CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024
Cassazione n. 05752/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato il primo motivo è genericamente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha considerato correttamente il contenuto delle conversazioni captate tra il ricorrente e il Bagliesi, collegato a sua volta con l'Azzolina, responsabile del più ampio traffico illecito; Ritenuto che la censura in punto di pena è inammissibile in relazione alla rilevata inammissibilità della immotivata deduzione in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.11.2024