CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2025
Cassazione n. 30532/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato, previa esclusione dell’aggravante ex art. 416 - bis. 1 cod. pen., l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome gravemente indiziato dei delitti di cui ai capi 17 (art. 416 cod. pen.) e 22 ( art. 512-biscod. pen.). 2. Il ricorso per cassazione per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a quattro motivi, di seguito enunciatinei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizi della motivazione in ordine all’eccezione di nullità per violazione dell’art. 292 co. 3 -biscod. proc. pen. 2.2. Erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen. e correlati vizi della motivazione quanto al coinvolgimento del ricorrente nell’associazione di cui al capo 17. 2.3. Vizi della motivazione in relazione alla condotta concorsuale nel delitto di cui al capo 22. 2.4. Violazione di legge processuale e correlati vizi della motivazione in relazione alle esigenze cautelari. 3. Successivamente , il difensore ha trasmesso dichiarazione di rinuncia all’impugnazione per carenza di interesse, essendo venuta meno la misura custodiale applicata all’indagato. 4.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. E’ in effetti sopravvenuta la carenza di interesse a ricorrere,constando, per quanto rappresentato dal difensore di fiducia del ricorrente, che, in data 9 giugno 2025,è cessata la misura cautelare applicata al ricorrente. In ragione dell’intervenuta carenza di interesse al ricorso, sussiste una causa d’inammissibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. D) cod.proc.pen.. 5. Non deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende poiché la sopravvenuta carenza di interesse a coltivarlo deriva da una causa a lui non imputabile (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 – 01), dato che l’ordinanza del G.i.p. è stata emessa dopo la proposizione del ricorso (in data 09 giugno 2025). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 11 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]