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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 44408/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per i delitti di calunnia e danneggiamento sono inammissibili per genericità, risultando meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione nonché diretti a proporre una lettura alternativa dei fatti, pur a fronte di una ricostruzione lineare e coerente con tutti i dati probatori valutati; considerato, infatti, che la motivazione resa in punto di elemento oggettivo e soggettivo del reato è dettagliata e tiene conto delle risultanze oggettive, del comportamento precedente e successivo dell'imputata, convergenti nel dimostrare la macchinazione ordita ai danni del fidanzato e attuativa delle minacce rivoltegli, tanto da indurlo ad allontanarsi senza comunicarglielo, predisponendo elementi indiziari, concretamente idonei, giustificativi degli approfondimenti investigativi necessari (pag. da 6 a 10); ritenuta coerente e corretta la valutazione della Corte di appello relativa alla configurabilità del delitto di calunnia, essendo sufficiente la mera potenzialità dell'avvio di un procedimento penale, e alla sussistenza del dolo, desunta dal comportamento dell'imputata precedente e successivo all'imbrattamento della stanza della vittima (pag. 10-11); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere ensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per i delitti di calunnia e danneggiamento sono inammissibili per genericità, risultando meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione nonché diretti a proporre una lettura alternativa dei fatti, pur a fronte di una ricostruzione lineare e coerente con tutti i dati probatori valutati; considerato, infatti, che la motivazione resa in punto di elemento oggettivo e soggettivo del reato è dettagliata e tiene conto delle risultanze oggettive, del comportamento precedente e successivo dell'imputata, convergenti nel dimostrare la macchinazione ordita ai danni del fidanzato e attuativa delle minacce rivoltegli, tanto da indurlo ad allontanarsi senza comunicarglielo, predisponendo elementi indiziari, concretamente idonei, giustificativi degli approfondimenti investigativi necessari (pag. da 6 a 10); ritenuta coerente e corretta la valutazione della Corte di appello relativa alla configurabilità del delitto di calunnia, essendo sufficiente la mera potenzialità dell'avvio di un procedimento penale, e alla sussistenza del dolo, desunta dal comportamento dell'imputata precedente e successivo all'imbrattamento della stanza della vittima (pag. 10-11); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere ensore Il P
Sentenza Cassazione n. 44408/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris