CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 28216/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11463/2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che, riqualificando il fatto nel reato di tentato furto pluriaggravato e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado; Considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, oltre ad essere estremamente generici e assertivi, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad esprimere genericamente il proprio dissenso in ordine all'irrogazione della pena operata dalla Corte di merito e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, sono anche inediti, posto che non risulta ,dalla non contestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 . Il consigl