CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24180/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria centrale – sezione di Firenze il 27 ottobre 2014, n. 2034/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.la “GU.MAR S. r . l. ”, in liquidazione, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria centrale – sezione di Firenze il 27 ottobre 2014, n. 2034/12/2014, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per l’imposta di registro in dipendenza dell a registrazione della sentenza depositata dal Tribunale di Lucca il 17 novembre 1983, n. 542, per l’omologazione del concordato preventivo della “[OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. a r.l.” con la garanzia della “GU.MARS.r.l.”, in liquidazione, ha accolto il ricorso proposto dal l ’ Ufficio del Registro di Lucca avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria di II° grado di Lucca il 5 giugno 1995, n. 82/13/1995, la quale aveva parzialmente accolto l’appello proposto dall’Ufficio del Registro di Lucca avverso la sentenza d epositata dalla Commissione Tributaria di I° grado di Lucca il 17 gennaio 1991, n. 203/02/1991,nel senso che la sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia fosse soggetta ad imposta proporzionale di registro nei limiti consentiti d a lla circolare emanata dal Ministero delle Finanze il 5 luglio 1991, n. 32/221085, anziché ad imposta di registro in misura fissa (come era stato deciso dal giudice di prime cure); 2. la Commissione tributaria centrale ha riformato la decisione di secondo grado, ritenendo che la sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia fosse soggett a ad imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8, lett. c, della tariffa –parte prima annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, senza alcun limite della circolare emanata dal Ministero delle Finanze il 5 luglio 1991, n. 32/221085; 3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; 4. la ricorrente ha depositato memoria;[OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8, lett. g), del d.P.R. 26 aprile 196, n. 131, e/o dell’art. 8, lett. f), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalla Commissione tributaria centrale che la sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia fosse soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8, lett. c), della tariffa –parte prima annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, dovendo escludersi l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 8, lett. f), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634; 2. secondo un risalente orientamento, a tenore del quale, agli effetti dell'imposta di registro, la sentenza di omologazionedel concordato preventivocon garanzia - la quale non costituisce un mero momento di controllo rispetto al patto concordatario, ma rappresenta l'atto conclusivo di un procedimento giurisdizionale, di per sé produttivo di effetti obbligatori a contenuto economico -è soggetta all'imposta proporzionale di cui all'art. 8, lett. c), della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, riguardante gli a tti giudizia r i aventi per oggetto beni e diritti diversi da quelli indicati nelle lett. a) e b) del medesimo art. 8 , e non all'imposta fissa prevista dalla lett. f) del medesimo art. 8 per gli atti giudiziari «di omologazione» (in termini: Cass., Sez. 1^, 13 giugno 1990, n. 5769; Cass., Sez. 1^, 9 marzo 1992, n. 11967; Cass., Sez. 1^, 24 novembre 1993, n. 4253; Cass., Sez. 1^, 20 marzo 1998, n. 2957; Cass., Sez. 1^, 17 aprile 1998, n. 3917; Cass., Sez. 5^, 16 settembre 2015, n. 18435);3. pur senza discostarsene, questa Corte ha rivisto tale giurisprudenza alla luce delle modifiche introdotte con ild.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che ha parzialmente riformato l'art. 8 della tariffa –parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, concernente gli « atti dell'autorità giudiziaria ordinaria o speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente il giudizio», ridefinendo le varie ipotesi (si vedano: Cass., Sez. 1^, 23 maggio 1990, n.4665; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2007, n. 10351; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2007, n. 11585); 4. mentre, infatti, l'originaria formulazione della seconda parte della lett. c) che ricomprendeva gli atti «portanti condanna al pagamento di somme, valori ed altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura»trova ora il suo omologo nella lett. b) relativa agli atti «recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura», è,invece, scomparsa q ualsiasi previsione di carattere residuale già rinvenibile nella previsione relativa agli atti «aventi per oggetto beni e diritti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b)», in cui la giurisprudenza aveva ricompreso la sentenza di omologazione del co ncordato preventivo con garanzia; 5. pertanto, si è ritenuto che la nuova formulazione della lett. a) contempla testualmente gli atti «recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su autoveicoli, ovvero su altri beni e diritti»; come è reso evidente dal ripetuto utilizzo della preposizione « su » il trasferimento o la costituzione di diritti si riferisce sempre ai diritti reali per cui anche il riferimento agli «altri (...) diritti» contenuto nella seconda parte della lett. a) non può essere letto come riferito a diritti di credito o ad obbligazioni, ma pur sempre alla costituzione e al trasferimento di diritti reali su altri diritti, il che non si attaglia evidentemente ai diritti di natura personale nascenti dalla omologazione di concordato preventivo ; s e , dunque, la sentenza di omologa zione del concordato preventivo con garanzia non può essere ricompresa nella previsione della lett. a), non può neppure essere inquadrata nelle ulteriori previsioni di cui alle lett. da b) ad f) e non può essere certamente inclusa nella lett. b), non trattandosi di sentenza di condanna o ad essa assimilabile; neppure può inquadrarsi: nella lett. c), che attiene ad atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, stante la diversa natura già riconosciuta alla sentenza di omologazione che ne aveva già comportato l'impossibilità di inserimento nell'ipotesi de qua; nella lett. d), già esclusa dalla giurisprudenza richiamata; nella lett. e), che attiene a declaratorie di nullità o pronunce di annullamento; nella lett. f) che contempla gli atti concernenti rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio; esclusa, dunque. la possibilità di inquadramento in una delle ipotesi dalla lett.a) a lla lett. f) , non resta che rivalutare il criterio nominalistico e, quindi , ritenere che la sentenza di omologazione del concordato preventivo rientri nella dizione di cui alla lett. g) che per l'appunto comprende genericamente gli atti «di omologazione» (Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2007, n. 10351; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2007, n. 11585); 6. tuttavia, tale esegesi è meritevole di un attento approfondimento, alla luce delle seguenti considerazioni: a) l’art. 8, lett. c), della tariffa –parte prima annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che contempla gli atti giudiziari « », abbisogna di un coordinamento sistematico con l’art. 2 della medesima tariffa –parte prima, che contempla gli «atti traslativi a titolo oneroso di beni e diritti diversi da quelli indicati nell'art. 1, trasferimenti coattivi di detti beni e diritti»e con la relativa nota, che esclude gli «atti aventi per oggetto autoveicoli», essendo accomunate le due categorie, per un verso,dal riferimento onnicomprensivo ai beni e ai diritti diversi dagli immobili o dai diritti reali sugli immobili ovvero dagli autoveicoli o dai diritti reali sugli autoveicoli,e, per altro verso,dalla soggezione all’imposta di registro con l’aliquota del 3%; b) il citato art. 8, lett. c), della medesima tariffa –parte prima deve essere verosimilmente limitato ai soli «atti traslativi» di altri beni o diritti, apparendo esulare da tale ambito gli atti costitutivi di garanzie reali o personali; c) aben vedere, a questi ultimi non s embra attagliarsi alcuna delle fattispecie tipizzate dal citato art. 8 della medesima tariffa –parte prima; d) le garanzie reali e personali sono previste dall’art. 6 della medesima tariffa – parte prima, che prevede l’im posta di registro nella misura dello 0,50%; e) la sussunzione della sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia nell’alveo dell’art. 8, lett. c), della tariffa –parte prima ingenera una differenzia zione ne l trattamento fiscale delle garanzie reali o personali in relazione alla fonte negoziale, che sconterebbe l’imposta di registro con la minore aliquota dello 0,50%, ed alla fonte giudiziale, che sconterebbe l’imposta di registro con la maggiore aliquota del 3%, senza che si possa r intracciare u na ratio idonea a giustificare tale disparità di trattamento; d) la circolare emanata dal Ministero delle Finanze il 10 giugno 1986, n. 37, dopo l’entrata in vigore del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ha chiarito che: «L'art. 8 della tariffa. Parte prima.Allegata al t.u. 131/1986 unifica, nella nuova lettera a), le lettere a), a bis), b) nonché la prima parte della lettera c) contenute nel corrispondente art. 8 del d.p.r. 634/1972», per cui si conferma una tendenziale specularità nella tipizzazione delle fattispecie imponibili tra la tariffa –parte prima allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, e la tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; 4. pertanto, alla luce di tali riflessioni, che alimentano serie perplessità sulla corretta riconducibilità della sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia alla previsione dell'art. 8, lett. c), della tariffa – parte prima annessa ald.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, ai fini dell’imposta di registro, il collegio valuta l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare, non ricorrendo le ipotesi previste dall’art. 375, primo comma, nn. 1 e 5, cod. proc. civ. per addivenire alla decisione del ricorso in adunanza camerale. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio dell’11 luglio 2023. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].