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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25424/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile per difetto di specificità l'appello proposti da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza che lo aveva condannato per il reato di truffa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 591 cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto, con l'atto di appello il ricorrente avrebbe specificamente confutato gli argomenti posti alla base della condanna, allegando come la condotta dovesse essere considerata come un semplice inadempimento civilistico. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 9

1.1. Il collegio riafferma che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859).

1.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'appello si configurava sufficientemente specifico ed idoneo a superare il vaglio di ammissibilità, tenuto conto che conteneva un'articolata critica nei confronti dell'inquadramento della condotta contestata come "truffa", piuttosto che come "inadempimento contrattuale".

Veniva infatti allegato che la persona offesa aveva dichiarato di aver effettuato regolarmente il pagamento a mezzo di bonifico bancario, che non erano emersi artifici e raggiri in fase contrattuale, e che era irrilevante l'inadempimento successivo alla conclusione dell'accordo, il che avrebbe imposto di rilevare l'assenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

Le censure proposte, nonostante la loro pertinenza e specificità, sono state, tuttavia, ritenute inidonee ad incardinare il rapporto processuale, con motivazione carente che si risolve nella apodittica rilevazione dell'assenza della specificità estrinseca.

Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato senza rinvio.

Gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso Così deciso in Roma, il giorno 30 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile per difetto di specificità l'appello proposti da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza che lo aveva condannato per il reato di truffa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 591 cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto, con l'atto di appello il ricorrente avrebbe specificamente confutato gli argomenti posti alla base della condanna, allegando come la condotta dovesse essere considerata come un semplice inadempimento civilistico. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 9 1.1. Il collegio riafferma che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859). 1.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'appello si configurava sufficientemente specifico ed idoneo a superare il vaglio di ammissibilità, tenuto conto che conteneva un'articolata critica nei confronti dell'inquadramento della condotta contestata come "truffa", piuttosto che come "inadempimento contrattuale". Veniva infatti allegato che la persona offesa aveva dichiarato di aver effettuato regolarmente il pagamento a mezzo di bonifico bancario, che non erano emersi artifici e raggiri in fase contrattuale, e che era irrilevante l'inadempimento successivo alla conclusione dell'accordo, il che avrebbe imposto di rilevare l'assenza degli elementi costitutivi del reato contestato. Le censure proposte, nonostante la loro pertinenza e specificità, sono state, tuttavia, ritenute inidonee ad incardinare il rapporto processuale, con motivazione carente che si risolve nella apodittica rilevazione dell'assenza della specificità estrinseca. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato senza rinvio. Gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso Così deciso in Roma, il giorno 30 maggio
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