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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36706/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 24957-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1365/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 24957 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -2- Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Veneto ha accolto l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro la decisione di primo grado reiettiva dell'impugnazione proposta dalla società contro l'avviso di accertamento Iva per l'anno 2011 notificatole dall'Agenzia delle Entrate in relazione ad operazioni di acquisto di materie plastiche presso vari fornitori, ritenute dall'Agenzia soggettivamente inesistenti;

2. la CTR ha affermato che l'Agenzia delle Entrate non aveva dimostrato la consapevolezza da parte della [OSCURATO:SOCIETA] del fatto che le operazioni de quibus si inserivano in una evasione dell'imposta e che la società aveva svolto considerazioni idonee a dimostrare il contrario.

2.1. In particolare la CTR, dopo avere ricordato che l'ufficio aveva cercato di assolvere al proprio onere della prova per presunzioni indicato quali indici da cui desumere la ridetta consapevolezza, "la mancata adozione di cautele nel valutare i comportamenti dei fornitori", "la varietà nel tempo dei fornitori", "l'utilizzo da parte di numerosi fornitori di fatture redatte con modalità similare", l'identità dei "trasportatori utilizzati da diversi fornitori" e "la convenienza del prezzo praticato rispetto ai valori commerciali", ha sottolineato che la [OSCURATO:SOCIETA] si era rivolta ad una "agenzia di rappresentanza" per l'individuazione Ct;fornitori, che era stato il titolare di tale agenzia ([OSCURATO:PERSONA]) ad individuare i fornitori stessi "ai quali veniva imposto di curare il trasporto presso il cessionario", che "irrilevante era il fatto che il pagamento sia stato effettuato in termini più brevi rispetto a quelli abituali nei rapporti di fornitura" dato che "la società aveva dichiarato di avere adottato tale sistema per ottenere allo stesso tempo garanzia delle fornitura e del miglior prezzo", che era altresì "irrilevante la costatazione della adozione di un formato similare delle fatture da parte dei fornitori atteso che il sistema di fatturazione da parte delle aziende si avvale di programmi informatici con identica veste grafica", che non era "condivisibile l'affermazione dell'ufficio della natura confessoria della ammissione da parte della contribuente di non aver posto in essere alcun controllo sui fornitori" dato che "essendo [la contribuente] un piccolo cliente rispetto alla dimensioni del mercato dei fornitori, si era avvalsa dell'opera di una agenzia di rappresentanza la cui funzione di intermediazione esclude la necessità o l'obbligo della [OSCURATO:SOCIETA] di dover effettuare indagini sul fornitore diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle forniture di cui essa abbisognava".

3. A quanto precede, la CTR ha aggiunto le seguenti affermazioni: "nessuna prova decisiva viene fornita dall'Amministrazione a conforto e supporto della tesi della sussistenza della consapevole partecipazione quale potrebbe essere la retrocessione di Iva ai soggetti emittenti, elemento questo neppure contestato alla [OSCURATO:SOCIETA] né l'avvenuta vendita di materia prima ad un prezzo non corrispondente a quello di mercato.

La società ha evidenziato in dettaglio il prezzo pagato ai fornitori dal quale risulta che il frutto della frode ammonterebbe, a fronte di acquisti per oltre 4,7 milioni di euro per gli acquisti effettuati nell'anno, a poco più di € 21.000,00 lordi, valore che rende di per sé non credibile la tesi della partecipazione alla frode non solo per la scarsa utilità per la [OSCURATO:SOCIETA] ma anche per la quasi inesistente convenienza dell'operazione truffaldina in rapporto al rischio delle conseguenze sia penali che tributarie";

4. l'Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza della CTR lamentando "violazione dell'art.19 del d.P.R.633/1972 e dell'art.2729 c.c.".

Sostiene che "la valorizzazione della assenza di un elemento positivo quale la retrocessione di Iva ai soggetti emittenti" è "logicamente discutibile ed erronea", che la CTR ha confuso tra "la circostanza che vi siano stati acquisti a prezzo ridotto e [la circostanza] che il risparmio abbia rappresentato il frutto della frode".

Ribadisce che la [OSCURATO:SOCIETA] acquistava le forniture a prezzi "sistematicamente e incomprensibilmente più bassi rispetto a quelli di mercato" e conclude che la CTR ha dato rilievo ad elementi privi dei requisiti di gravità precisione e concordanza; 5.1a contribuente ha depositato controricorso contenente -oltre che la riproposizione di motivi rimasti, nella sentenza impugnata, assorbiti- ricorso incidentale basato su tre motivi: con il primo e il secondo lamenta nullità della sentenza per difetto di motivazione "laddove la CTR potrebbe avere ritenuto sussistente un meccanismo fraudolento" a monte degli acquisti effettuati da /1) essa controricorrente; con il terzo lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c.

"laddove la CTR non ha risposto a tutte le domande/eccezioni formulate nel ricorso introduttivo e nell'atto di appello"; considerato che:

1. l'impostazione di fondo della sentenza della CTR è conforme al costante insegnamento della Corte per cui "In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto" (Cass, sez.5-,Ordinanza n.15369 del 20/07/2020)";

2. il ricorso principale è inammissibile.

2.1. Il motivo è, per un verso, in parte rivolto contro le affermazioni di cui al punto

3. della superiore premessa, solo aggiuntive rispetto a quelle di cui al punto

2. della medesima premessa e di per sé idonee a sorreggere la decisione.

Per questa parte il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.).

Per altro verso, per la parte in cui è rivolto contro tali ultime affermazioni (di cui al punto

2. della premessa), il motivo, al di là della rubrica, non veicola una censura per applicazione della norma dell'art.2729 c.c. errata a livello di declamazione astratta o di applicazione concreta né una censura di difetto di motivazione del ragionamento della CTR -uniche censure ammissibili, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., contro un ragionamento presuntivo- risolvendosi nella mera (ri)prospettazione di una circostanza -la [OSCURATO:SOCIETA] acquistava le forniture a prezzi "sistematicamente e incomprensibilmente più bassi rispetto a quelli di mercato"- già valutata dalla CTR e ritenuta dalla CTR come non conducente in favore dell'amministrazione in ragione dell'apprezzamento, motivato in modo logico, secondo cui il "miglior prezzo" era stato ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] a fronte di pagamento in tempi più brevi rispetto a quelli ordinari;

3. il ricorso incidentale resta assorbito;

4. le spese seguono la soccombenza;

5. non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna l'Agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €5600,00, oltre spese forfetarie, access

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 24957-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1365/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24957 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Veneto ha accolto l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro la decisione di primo grado reiettiva dell'impugnazione proposta dalla società contro l'avviso di accertamento Iva per l'anno 2011 notificatole dall'Agenzia delle Entrate in relazione ad operazioni di acquisto di materie plastiche presso vari fornitori, ritenute dall'Agenzia soggettivamente inesistenti; 2. la CTR ha affermato che l'Agenzia delle Entrate non aveva dimostrato la consapevolezza da parte della [OSCURATO:SOCIETA] del fatto che le operazioni de quibus si inserivano in una evasione dell'imposta e che la società aveva svolto considerazioni idonee a dimostrare il contrario. 2.1. In particolare la CTR, dopo avere ricordato che l'ufficio aveva cercato di assolvere al proprio onere della prova per presunzioni indicato quali indici da cui desumere la ridetta consapevolezza, "la mancata adozione di cautele nel valutare i comportamenti dei fornitori", "la varietà nel tempo dei fornitori", "l'utilizzo da parte di numerosi fornitori di fatture redatte con modalità similare", l'identità dei "trasportatori utilizzati da diversi fornitori" e "la convenienza del prezzo praticato rispetto ai valori commerciali", ha sottolineato che la [OSCURATO:SOCIETA] si era rivolta ad una "agenzia di rappresentanza" per l'individuazione Ct;fornitori, che era stato il titolare di tale agenzia ([OSCURATO:PERSONA]) ad individuare i fornitori stessi "ai quali veniva imposto di curare il trasporto presso il cessionario", che "irrilevante era il fatto che il pagamento sia stato effettuato in termini più brevi rispetto a quelli abituali nei rapporti di fornitura" dato che "la società aveva dichiarato di avere adottato tale sistema per ottenere allo stesso tempo garanzia delle fornitura e del miglior prezzo", che era altresì "irrilevante la costatazione della adozione di un formato similare delle fatture da parte dei fornitori atteso che il sistema di fatturazione da parte delle aziende si avvale di programmi informatici con identica veste grafica", che non era "condivisibile l'affermazione dell'ufficio della natura confessoria della ammissione da parte della contribuente di non aver posto in essere alcun controllo sui fornitori" dato che "essendo [la contribuente] un piccolo cliente rispetto alla dimensioni del mercato dei fornitori, si era avvalsa dell'opera di una agenzia di rappresentanza la cui funzione di intermediazione esclude la necessità o l'obbligo della [OSCURATO:SOCIETA] di dover effettuare indagini sul fornitore diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle forniture di cui essa abbisognava". 3. A quanto precede, la CTR ha aggiunto le seguenti affermazioni: "nessuna prova decisiva viene fornita dall'Amministrazione a conforto e supporto della tesi della sussistenza della consapevole partecipazione quale potrebbe essere la retrocessione di Iva ai soggetti emittenti, elemento questo neppure contestato alla [OSCURATO:SOCIETA] né l'avvenuta vendita di materia prima ad un prezzo non corrispondente a quello di mercato. La società ha evidenziato in dettaglio il prezzo pagato ai fornitori dal quale risulta che il frutto della frode ammonterebbe, a fronte di acquisti per oltre 4,7 milioni di euro per gli acquisti effettuati nell'anno, a poco più di € 21.000,00 lordi, valore che rende di per sé non credibile la tesi della partecipazione alla frode non solo per la scarsa utilità per la [OSCURATO:SOCIETA] ma anche per la quasi inesistente convenienza dell'operazione truffaldina in rapporto al rischio delle conseguenze sia penali che tributarie"; 4. l'Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza della CTR lamentando "violazione dell'art.19 del d.P.R.633/1972 e dell'art.2729 c.c.". Sostiene che "la valorizzazione della assenza di un elemento positivo quale la retrocessione di Iva ai soggetti emittenti" è "logicamente discutibile ed erronea", che la CTR ha confuso tra "la circostanza che vi siano stati acquisti a prezzo ridotto e [la circostanza] che il risparmio abbia rappresentato il frutto della frode". Ribadisce che la [OSCURATO:SOCIETA] acquistava le forniture a prezzi "sistematicamente e incomprensibilmente più bassi rispetto a quelli di mercato" e conclude che la CTR ha dato rilievo ad elementi privi dei requisiti di gravità precisione e concordanza; 5.1a contribuente ha depositato controricorso contenente -oltre che la riproposizione di motivi rimasti, nella sentenza impugnata, assorbiti- ricorso incidentale basato su tre motivi: con il primo e il secondo lamenta nullità della sentenza per difetto di motivazione "laddove la CTR potrebbe avere ritenuto sussistente un meccanismo fraudolento" a monte degli acquisti effettuati da /1) essa controricorrente; con il terzo lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c. "laddove la CTR non ha risposto a tutte le domande/eccezioni formulate nel ricorso introduttivo e nell'atto di appello"; considerato che: 1. l'impostazione di fondo della sentenza della CTR è conforme al costante insegnamento della Corte per cui "In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto" (Cass, sez.5-,Ordinanza n.15369 del 20/07/2020)"; 2. il ricorso principale è inammissibile. 2.1. Il motivo è, per un verso, in parte rivolto contro le affermazioni di cui al punto 3. della superiore premessa, solo aggiuntive rispetto a quelle di cui al punto 2. della medesima premessa e di per sé idonee a sorreggere la decisione. Per questa parte il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.). Per altro verso, per la parte in cui è rivolto contro tali ultime affermazioni (di cui al punto 2. della premessa), il motivo, al di là della rubrica, non veicola una censura per applicazione della norma dell'art.2729 c.c. errata a livello di declamazione astratta o di applicazione concreta né una censura di difetto di motivazione del ragionamento della CTR -uniche censure ammissibili, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., contro un ragionamento presuntivo- risolvendosi nella mera (ri)prospettazione di una circostanza -la [OSCURATO:SOCIETA] acquistava le forniture a prezzi "sistematicamente e incomprensibilmente più bassi rispetto a quelli di mercato"- già valutata dalla CTR e ritenuta dalla CTR come non conducente in favore dell'amministrazione in ragione dell'apprezzamento, motivato in modo logico, secondo cui il "miglior prezzo" era stato ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] a fronte di pagamento in tempi più brevi rispetto a quelli ordinari; 3. il ricorso incidentale resta assorbito; 4. le spese seguono la soccombenza; 5. non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna l'Agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €5600,00, oltre spese forfetarie, access
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