CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 24122/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] M. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la società ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 16 dicembre 2021 dal Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del riesame reale, che ha respinto parzialmente l'istanza di riesame reale presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato di bancarotta fraudolenta provvisoriamente ascritto a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., decreto emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari. In particolare, il Tribunale del riesame ha mantenuto in sequestro due dei tre immobili originariamente sottratti alla terza interessata Pufin, ritenendo che essi fossero stati acquistati grazie alle somme oggetto delle distrazioni rilevanti ex art. 216 legge fall. e, quindi, che essi fossero frutto del reimpiego e/o del reinvestimento del denaro profitto del reato. 2. Contro l'anzidetta ordinanza, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 321, comma 2 cod. proc. pen. e 240, comma 1 cod. pen. Sostiene la società ricorrente che, ancorché il Tribunale del riesame abbia correttamente delineato la regola di giudizio, non l'ha poi altrettanto correttamente applicata. In particolare, quanto all'immobile di Marcianise, il Collegio si è espresso in termini possibilisti ("appare sussistere") circa il nesso di derivazione dall'illecito del denaro pagato quale prezzo per la compravendita, mentre, in ordine all'immobile di Avellino, ha solo affermato che "non poteva escludersi" il nesso di derivazione anzidetto. Per evitare di applicare, nei fatti, un sequestro prodromico ad una confisca di valore, il Collegio avrebbe dovuto apprezzare i dati offerti dalla difesa a proposito della capacità di Pufin, a prescindere dalle somme che si assumono ricevute dalla fallita, di acquistare gli immobili. Capacità rinveniente sia dalle disponibilità possedute (superiori alle somme necessarie all'acquisto degli immobili), sia dal finanziamento ottenuto dalla Banca. Tali dati erano documentati da una consulenza di parte. 2.2. Il secondo motivo di ricorso afferisce specificamente all'immobile di Marcianise e denunzia violazione degli artt. 321, comma 2 cod. proc. pen. e 240, comma 1, cod. pen. Rappresenta, nello specifico, il ricorrente, che, alla data di effettuazione del bonifico di 400.000 euro del 27 dicembre 2005, il conto corrente intestato alla Pufin, dal quale proveniva la prima tranche della compravendita, presentava un saldo ante operazione di 549.306,05. La restante parte del prezzo (pari a 2.000.000 di euro) era stata finanziata da BancApulia e il rimborso del finanziamento era stato fronteggiato con la cospicua liquidità (pari a 28 milioni di euro) che Pufin possedeva a prescindere dalle somme acquisite da [OSCURATO:SOCIETA]. Di contro, il Tribunale del riesame avrebbe tratto il proprio convincimento sulla sola base della collocazione temporale del pagamento di due tranche del prezzo successivamente alla data della prima distrazione. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta gli stessi vizi con riferimento all'immobile di Avellino. Come pure dimostrato con la consulenza tecnica, i primi due pagamenti erano stati effettuati prima del primo bonifico Elital; quanto ai due pagamenti successivi al primo settembre 2005, il consulente tecnico della difesa aveva dimostrato che il conto di provenienza era alimentato da altro sempre intestato a Pufin conto che, alla data del primo luglio 2005, presentava un saldo positivo di 12.163.935,03 euro.2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla mancata considerazione dei dati di cui alla consulenza tecnica prodotta dalla difesa dinanzi al Tribunale del riesame, alla quale non vi era riferimento alcuno nel provvedimento impugnato. Ciò, nonostante detta consulenza avesse chiarito come fosse attribuibile alla sola Pufin la provvista per l'acquisto dei due immobili. Peraltro, quanto all'immobile di Avellino, le osservazioni del Collegio della cautela erano errate anche perché frutto di una collocazione cronologica degli eventi non corretta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Gli immobili in sequestro sono stati acquistati, secondo l'assunto accusatorio, con le somme rinvenienti dalle distrazioni subite dalla [OSCURATO:SOCIETA]., società dichiarata fallita, a beneficio della [OSCURATO:SOCIETA]., oggi ricorrente. Si tratta, quindi, di cespiti colpiti dalla misura reale per essere stati ritenuti frutto del reimpiego delle somme profitto del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. La regiudicanda chiama in causa gli insegnamenti di Sezioni Unite Miragliotta (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Rv. 238700), secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., costituisce "profitto" del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo (nel caso di specie si trattava del profitto di una concussione). La sentenza Miragliotta ha escluso che le utili trasformazioni dell'immediato prodotto del reato e gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa possano impedire che al colpevole venga sottratto il frutto dell'immediato reimpiego del denaro; donde ha sostenuto che, nel concetto di profitto o provento di reato, vanno compresi non soltanto i beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che lo stesso realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attività criminosa. Il principio è stato richiamato nelle motivazioni di Sez. U, n. 3117 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438, Sez. U, n. 10561 del 30 gennaio 2014, Gubert, Rv. 258647 e Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., e ribadito, tra le più recenti, da Sez. 6, n. 25329 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281532.2. Se questo è il versante teorico della questione e se, quindi, i principi sopra delineati potevano costituire la copertura giurisprudenziale per il sequestro degli immobili acquistati con le somme oggetto delle distrazioni fallimentari, il provvedimento impugnato, tuttavia, non resiste alle critiche della società ricorrente. La sentenza Miragliotta, infatti, ribadita sul punto dalla più recente Sezioni Unite C, richiede un accertamento puntuale circa il rapporto di derivazione del bene dalle somme profitto del reato. Come si legge nelle motivazioni dell'autorevole precedente, infatti, è necessario che siano indicati in modo chiaro gli elementi indiziari sulla cui base determinare come i beni sequestrati possano considerarsi in tutto o in parte l'immediato prodotto di una condotta penalmente rilevante o l'indiretto profitto della stessa, siccome frutto di reimpiego da parte del reo del denaro o di altre utilità direttamente ottenuti dal reato. Nel caso di specie, l'ordito argomentativo del Tribunale del riesame presenta diversi limiti proprio nella delineazione del rapporto di derivazione diretta distrazione/acquisto, limiti che si traducono in lacune motivazionali sì ampie da dare luogo ad una motivazione apparente, anomalia che può rientrare tra i vizi rilevabili dalla Corte di cassazione ancorché lo scrutinio di legittimità in tema di sequestro sia circoscritto, secondo il legislatore, al vizio di «violazione di legge» ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). In primo luogo, il ragionamento del Tribunale del riesame è fondato sulla sola collocazione temporale degli esborsi necessari per l'acquisto degli immobili rispetto al momento in cui le somme distratte hanno fatto il loro ingresso nel patrimonio della Pufin, senza alcuna valutazione, tra l'altro, circa la sussistenza di potenzialità economico-finanziarie di quest'ultima alle date degli acquisti che potessero aver sostenuto aliunde gli investimenti immobiliari effettuati. Proprio in relazione a quest'ultima circostanza — ed è questo il secondo limite dell'ordinanza impugnata — la difesa della Pufin aveva sviluppato ampie considerazioni nell'istanza di riesame ed aveva prodotto, in quella sede, una consulenza tecnica con cui si ricostruiva detta situazione, nella prospettiva di dimostrare che la Pufin avesse risorse sufficienti ad acquistare gli immobili a prescindere dalle somme provenienti dalla Elital; consulenza che il Collegio della cautela reale non ha menzionato nel proprio percorso argonnentativo e che, al contrario, attinendo proprio allo snodo cruciale della provenienza delle somme adoperate per acquistare gli immobili di Avellino e Marcianise, avrebbe dovuto essere oggetto di esame da parte dei Giudici della cautela. Peraltro, un'ambiguità argomentativa emerge dallo stesso tenore letterale del provvedimento impugnato laddove, quanto all'immobile di Avellino, è lo stesso Tribunale del riesame ad esprimersi in termini dubitativi («Non può quindi escludersi»), dopo aver preso atto che una parte del prezzo era stata pagata prima che la somma distratta facesse ingresso nel patrimonio della Pufin. 3. Tenuto conto dei vizi che il Collegio ha rilevato, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, affinché il Collegio della cautela reale riesamini il rapporto di derivazione delle somme pagate per gli immobili dal reato ipotizzato, tenendo conto delle allegazioni della difesa della società ricorrente. P