CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 25796/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] diREGGIO CALABRIAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO che haconcluso per il rigetto del ricorso;dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di ReggioCalabria ha rigettato il reclamo presentato nell'interesse di MassimoBERLINGIERI avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di ReggioCalabria in data 10 novembre 2025 con la quale è stato revocato ilprovvedimento di ammissione del condannato al lavoro esterno ex art. 21 legge26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) a seguito della richiesta avanzata dal direttoredell'istituto di [OSCURATO:PERSONA] - Arghillà.2. [OSCURATO:PERSONA] BERLINGIERI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando laviolazione della legge processuale, in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., perassenza o apparenza della motivazione perché il Tribunale si è unicamentebasato su congetture circa presunti illeciti comportamenti del detenuto ammessoal lavoro (addetto alle pulizie dei bagni e degli uffici dell’istituto, con particolareriferimento agli ambienti e agli accessori deputati ai colloqui con i famigliari neiquali erano stati rinvenuti oggetti vietati).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il provvedimento impugnato e quello presupposto vanno annullati senzarinvio.2. Ferma la giustiziabilità dei provvedimenti della magistratura disorveglianza in tema di lavoro esterno (Sez. 1, n. 37368 del 10/07/2018,Brandoli, Rv. 273862 – 01; Sez. 1, n. 21546 del 27/04/2021, Massetti, Rv.281285 – 01; Sez. 1, n. 1449 del 17/11/2022 - dep. 2023, Picozzi, Rv. 283896 –01; Corte costituzionale, sentenza n. 341 del 2006; Corte costituzionale sentenzan. 526 del 2000), per ottenere la quale deve farsi ricorso alla previsione delreclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis, 69 ord. pen., va rilevato che lasequela procedimentale seguita nel caso di specie si pone al di fuori dellaprevisione normativa.Si tratta di un vizio che è rilevabile d’ufficio, in ragione dell’abnormità delprovvedimento.3. L'ordinamento non riconosce al Magistrato di sorveglianza né il potere diconcedere né quello di revocare, in autonomia, il provvedimento di ammissioneal lavoro esterno del detenuto.Tale ultima facoltà è, invece, espressamente rimessa all'Amministrazionedall'art. 48 del Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (d.P.R.n. 230 del 30 giugno 2000), e l'intervento del Magistrato di sorveglianza èprevisto in funzione di mera approvazione dell'iniziativa di quella.3.1. Si è, infatti, chiarito che «il provvedimento di ammissione e revoca allavoro esterno del detenuto è espressione di un potere rimesso dall'ordinamentoall'Amministrazione penitenziaria, essendo l'intervento del Magistrato disorveglianza previsto solo in funzione di mera approvazione dell'iniziativa dellastessa; ne consegue che il provvedimento di revoca del lavoro esterno adottatodirettamente dal Magistrato di sorveglianza si pone al di fuori delle attribuzionidel medesimo e, se impugnato in sede di legittimità, deve essere annullato senzarinvio» (Sez. 1, n. 16379 del 27/03/2015, Rega, Rv. 263382 – 01).3.2. Tale principio prende le mosse dall’espressa previsione normativadell’art. 48, comma 15, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,n. 230, portante «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario esulle misure privative e limitative della libertà», il quale regola proprio le ipotesidi revoca dell’ammissione al lavoro.La disposizione stabilisce: «[…] La revoca del provvedimento di ammissioneal lavoro esterno diviene esecutiva dopo l'approvazione del magistrato disorveglianza. Il direttore dell'istituto può disporre, con provvedimento motivato,la sospensione dell'efficacia dell'ammissione al lavoro all'esterno, in attesa dellaapprovazione da parte del magistrato di sorveglianza del provvedimento direvoca».3.3. La magistratura di sorveglianza, quindi, è chiamata a intervenire sullarevoca del lavoro esterno dei detenuti, soltanto dopo che l’Amministrazione abbiaassunto le proprie motivate determinazioni.4. Alla luce della rilevata carenza di potere, il provvedimento del Magistratodi sorveglianza, che ha revocato l’ammissione al lavoro esterno, non potevaessere assunto e, quindi, va annullato senza rinvio.4.1. Non diversa sorte attende il provvedimento del Tribunale disorveglianza poiché ha deciso, in carenza di potere, sul reclamo propostonell’interesse del condannato.4.2 Spetta eventualmente all’Amministrazione di revocare l’autorizzazione allavoro esterno, ove l’attività in discorso sia qualificabile alla stregua dell’art. 21ord. pen.; resta ferma la successiva giustiziabilità del provvedimentoeventualmente assunto dall’Amministrazione penitenziaria. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e quello del Magistrato disorveglianza in data 10 novembre 2025.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]