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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02414/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato avviso allo parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, con un unico atto, ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Messina gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti aggravati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale loro rispettivamente ascritti; rilevato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - è, per l'appunto, inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena che deduca: «l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); ovvero «motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); - nel caso di specie sono stati censurati - sub specie della violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. (primo motivo) e del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (secondo motivo) - il mancato proscioglimento degli imputati ex art. 129 cit., la mancanza di motivazione dell'impugnata sentenza in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dalla stessa norma e sulla congruità della pena; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato avviso allo parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, con un unico atto, ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Messina gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti aggravati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale loro rispettivamente ascritti; rilevato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - è, per l'appunto, inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena che deduca: «l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); ovvero «motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); - nel caso di specie sono stati censurati - sub specie della violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. (primo motivo) e del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (secondo motivo) - il mancato proscioglimento degli imputati ex art. 129 cit., la mancanza di motivazione dell'impugnata sentenza in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dalla stessa norma e sulla congruità della pena; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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