Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13126/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

asquale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoVitantonio Ripoli;- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Colucci;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 827/2021depositata il 27/12/2021;Numero registro generale 7028/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 13126/2026Data pubblicazione 07/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], già titolare dell’omonima azienda individuale(oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), conveniva in giudizio innanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], già titolare dell’omonimaazienda individuale (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), perchiedere la condanna dello stesso alla demolizione di una porzionedel fabbricato di proprietà del convenuto, costruito in violazione delledistanze di legge, nonché pregiudicante il diritto di veduta dell’attore,avendo il convenuto realizzato illegittime aperture e affacci.In particolare, l’attore esponeva che il lotto n. 7 su cui era statacostruita la sua officina confinava con il lotto n. 6, posto a quotasuperiore, sui cui era stato costruito l’autosalone di parte convenuta,in violazione della normativa in materia di distanze legali; sulprospetto della costruzione, ubicato in corrispondenza del confine trai due lotti, erano state aperte vedute; il terrapieno e il muro dicontenimento erano illegittimi avendo accentuato il dislivello tra i duefondi consentendo, quindi, un diritto di veduta in violazione delledistanze legali.

L’attore, dunque, avendo costruito prima delconvenuto, invocava il principio di prevenzione in forza del quale ilconvenuto avrebbe dovuto costruire nel rispetto della distanzaprevista dalla legge, distaccandosi dal confine.Costituitosi, il convenuto eccepiva – tra l’altro - il principio diprevenzione in proprio favore, avendo effettuato l’ampliamento dellotto 6 prima che i terreni confinanti con il lotto 7 divenissero diproprietà del [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Matera, espletata CTU, individuava nell'attore -limitatamente alla particella n. 2554 - il soggetto che per primo avevaNumero registro generale 7028/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 13126/2026Data pubblicazione 07/05/2026esercitato il diritto di prevenzione; accertava la violazione in materiadi distanze prevista dal P.R.G. del Comune di Matera solo conriferimento alla particella confinante con la porzione di costruzioneinsistente sulla particella n. 2554 di proprietà dell’attore; ordinava lademolizione del manufatto esistente al confine ovverol’arretramento, limitatamente a tale porzione, fino a rispettaredistanza di mt 10 dal limitrofo fabbricato dell'attore e mt 5 dal confinecon la particella n. 2554; dichiarava l’irregolarità della sola veduta n.13 aperta dal convenuto, e condannava lo stesso ad arretrarla;dichiarava, altresì, la irregolarità del parapetto sul muro dicontenimento e, per l’effetto, condannava il convenuto ad innalzarlodi mt 1,5.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.proponevano appello innanzi alla Corte d’Appello di Potenza, la qualeaccoglieva parzialmente il gravame dichiarando, oltre all’irregolaritàdella veduta frontale contrassegnata con il n. 13 dalla CTU, anchel’irregolarità di tutte le vedute aperte sul nuovo corpo di fabbricarealizzato dal [OSCURATO:PERSONA] sul confine, confinanti con le particelle nn.2554, 3518, 3520, in quanto consentono l’affaccio diretto ed obliquosul fondo di proprietà degli appellanti.

Condannava, pertanto, gliappellati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) adarretrare dette vedute in modo da rispettare la distanza legale dallaproprietà [OSCURATO:PERSONA], ex art. 905 c.c.

Al riguardo, la Corte territorialerichiamava una giurisprudenza consolidata in virtù della quale,mentre nel caso della distanza tra costruzioni è applicabile il principiodella prevenzione, tale criterio non è utilizzabile nell'ipotesi previstadall'art. 905 c.c., che disciplina la distanza fra l'apertura delle vedute,dovendo comunque il proprietario che costruisce per primo tenere leNumero registro generale 7028/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 13126/2026Data pubblicazione 07/05/2026vedute dirette a distanza non inferiore di mt 1½ dal confine anchedel vicino fondo inedificato.Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e la societàAutosalone [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. promuovono ricorso perCassazione, affidandolo a un unico motivo.Resistono con controricorso, illustrato da memoria, GiuseppeRiccardi e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.All’esito della camera di consiglio del 29.04.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 905 e/o 1027 c.c. ed omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, rilevanti ai sensi dell’art. 360, nn. 3) e 5) c.p.c.

Ad avviso deiricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nel non aver tenutoconto del diritto di veduta, sul fondo confinante, acquisito dallaproprietà [OSCURATO:PERSONA] sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui il Comune di Matera,ancora proprietario delle particelle nn. 3518 e n. 3520, rilasciavaconcessione edilizia con la quale approvava il progetto presentatodall’odierno ricorrente, acconsentendo all’apertura delle vedute aduna distanza inferiore rispetto a quella prevista dall’art. 905 c.c., cosìcostituendo una servitù di veduta in danno delle due menzionateparticelle confinanti, cedute a [OSCURATO:PERSONA] rispettivamentenegli anni 2003 e 2004.

Tanto in linea con l’orientamento della Cortedi legittimità in virtù del quale le previsioni contenute in un piano dilottizzazione e nei progetti esecutivi ad esso allegati, con le quali siconsente l'apertura di luci o vedute a distanza inferiore a quellaminima legale, danno luogo alla costituzione di altrettante servitùprediali rispettivamente a favore e contro ciascuno dei lotti delNumero registro generale 7028/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 13126/2026Data pubblicazione 07/05/2026comprensorio e vincolano gli acquirenti di questi ultimi, se richiamateed espressamente accettate nei singoli atti di acquisto, sempre chel'immobile da cui si esercita la servitù di veduta sia stato realizzatoin conformità alle prescrizioni del piano di lottizzazione.

Oltre al fattoche la stessa Corte di legittimità ammette l’applicazione del principiodi prevenzione anche con riferimento all’art. 905 c.c.1.1.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile in quanto propone una questione non affrontatanella sentenza impugnata (costituzione di servitù di veduta, nellaspecie sotto forma di rinuncia alle distanze legali mediante accordodi lottizzazione con il Comune di Matera), né gli istanti chiarisconocome e dove abbiano fatto valere detta questione nella precorsa fasedi merito.

Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che«ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cuinon vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della partericorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità pernovità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzioneinnanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio diautosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico attodel giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla SupremaCorte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima diesaminare il merito della suddetta questione» (Sez. 2, n. 449dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 1, n. 13403 del 17/05/2019, Rv. 654166 - 01;Sez. 2, n. 2038 del 24/01/2019; Sez. 2, n. 20694 del 09/08/2018,Rv. 650009 – 01).Il motivo è, altresì, infondato nella parte in cui censura lasentenza impugnata per avere escluso l’applicabilità del criterio diprevenzione anche alle distanze tra vedute.

Sul punto, questa Corteha avuto occasione di affermare che mentre nel caso della distanzaNumero registro generale 7028/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 13126/2026Data pubblicazione 07/05/2026tra costruzioni è applicabile il principio della prevenzione - in base alquale il proprietario del fondo che costruisce per primo può ubicarela costruzione rispetto al confine nel modo ritenuto più opportuno -tale criterio non è utilizzabile nell'ipotesi prevista dall'art. 905 c.c.,che disciplina la distanza fra l'apertura delle vedute, dovendocomunque il proprietario che costruisce per primo tenere le vedutedirette a distanza non minore di un metro e mezzo dal confine, anchedel vicino fondo che sia in edificato (Sez. 2, n. 10622 del 28/04/2017,Rv. 643892 – 01; Sez. 2, n. 4384 del 04/08/1982, Rv. 422373).2.

In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R.n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida in €.3.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessoridi legge nella misura del 15%, IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Numero registro generale 7028/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 13126/2026Data pubblicazione 07/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
asquale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoVitantonio Ripoli;- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Colucci;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 827/2021depositata il 27/12/2021;Numero registro generale 7028/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 13126/2026Data pubblicazione 07/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], già titolare dell’omonima azienda individuale(oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), conveniva in giudizio innanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], già titolare dell’omonimaazienda individuale (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), perchiedere la condanna dello stesso alla demolizione di una porzionedel fabbricato di proprietà del convenuto, costruito in violazione delledistanze di legge, nonché pregiudicante il diritto di veduta dell’attore,avendo il convenuto realizzato illegittime aperture e affacci.In particolare, l’attore esponeva che il lotto n. 7 su cui era statacostruita la sua officina confinava con il lotto n. 6, posto a quotasuperiore, sui cui era stato costruito l’autosalone di parte convenuta,in violazione della normativa in materia di distanze legali; sulprospetto della costruzione, ubicato in corrispondenza del confine trai due lotti, erano state aperte vedute; il terrapieno e il muro dicontenimento erano illegittimi avendo accentuato il dislivello tra i duefondi consentendo, quindi, un diritto di veduta in violazione delledistanze legali. L’attore, dunque, avendo costruito prima delconvenuto, invocava il principio di prevenzione in forza del quale ilconvenuto avrebbe dovuto costruire nel rispetto della distanzaprevista dalla legge, distaccandosi dal confine.Costituitosi, il convenuto eccepiva – tra l’altro - il principio diprevenzione in proprio favore, avendo effettuato l’ampliamento dellotto 6 prima che i terreni confinanti con il lotto 7 divenissero diproprietà del [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Matera, espletata CTU, individuava nell'attore -limitatamente alla particella n. 2554 - il soggetto che per primo avevaNumero registro generale 7028/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 13126/2026Data pubblicazione 07/05/2026esercitato il diritto di prevenzione; accertava la violazione in materiadi distanze prevista dal P.R.G. del Comune di Matera solo conriferimento alla particella confinante con la porzione di costruzioneinsistente sulla particella n. 2554 di proprietà dell’attore; ordinava lademolizione del manufatto esistente al confine ovverol’arretramento, limitatamente a tale porzione, fino a rispettaredistanza di mt 10 dal limitrofo fabbricato dell'attore e mt 5 dal confinecon la particella n. 2554; dichiarava l’irregolarità della sola veduta n.13 aperta dal convenuto, e condannava lo stesso ad arretrarla;dichiarava, altresì, la irregolarità del parapetto sul muro dicontenimento e, per l’effetto, condannava il convenuto ad innalzarlodi mt 1,5.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.proponevano appello innanzi alla Corte d’Appello di Potenza, la qualeaccoglieva parzialmente il gravame dichiarando, oltre all’irregolaritàdella veduta frontale contrassegnata con il n. 13 dalla CTU, anchel’irregolarità di tutte le vedute aperte sul nuovo corpo di fabbricarealizzato dal [OSCURATO:PERSONA] sul confine, confinanti con le particelle nn.2554, 3518, 3520, in quanto consentono l’affaccio diretto ed obliquosul fondo di proprietà degli appellanti. Condannava, pertanto, gliappellati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) adarretrare dette vedute in modo da rispettare la distanza legale dallaproprietà [OSCURATO:PERSONA], ex art. 905 c.c. Al riguardo, la Corte territorialerichiamava una giurisprudenza consolidata in virtù della quale,mentre nel caso della distanza tra costruzioni è applicabile il principiodella prevenzione, tale criterio non è utilizzabile nell'ipotesi previstadall'art. 905 c.c., che disciplina la distanza fra l'apertura delle vedute,dovendo comunque il proprietario che costruisce per primo tenere leNumero registro generale 7028/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 13126/2026Data pubblicazione 07/05/2026vedute dirette a distanza non inferiore di mt 1½ dal confine anchedel vicino fondo inedificato.Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e la societàAutosalone [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. promuovono ricorso perCassazione, affidandolo a un unico motivo.Resistono con controricorso, illustrato da memoria, GiuseppeRiccardi e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.All’esito della camera di consiglio del 29.04.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 905 e/o 1027 c.c. ed omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, rilevanti ai sensi dell’art. 360, nn. 3) e 5) c.p.c. Ad avviso deiricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nel non aver tenutoconto del diritto di veduta, sul fondo confinante, acquisito dallaproprietà [OSCURATO:PERSONA] sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui il Comune di Matera,ancora proprietario delle particelle nn. 3518 e n. 3520, rilasciavaconcessione edilizia con la quale approvava il progetto presentatodall’odierno ricorrente, acconsentendo all’apertura delle vedute aduna distanza inferiore rispetto a quella prevista dall’art. 905 c.c., cosìcostituendo una servitù di veduta in danno delle due menzionateparticelle confinanti, cedute a [OSCURATO:PERSONA] rispettivamentenegli anni 2003 e 2004. Tanto in linea con l’orientamento della Cortedi legittimità in virtù del quale le previsioni contenute in un piano dilottizzazione e nei progetti esecutivi ad esso allegati, con le quali siconsente l'apertura di luci o vedute a distanza inferiore a quellaminima legale, danno luogo alla costituzione di altrettante servitùprediali rispettivamente a favore e contro ciascuno dei lotti delNumero registro generale 7028/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 13126/2026Data pubblicazione 07/05/2026comprensorio e vincolano gli acquirenti di questi ultimi, se richiamateed espressamente accettate nei singoli atti di acquisto, sempre chel'immobile da cui si esercita la servitù di veduta sia stato realizzatoin conformità alle prescrizioni del piano di lottizzazione. Oltre al fattoche la stessa Corte di legittimità ammette l’applicazione del principiodi prevenzione anche con riferimento all’art. 905 c.c.1.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile in quanto propone una questione non affrontatanella sentenza impugnata (costituzione di servitù di veduta, nellaspecie sotto forma di rinuncia alle distanze legali mediante accordodi lottizzazione con il Comune di Matera), né gli istanti chiarisconocome e dove abbiano fatto valere detta questione nella precorsa fasedi merito. Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che«ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cuinon vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della partericorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità pernovità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzioneinnanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio diautosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico attodel giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla SupremaCorte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima diesaminare il merito della suddetta questione» (Sez. 2, n. 449dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 1, n. 13403 del 17/05/2019, Rv. 654166 - 01;Sez. 2, n. 2038 del 24/01/2019; Sez. 2, n. 20694 del 09/08/2018,Rv. 650009 – 01).Il motivo è, altresì, infondato nella parte in cui censura lasentenza impugnata per avere escluso l’applicabilità del criterio diprevenzione anche alle distanze tra vedute. Sul punto, questa Corteha avuto occasione di affermare che mentre nel caso della distanzaNumero registro generale 7028/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 13126/2026Data pubblicazione 07/05/2026tra costruzioni è applicabile il principio della prevenzione - in base alquale il proprietario del fondo che costruisce per primo può ubicarela costruzione rispetto al confine nel modo ritenuto più opportuno -tale criterio non è utilizzabile nell'ipotesi prevista dall'art. 905 c.c.,che disciplina la distanza fra l'apertura delle vedute, dovendocomunque il proprietario che costruisce per primo tenere le vedutedirette a distanza non minore di un metro e mezzo dal confine, anchedel vicino fondo che sia in edificato (Sez. 2, n. 10622 del 28/04/2017,Rv. 643892 – 01; Sez. 2, n. 4384 del 04/08/1982, Rv. 422373).2. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R.n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida in €.3.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessoridi legge nella misura del 15%, IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Numero registro generale 7028/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 13126/2026Data pubblicazione 07/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 13126/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris