CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06399/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nel procedimento a carico di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano dichiarava non doversi procedere a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata truffa loro ascritto, per remissione della querela, ritenendo che il reato non fosse perseguibile d'ufficio per la mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7 cod.pen. ma solo di quella della minorata difesa. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, deducendo violazione di legge in quanto l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, cod.pen., contestata agli imputati, rendeva comunque il reato procedibile d'ufficio. 3. La sentenza di non luogo a procedere resa dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 428, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso "per saltum", poiché detta facoltà è conferita dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicchè il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello (Sez. 5, n. 183(15 del 23/01/2019, Halilovic, Rv. 275916). P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.11.2022. Il Consigliere estensore r sidente [OSCURATO:PERSONA] i Di tallevi [OSCURATO:PERSONA] PENALE15 FEB. 202