CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45693/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26 settembre 2022 dalla Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. (capi 1 e 6 dell'imputazione) perché, nella qualità di consigliere regionale della Regione Umbria, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], consigliere regionale e presidente del gruppo consiliare regionale del [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, conseguendo il rimborso di spese documentate da scontrini fiscali, si appropriava di fondi pubblici destinati al funzionamento del gruppo consiliare di appartenenza nella misura complessiva di euro 5093,61 in relazione a spese sostenute dal 1/1/2011 al 26/2/2013, rendicontate nel 2012. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo motivo deduce i vizi di violazione degli artt. 314 cod. pen., 521 cod. proc. pen. e della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, nonché di contraddittorietà della motivazione rispetto alle dichiarazioni rese dal teste Cappuccini alla cui audizione è stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato. Deduce il ricorrente che, come si evince dall'art. 5 della citata legge regionale, solo il presidente del gruppo consiliare aveva la disponibilità giuridica del fondo ed era solo questo che, a seguito della presentazione delle domande di rimborso del consigliere regionale, corredate da documentazione contabile, autorizzava il rimborso ed effettuava il bonifico del denaro su conto corrente del consigliere regionale. La condotta del ricorrente è stata, dunque, erroneamente qualificata come peculato, a nulla rilevando la contestazione del concorso con il presidente del gruppo consiliare, atteso che, a fronte dell'imputazione, la condanna riguarda una condotta commessa "in proprio". Piuttosto, sostiene il ricorrente, la condotta contestata deve essere qualificata ai sensi dell'art. 316-ter cod.pen. in relazione al quale si eccepisce il decorso dei termini di prescrizione. 2.2Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 27 Cost. e 533 cod. proc. pen. in quanto l'affermazione della responsabilità si fonda sulla inversione dell'onere della prova, ovvero sulla mancata prova da parte dell'imputato della propria innocenza. Sostiene, al riguardo, il ricorrente che nessuno degli scontrini prodotti è risultato falso e che la non inerenza delle spese poste a rimborso non è stata dimostrata dal Pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2.Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre ricostruire brevemente la disciplina vigente nella Regione Umbria all'epoca dei fatti per cui si procede, ovvero la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 contenente norme sul funzionamento dei gruppi consiliari. In particolare, per quanto rileva in questa Sede, l'art. 5, comma 1, come modificato dalla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25, nel disciplinare il contributo alle spese di funzionamento, prevede l'istituzione di un fondo per ogni gruppo politico e per il gruppo misto quale contributo per il pagamento delle seguenti spese: a)stampa, manifesti e pubblicazioni; b)studi, convegni e consulenze; c)postali e telefoniche; d) trasferte, missioni e spese di rappresentanza; e) cancelleria; f) libri, riviste, giornali periodici e quotidiani. Il secondo comma dell'art. 5 prevede, inoltre, che tale fondo è depositato in apposito conto corrente bancario presso il cassiere del Consiglio regionale ed è alimentato da una quota mensile stabilita annualmente dall'Ufficio di Presidenza, sentito il parere della conferenza dei Presidenti dei gruppi. Il successivo articolo 7 disciplina l'obbligo di rendicontazione gravante sui Presidenti dei gruppi consiliari, da adempiere entro il febbraio di ogni anno, al fine di consentire il controllo tra spese effettuate e le finalità di cui al citato art. 5, comma 1. L'inadempimento di tale obbligo comporta la sospensione del contributo. Dalla sentenza impugnata risulta, inoltre, che con la deliberazione n. 89 del 2 ottobre 2006, contenente "linee orientative per l'utilizzo e la rendicontazione fondi", adottata dall'Ufficio di Presidenza della Regione Umbria, si è stabilito che le richieste di rimborso dovevano essere corredate da idonea giustificazione contabile da cui evincere l'oggetto della spese, precisandosi che il fondo doveva essere utilizzato per "le spese connesse all'espletamento del mandato istituzionale e attinenti a fini istituzionali del Consiglio regionale". La medesima delibera precisava, inoltre, che: le "spese di rappresentanza" dovevano essere correlate a soggetti dotati di rappresentanza o a scopi rientranti nelle finalità istituzionali ed erano riconosciute in quanto attinenti ad interventi di rappresentanza del gruppo in riunioni, commissioni, congressi e cerimonie pubbliche; le spese di trasporto e missione comprendevano anche il noleggio di una vettura con autista; le spese per l'acquisto di beni durevoli erano rimborsabili purché detti beni fossero inventariati e poi assegnati alla fine del mandato al gruppo subentrante ovvero al patrimonio del Consiglio Regionale. 2.1 Entrambe le sentenze di merito hanno, inoltre, ricostruito la procedura di rimborso seguita dall'imputato, basandosi su quanto dichiarato dal teste Cappuccini nell'ambito del giudizio abbreviato condizionato alla sua audizione. Il teste ha, infatti, riferito che: in base alla prassi, ai fini del rimborso, era sufficiente un'autocertificazione del consigliere regionale con l'allegazione della documentazione fiscale relativa alla spesa (esempio lo scontrino fiscale); che, in caso di dubbio, chiedeva al dott. [OSCURATO:PERSONA] se la spesa era o meno ammissibile; che, al di là di tale eventuale verifica, né Cappuccini né il presidente del gruppo «entravano nel merito dei giustificativi di spesa»; che l'inerenza della spese veniva valutata in base alla rispondenza ad una delle categorie previste dall'art. 5 della legge regionale n. 3 del 1996; che il rimborso della spese era autorizzato dal presidente del gruppo, in quanto titolare del conto corrente dal quale veniva eseguito il bonifico in favore del singolo consigliere. Risulta, inoltre, a pagina 4 della sentenza impugnata, che, secondo quanto chiarito dal teste Cappuccini, il giudizio di inerenza della spese era basato anche su quanto dichiarato verbalmente dal consigliere e, in particolare, per le spese per pranzi e cene, ovvero per le spese per i rimborsi chilometrici, era sufficiente che lo stesso dichiarasse che si era trattato di un incontro politico istituzionale; se si trattava una spesa per due caffè al bar questa era ritenuta "inerente" in quanto relativa ad una attività istituzionale. 3.Una volta ricostruita la disciplina regionale e la procedura di rimborso delle spese anticipate dal singolo consigliere, può procedersi ad esaminare il primo motivo di ricorso. Il ricorrente censura la qualificazione giuridica del fatto come peculato, sottolineando che, alla luce della legge regionale, solo il presidente del gruppo aveva la disponibilità del denaro. Il motivo è fondato. Va, innanzitutto, premesso che, in linea generale, il consolidato orientamento di questa Corte, dal quale il Collegio non intende discostarsi, interpreta la nozione di possesso assunta dall'art. 314 cod. pen. attribuendole un significato più ampio di quello civilistico. Si ritiene, infatti, non necessario che il pubblico ufficiale abbia la materiale detenzione o la diretta disponibilità del denaro, essendo sufficiente la disponibilità giuridica, ossia la possibilità di disporne, mediante un atto di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione (tra le tante, Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257385; Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, Bartolotta, Rv. 255529; Sez. 6, n. 11633 del 22/01/2007, Guida, Rv. 236146). Tale nozione penalistica di "possesso" è stata, tuttavia, declinata dalla giurisprudenza di questa Corte in termini non omogenei con riferimento all'utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari. Mentre, infatti, non si è dubitato della configurabilità del reato di peculato in relazione alle condotte del presidente del gruppo, appropriative o di utilizzo del denaro per finalità esclusivamente privatistiche o comunque non riconducibili, neppure indirettamente, all'attività politica ed istituzionale (Sez. 6, n. 1561 del 11/09/2018, dep. 2019, Fiorito, Rv. 274940), gli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte si sono, invece, differenziati allorché si è esaminata la posizione del singolo consigliere regionale al quale la legislazione regionale non assegni direttamente il potere di gestione del fondo. Un primo orientamento ha ritenuto che anche in tal caso sia configurabile il reato di peculato in ragione della disponibilità indiretta o mediata del fondo da parte del consigliere regionale (cfr. Sez. 6 n. 4990 del 11/7/2018, Spreafico, Rv.274227; Sez. 6, n. 11001 del 15/11/2019, Valenti, Rv. 278809). In particolare, si è posto l'accento sulla modalità di conseguimento del rimborso delle spese anticipate dal consigliere regionale e si è affermato che questo, presentando un'autodichiarazione corredata dalla documentazione contabile e sottoposta ad un controllo di carattere meramente formale, agisce come "ordinatore di spesa" nei confronti della struttura amministrativa che opera alla stregua di un ufficio cassa (Sez. 6 n. 4990 del 11/7/2018, Spreafico, Rv.274227). In buona sostanza, si è ritenuto che tale maccanismo di rimborso replica quello ordinario delle spese pubbliche che vede, da un lato, un soggetto "ordinatore" della spesa, che ha la disponibilità giuridica del denaro, e, dall'altro, un soggetto "esecutore", il "tesoriere". Ad analoghe conclusioni è pervenuta anche Sez. 6, n. 167675 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine, Rv. 279418, citata dalla sentenza di primo grado, ma in una fattispecie non sovrapponibile a quelle oggetto delle altre pronunce. Nella fattispecie concreta, infatti, la legge regionale attribuiva indistintamente al presidente del gruppo regionale e ai singoli consiglieri la disponibilità giuridica del contributo stanziato per il funzionamento del gruppo consiliare che veniva trasferito mensilmente in un conto corrente intestato al gruppo. In relazione a tale peculiare fattispecie, si è, pertanto, affermato che integra il reato di peculato e non quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche, aggravato dall'abuso delle qualità del pubblico ufficiale, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. I), legge 9 gennaio 2019, n. 3, la richiesta di rimborso avanzata dal consigliere regionale, relativa a spese sostenute per finalità estranee all'esercizio del mandato, da imputare al fondo pubblico assegnato al proprio gruppo consiliare, poiché in tal caso la disponibilità giuridica del danaro - intesa quale possibilità di disporne con proprio atto - è un antecedente della condotta e la falsa rappresentazione della realtà (attraverso la produzione di giustificativi di spesa volti ad accreditare la legittimità del rimborso) è diretta a mascherare l'interversione del possesso, laddove nel reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. l'impossessamento del bene o del danaro costituisce l'effetto della condotta decettiva, necessariamente susseguente ad essa (Rv. 279418-10). A difformi conclusioni è, invece, pervenuto altro orientamento che, pur riprendendo la nozione penalistica di possesso sopra esaminata, ha sottolineato la necessità, affinché possa configurarsi una disponibilità giuridica del bene, che il rapporto tra il pubblico ufficiale e la "cosa" sia connotato, da un lato, dal dovere di custodia del bene, e, dall'altro, dal potere, esercitabile in autonomia, di attribuire alla stessa una diversa destinazione (Sez. 6, n.40595 del 2/3/2021, Bernardini, Rv. 282742, in motivazione; Sez. 6, n. 29678 del 7/7/2022, Villani). Sulla base di tale premessa ermeneutica, si è, dunque, ritenuto che la disponibilità giuridica del denaro spetta soltanto a chi ha un "potere di firma", escludendosi, di contro, che la presentazione della richiesta di rimborso possa rilevare ai fini della configurabilità in capo al richiedente di una disponibilità giuridica dei fondi, anticipando, così, al momento della sua presentazione il momento consumativo della condotta appropriativa. Coerentemente con tale diversa impostazione ermeneutica, Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscemi, Rv. 284577 - 03, ha affermato che ai fini della configurabilità del delitto di peculato mediante indebito utilizzo di fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, è necessario che il pubblico agente abbia la disponibilità diretta del danaro, con piena capacità di prelievo dal fondo svincolata da controlli preventivi, ponendosi invece il meccanismo di anticipo della spesa, con successiva richiesta di rimborso, in antitesi con tale nozione, pur mediata, di disponibilità. In definitiva, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, l'elemento di discrimine, sulla base del quale ritenere sussistente o escludere il delitto di peculato, è fondato sull'esame delle modalità concrete mediante le quali i consiglieri ottengono l'erogazione del denaro proveniente dal fondo. Lì dove tale erogazione non consiste in un mero "prelievo" dal fondo, bensì si inserisce in un meccanismo di anticipo della spesa da parte del consigliere che ne richiede successivamente il rimborso, viene meno il requisito della disponibilità del denaro. 3.1 II Collegio intende dare continuità a tale secondo orientamento, dovendosi, pertanto, ribadire che ai fini della configurabilità del delitto di peculato mediante indebito utilizzo dei fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari è necessario che il rapporto tra il consigliere regionale ed il denaro sia connotato da una disponibilità diretta del denaro. A tal fine, dunque, ciò che rileva è il conferimento - per legge, in virtù di specifica delega o anche di una prassi interna all'ufficio - di un autonomo potere di "firma" che consenta al pubblico agente di disporre liberamente del denaro nel rispetto del vincolo legale di destinazione del denaro che, come visto, nel caso di specie, attiene al funzionamento del gruppo consiliare ed alle attività di informazione e comunicazione Va, invece, esclusa la configurabilità della disponibilità del denaro qualora il pubblico agente sia privo di tale autonomo potere di spesa e possa accedere al contributo stanziato solo previa presentazione di un'istanza di rimborso, corredata da documentazione giustificativa e soggetta a forme più o meno incisive di controllo. In tale contesto, inoltre, la prassi interna all'ufficio, qualora non consista nel conferimento di un autonomo potere di spesa del denaro, ma nel mancato esercizio della funzione di controllo spettante alle singole strutture amministrative sulle richieste di rimborso ovvero nel carattere meramente formale del controllo svolto, non può mai costituire una forma di disponibilità giuridica del denaro. Non può, infatti, condividersi la soluzione che, anche valorizzando le prassi interne al singolo ufficio, ravvisa un'ulteriore ipotesi di disponibilità, alternativa a quella diretta, affermando la sussistenza in capo al singolo consigliere di una disponibilità "indiretta" o "mediata" del denaro, attuata attraverso l'omesso controllo da parte del Presidente del gruppo e della competente struttura amministrativa. Come già condivisibilmente affermato da Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscemi, siffatta interpretazione della nozione di disponibilità, ampliando la sfera di operatività della disposizione incriminatrice, rischia di creare frizioni con il principio di tassatività e con il divieto di analogia nell'interpretazione dell'art. 314 cod. pen. Un'interpretazione costituzionalmente orientata impone, dunque, di restringere l'area della disponibilità giuridica del denaro, necessaria precondizione ai fini della configurabilità del reato di peculato, alle sole ipotesi in cui il pubblico agente abbia, per ragioni di ufficio o di servizio, la disponibilità diretta del denaro e, dunque, la capacità giuridica, svincolata da controlli preventivi, di utilizzarlo "uti dominus". Va, pertanto, ribadito, che in difetto di una disponibilità diretta del denaro, la posizione del consigliere regionale non può essere assimilata a quella di un ordinatore di spesa, quanto, piuttosto, a quella di un creditore. Trattasi, peraltro, di una situazione creditoria "condizionata", essendo il soddisfacimento del preteso rimborso subordinato al positivo espletamento del controllo di inerenza della spesa (cfr. Sez. 6, n. 11341 del 2023, Buscemi, in motivazione).3.2 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritiene, dunque, il Collegio che deve escludersi che il ricorrente avesse la disponibilità del denaro del fondo consiliare. Dalla disciplina regionale sopra esaminata, emerge, infatti, che solo il presidente del gruppo consiliare, cui spettava sia il potere di autorizzare la spesa che un potere di vigilanza e controllo sia preventivo che in funzione dell'assolvimento dell'obbligo annuale di rendicontazione, aveva la disponibilità diretta del denaro del fondo. Inoltre, né dalla citata disciplina, né dalla successiva delibera dell'Uffici di Presidenza o dalle dichiarazioni del teste escusso nel corso del giudizio abbreviato condizionato, è, invece, emerso che la disponibilità del denaro fosse in qualche modo "condivisa" con i consiglieri regionali, ai quali ad esempio, non risulta sia stata assegnata una carta di credito "regionale" o altro strumento che consentisse di disporre direttamente del denaro del fondo consiliare. 3.3 Ad avviso del Collegio deve, inoltre, escludersi che tale disponibilità sia configurabile in virtù del contestato concorso con il Presidente del gruppo consiliare. Nonostante la formale contestazione di tale concorso, va, infatti, rilevato che né la sentenza di primo grado né quella impugnata hanno argomentato in ordine alla sua effettiva configurabilità nel caso di specie. Inoltre, dall'analisi delle motivazioni delle due sentenze non emergono elementi da cui desumere il contributo ascrivibile al Presidente del gruppo. A tal fine, infatti, non può rilevare l'eventuale inadempimento al dovere di vigilanza e controllo gravante sul Presidente del gruppo consiliare dovendosi, al riguardo, ribadire che, ai fini del concorso doloso del capogruppo che autorizzi il rimborso di spese sostenute dal consigliere per finalità non istituzionali, è necessario l'accertamento della piena consapevolezza da parte del primo dell'uso illecito del danaro pubblico, che non può desumersi dall'assenza di adeguate verifiche della conformità tra giustificativi di spesa ed iniziative del gruppo, né dall'ampiezza dei rimborsi consentiti (Sez.6, n. 16765 del 18/11/2019, dep.2020, Giovine, Rv. 279418-09). 4.Esclusa, dunque, la configurabilità di una disponibilità del denaro del fondo da parte del ricorrente, ritiene il Collegio che, come invocato nel ricorso, non risultando la consumazione di condotte truffaldine rilevanti ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 640 cod. pen., la condotta a questo ascritta deve essere riqualificata nella diversa fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen. avuto riguardo all'indebito conseguimento di rimborsi per spese non imputabili al fondo per il funzionamento del gruppo consiliare.Ad avviso del Collegio, inoltre, la condotta contestata nei due capi di imputazioni deve essere considerata unitariamente atteso che entrambi i capi riguardano le spese sostenute dal gennaio 2011 al febbraio 2013, data di trasmissione del rendiconto 2012. 5.Tale riqualificazione impone, tuttavia, l'esame dell'altra questione, dedotta con il secondo motivo di ricorso, in ordine al criterio di giudizio adottato dai Giudici di merito nel valutare la non inerenza delle spese rimborsate al ricorrente. Ciò non solo al fine di valutare se e di quali spese Smacchi ha indebitamente conseguito il rimborso, ma anche ai fini della configurabilità in detta condotta dell'illecito penale previsto dal primo comma dell'art. 316-ter cod. pen. o dell'illecito amminsitrtaivo previsto dal secondo comma di tale norma. Ad avviso del Collegio anche il secondo motivo è fondato. Secondo l'indirizzo attualmente consolidato, in tema di peculato, grava sull'accusa l'onere della prova dell'appropriazione del denaro pubblico e della sua destinazione a finalità privatistiche (Sez.6, n. 21166 del 9/4/2019, Marino, Rv. 276067), mentre la carente giustificazione della spesa di cui si chiede il rimborso può, al più, rilevare quale mero indizio dell'indebito utilizzo del denaro pubblico. Si è, infatti, affermato che, in tema di indebito utilizzo di contributi erogati ai gruppi consiliari regionali, la prova del reato di peculato non può desumersi dalla mera irregolare tenuta della documentazione contabile, essendo necessario l'accertamento dell'illecita appropriazione delle somme, pur potendo l'assoluta inadeguatezza giustificativa del supporto contabile acquisire una valenza altamente significativa dell'utilizzo indebito del denaro, per l'impossibilità di collegare lo stesso alle funzioni istituzionali del gruppo (Sez.6, n. 3664 del 26/11/2021, dep. 2022, Mucilli, Rv. 28287; Sez.6, n. 11001 del 15/11/2019, dep.2020, Valenti, Rv. 278809-03). Si è anche precisato che non è configurabile il delitto di peculato nel caso in cui il pubblico agente non fornisca giustificazione in ordine all'utilizzo del contributo erogato per l'esercizio delle funzioni del gruppo consiliare regionale, non potendo derivare l'illiceità della spesa da tale mancanza, occorrendo, comunque, la prova dell'appropriazione e dell'offensività della condotta, quantomeno in termini di alterazione del buon andamento della pubblica amministrazione (Sez.6, n. 38245 del 3/7/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276712). L'indirizzo consolidatosi nella più recente giurisprudenza di legittimità sopra richiamata deve essere ribadito, posto che i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio nel processo penale non consentono surrettizie inversioni della regola secondo cui compete all'accusa dimostrare i presupposti di fatto della fattispecie di reato. È la pubblica accusa, pertanto, a dover dimostrare l'utilizzo in concreto di ciascuna somma di denaro di provenienza pubblicistica, provando che le risorse sono state impiegate per finalità diverse da quelle consentite. Ferma restando tale ripartizione dell'onere della prova, si rende necessaria un'ulteriore precisazione. Come già condivisibilmente affermato da taluni precedenti di questa Corte, l'intensità dell'onere della prova varia in ragione delle caratteristiche intrinseche della spesa. Si è, infatti, chiarito che, in taluni casi, il carattere indebito del rimborso potrà desumersi, facendo sostanzialmente applicazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, proprio dalla natura della spesa sostenuta, ove questa si presenti assolutamente incompatibile con le finalità pubblicistiche cui è destinato il denaro; diversamente, ove si tratti di spese di natura ambivalente, astrattamente compatibili sia con dette finalità, sia con il soddisfacimento di un interesse esclusivamente personale dell'agente, potrà sostenersi il carattere indebito del rimborso solo ove la pubblica accusa dimostri che le stesse siano state effettuate per il soddisfacimento di un interesse meramente privatistico (arg. ex Sez. 6, n. 2226 del 13/11/2019, dep. 2020, Schiavone, Rv. 278217; cfr., in motivazione, Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscemi). Quanto ai limiti del sindacato di non inerenza spettante al giudice penale, va, inoltre, ribadito che a questo compete esclusivamente di valutare se la spesa rimborsata al consigliere istante sia correlata o meno all'assolvimento del mandato consiliare, mentre gli è precluso ogni sindacato sui profili, prettamente discrezionali, rilevanti in sede di responsabilità contabile, della necessità ed adeguatezza della spesa sostenuta (Sez. 6, n. 11341 del 2023, Buscemi, Rv. 284577 - 07) ovvero della sua eccessività. 5.1 Individuato il principio applicabile nel disciplinare l'onere della prova con riguardo alla fattispecie in esame, è agevole rilevare come la Corte di appello - pur non contestando apertamente la regola di giudizio sopra evidenziata - con riferimento alla maggior parte delle spese rimborsate al ricorrente ha in concreto operato una vera e propria inversione della stessa, presumendo la non inerenza in base all'oggetto (esempio, cioccolatini) o al luogo dove è stata sostenuta (bar, pizzerie, gelaterie o ristoranti) nonostante la maggior parte delle istanze di rimborso di tali spese contenessero anche l'attestazione resa dal ricorrente della loro riferibilità ad incontri politici.Così facendo, la Corte territoriale è incorsa in una duplice violazione di legge processuale. In primo luogo, infatti, ha, di fatto, posto l'onere della prova dell'inerenza a carico dell'imputato, disattendendo senza alcun elemento contrario, la valenza, quanto meno quale principio di prova a discarico, delle attestazioni di accompagnamento delle richieste di rimborso (peraltro, non richieste dalla normativa regionale né dalla prassi dell'ufficio). Inoltre, trascurando che la delibera dell'Ufficio di Presidenza aveva chiarito che gravavano sul fondo le spese connesse all'espletamento del mandato istituzionale e attinenti a fini istituzionali del Consiglio regionale, ha arbitrariamente ristretto il perimetro del giudizio di inerenza alle sole spese correlate ad attività istituzionali del gruppo consiliare, senza, peraltro, chiarire in presenza di quali presupposti potesse ritenersi sussistente tale correlazione. Sotto altro profilo, la Corte territoriale, oltre a prescindere dalle attestazioni rese da Smacchi e dall'assenza di una prova contraria alla loro veridicità fornita dalla pubblica accusa, dinanzi alla stragrande maggioranza di spese di carattere "ambivalente", ne ha presunto la non inerenza sulla base di elementi indiziari desunti da aspetti correlati a scelte discrezionali del consigliere quali, ad esempio, l'oggetto o il luogo di consumazione dei pasti, apoditticamente reputati non compatibili con dette finalità. Ribadito, infatti, che ciò che rileva agli effetti penali è solo lo sviamento del denaro pubblico dalla finalità per cui è assegnato al gruppo consiliare, e non la scelta della modalità con cui tale finalità viene perseguita, emerge, allora, con evidenza che la conclusione cui è pervenuta la Corte si fonda non sulle prove fornite dalla pubblica accusa, ma su meri indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, di per sé inidonei a fondare un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Tali considerazioni valgono per la maggior parte delle spese di cui Smacchi ha chiesto il rimborso, ivi comprese quelle per l'acquisto di prodotti alimentari ovvero per le spese di ristorazione per due o più persone in relazione alle quali, non essendo di per sè inconciliabili con la loro correlazione all'espletamento del mandato consiliare o con «interventi di rappresentanza del gruppo in riunioni, commissioni, congressi e cerimonie pubbliche» (si veda, al riguardo, la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 89 del 2006 riportata alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), si ribadisce, gravava sulla pubblica accusa l'onere di provare che queste fossero destinate a finalità personali del ricorrente.Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non risultando dalle sentenze di merito che la pubblica accusa abbia dimostrato la non inerenza di tali spese, le uniche spese di cui può ritenersi con certezza che l'imputato ha conseguito indebitamente il rimborso sono solo quelle, in verità in numero assai esiguo, che per l'oggetto o per l'importo speso, sono riferibili con certezza a servizi fruiti da un singolo soggetto, trattandosi di spese con certezza estranee al funzionamento del gruppo consiliare. Va, tuttavia, rilevato che, tenuto conto della cadenza solitamente mensile dei rimborsi e dell'importo di dette spese, nella fattispecie in esame l'ammontare dei rimborsi indebitamente conseguiti da Smacchi non supera la soglia di euro 3.999,96 che, in base al comma secondo dell'art. 316-ter cod. pen., determina la configurabilità del reato, piuttosto che del mero illecito di natura amministrativa. Va, infatti, a tale riguardo, ribadito che ove la condotta di indebita percezione si fondi su una richiesta di rimborso unitaria, nella quale confluiscono plurimi elementi di spesa sostenuti nell'arco di un periodo temporale predeterminato, il superamento della soglia deve essere valutato con riguardo all'entità complessiva della somma richiesta a rimborso (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscemi, Rv. 284577 - 04). Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va, pertanto, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto, previamente