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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24399/2026

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(CUI 066YMF3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053KPMT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e 3onas [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'omessa traduzione della sentenza impugnata e di tutti gli atti precedenti in lingua rumena ed ungherese e ci si duole della assenza di interprete in udienza, è del tutto aspecifico non avendo gli imputati dimostrato il necessario presupposto della ' mancata conoscenza dell'idioma italiano, senza contare che il giudizio dVsecondo grado è stato celebrato in assenza della parti con contraddittorio scritto; considerato che il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, con i quali si censurano il giudizio di responsabilità, sono generici in quanto privi di confronto con la sentenza impugnata ( pagg. da 5 a 7) che ha correttamente valutato gli elementi di prova (attendibilità della persona offesa, contenuto delle immagini di videosorveglianza, pacifico possesso da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] del coltello descritto dalla vittima) e qualificato il fatto in termini di rapina impropria consumata (anziché tentata) la quale richiede la sola sottrazione del bene e non l'impossessamento dello stesso (SU n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153; Sez. 2, n. 11135 del 22/2/2017, Rv. 269858; Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv 281117); considerato che il sesto ed il settimo motivo, con i quali si dedúcono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di diniego di circostanze attenuanti generiche e di dosimetria della pena, sono manifestamente infondati; la Corte di appello (pag. 7 della sentenza impugnata) ha fornito ampia e corretta motivazione in ordine alla esclusione della diminuente in ragione della assenza di elementi positivi valutabili (le parziali dichiarazioni ammissive attenevano a circostanze evidenti che non potevano essere negate e nessun sintomo di resipiscenza era rilevabile dagli atti), nonché dei numerosi precedenti dattiloscopici di cui erano gravati entrambi gli imputati, oltre alla condanna definitiva per reati contro il patrimonio riportata da [OSCURATO:PERSONA]; gli argomenti di cui sopra ben possono fungere da parametro per ritenere motivato anche il rigetto della richiesta di rivisitazione della dosimetria della pena; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(CUI 066YMF3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053KPMT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e 3onas [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'omessa traduzione della sentenza impugnata e di tutti gli atti precedenti in lingua rumena ed ungherese e ci si duole della assenza di interprete in udienza, è del tutto aspecifico non avendo gli imputati dimostrato il necessario presupposto della ' mancata conoscenza dell'idioma italiano, senza contare che il giudizio dVsecondo grado è stato celebrato in assenza della parti con contraddittorio scritto; considerato che il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, con i quali si censurano il giudizio di responsabilità, sono generici in quanto privi di confronto con la sentenza impugnata ( pagg. da 5 a 7) che ha correttamente valutato gli elementi di prova (attendibilità della persona offesa, contenuto delle immagini di videosorveglianza, pacifico possesso da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] del coltello descritto dalla vittima) e qualificato il fatto in termini di rapina impropria consumata (anziché tentata) la quale richiede la sola sottrazione del bene e non l'impossessamento dello stesso (SU n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153; Sez. 2, n. 11135 del 22/2/2017, Rv. 269858; Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv 281117); considerato che il sesto ed il settimo motivo, con i quali si dedúcono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di diniego di circostanze attenuanti generiche e di dosimetria della pena, sono manifestamente infondati; la Corte di appello (pag. 7 della sentenza impugnata) ha fornito ampia e corretta motivazione in ordine alla esclusione della diminuente in ragione della assenza di elementi positivi valutabili (le parziali dichiarazioni ammissive attenevano a circostanze evidenti che non potevano essere negate e nessun sintomo di resipiscenza era rilevabile dagli atti), nonché dei numerosi precedenti dattiloscopici di cui erano gravati entrambi gli imputati, oltre alla condanna definitiva per reati contro il patrimonio riportata da [OSCURATO:PERSONA]; gli argomenti di cui sopra ben possono fungere da parametro per ritenere motivato anche il rigetto della richiesta di rivisitazione della dosimetria della pena; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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