionario abbia formulato una domanda di erogazione di un mutuo all'ispettorato provinciale dell'agricoltura; -) nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] il diritto di prelazione il 22 dicembre 2003, ed il successivo 20 m arzo 2004 comunic ò a Carla B iffo di avere presentato domanda di mutuo all'ISMEA (I stituto di Servizi per il [OSCURATO:PERSONA]); -) il mutuo del quale [OSCURATO:PERSONA] l'erogazione, tuttavia, era disciplinato da un bandoche ne consentiva la stipula soltanto alle persone di età inferiore a 55 anni, requisito non posseduto da [OSCURATO:PERSONA];-) doveva dunque concludersi che [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato la domanda di mutuo nella piena consapevolezza dell'impossibilità di ottenerlo, ed al solo fine di beneficiare del vantaggio della sospensione del termine per il pagamento del prezzo di acquisto del fondo, e dunque abusando in malafede del proprio diritto; egli pertanto non poteva giovarsi della sospensione del termine di pagamento, accordata dalla legge a chi avesse avanzato una domanda di mutuo. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA]Antone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tefano ( dichiaratesi eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio ), con ricorso fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il controricorrente ha eccepito in via preliminare la mancata dimostrazione della qualità di eredi in capo alle ricorrenti. 1.1. L’eccezione è manifestamente infondata: le ricorrenti hanno infatti depositato un atto di pignoramento col quale l’odierno controricorrente ha iniziato nei loro confronti l’esecuzione forzata, indicandole quali “ eredi legittime” di An drea Distefano. Solo con evidente contraddizione con il suo stesso operare pertanto, il controricorrente potrebbe ora pretende re che si dichiari “indimostrata”la qualità, in capo alle ricorrenti, di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Né rileva la controeccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce che la documentazione dimostrante la consapevolezza, in capo al controricorrente, della legitimatio ad causamin capo alle ricorrenti non gli sia stata notificata ex art. 372 c.p.c.. Il controricorrente infatti ha mostrato di ben conoscere la suddetta documentazione, contestandola con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c.. Deve dunque ritenersi che l’omissione della notifica di cui all’art. 372 c.p.c. non abbia impedito a [OSCURATO:PERSONA] di conoscere e contestare i documenti suddetti, sicché la lamentata violazione resta priva di conseguenze, per avere l’atto nullo (deposito non seguito da notificazione) comunque conseguito il suo scopo. 2. Col primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione del giudicato interno. L'illustrazione del motivo può essere così riassunta: -) nel primo giudizio di appello la Corte catanese dichiarò inammissibile la produzione documentale, effettuata solo in quel grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] intese dimostrarel'impossibilità oggettiva per [OSCURATO:PERSONA] di ottenere dall'ISMEA il mutuo di cui aveva chiesto l'erogazione e , di conseguenza, l'irrilevanza di quella richiesta ai fini della sospensione del termine di tre mesi per il versamento del prezzo di acquisto del fondo; -) questa statuizione non fu impugnata da alcuno; -) di conseguenza la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, non poteva tornare ad esaminare il problema della utilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti da [OSCURATO:PERSONA], e tantomeno poteva ritenere quei documenti “indispensabili” ai sensi dell'articolo 345 c.p.c. , nel testo applicabile ratione temporis. 2.1. Il motivo è inammissibile. Denunciare che il giudice di merito si sia avvalso di documenti inutilizzabili è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sui documenti del cui mancato esame il ricorrente si duole. Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.). “Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo, precisando la parte del documento cui il riassunto si riferisce; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 -3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Pagina 5 Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011), cioè localizzarli nel giudizio di legittimità(per il che vedi anche l’eventualità ammessa da Cass., Sez. U., n. 22726 del 2011, nonché in generale già Cass., SZez. U., nn. 28547 del 2008 e 7061 del 2010). Di questi tre oneri, le odierne ricorrenti ha nno assolto solo il secondo . Il ricorso, infatti, non riassume né trascrive il contenuto dei suddetti documenti; né indica dove si trovino e come siano stati indicizzati. 3. Col secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 345 c.p.c.. Sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto applicabile, ratione temporis, tale norma nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83(conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), e cioè nel testo che consentiva la produzione ina appellodi documenti nuovi, se ritenuti indispensabili. Deducono in contrario le ricorrenti che al casodi specie si doveva applicare ratione temporis l’art. 345 c.p.c nel testo vigente al momento della pronuncia di questa Corte con cui venne cassata la prima sentenza d’appello (7.12.2017). 3.1. Il motivo è manifestamente infondato. Al momento in cui venne introdotto il presente giudizio (2004) il testo in vigore dell’art. 345, terzo comma, c.p.c. stabiliva: nel giudiziodi appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili”. In seguito l’art. 46, comma 18, l. 18 giugno 2009, n. 69 aggiunse le parole “e non possono essere prodotti nuovi documenti”(aggiunta inutile, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005), fermorestando il potere del giudic e di ammettere quelli ritenuti indispensabili. Infine, l’art. 54, comma 1, lettera (0b),d.l. 22 giugno 2012, n. 83 soppresse tale facoltà del giudice d’appello.Tale previsione, in mancanza di norme di diritto transitorio, resta soggetta al principio tempus regit actum, e può quindi applicarsi solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012, come già ripetutamente affermatoda questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 30792 del 06/11/2023; Sez. 2- , Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021, Rv. 661833 -01; Sez. 2 - , Sentenza n. 6590 del 14/03/2017, Rv. 643372 - 01 ). 4. Col terzo motivo le ricorrenti lamentano il vizio di ultrapetizione. Sostengono che [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di rinvio avrebbe modificato le conclusioni rassegnate con l’originario atto d’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il motivo è manifestamente infondato. Con l’atto d’appello originario [OSCURATO:PERSONA] chiese dichiararsi AndreaDistefano decaduto dal diritto di prelazione per mancato tempestivo pagamento del prezzo: e fu per questa ragione che la Corte d’appello accolse la domanda. 5. Col quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 91 c.p.c., per essere state condannate a rifondere alla parte vittoriosa anche le spese del giudizio di legittimità, all’esito del quale [OSCURATO:PERSONA] era risultato vittorioso. 5.1. Il motivo è infondato, dal momento che la regolazione delle spese deve avvenire in base all’esito complessivo della lite, e non delle sue singole fasi. 6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso; rigetta il quarto; (-) condanna D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido,alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedelle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
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