CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27005/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso presentato nell 'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe è inammissibile; considerato che questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 - 01) ha già avuto modo di affermare che avverso la pronuncia emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell 'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; rilevato che il ricorrente ha dedotto che la Corte di appello non avrebbe valutato la possibilità di escludere la recidiva e applicare le attenuanti generiche nella massima estensione, così proponendo un motivo non consentito; ritenuto, pertanto,. che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.[OSCURATO:PERSONA]-3IA Sezione VII Penale 17 LUG 2026 AMMINISTRAil Doti.