CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 15876/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE di [OSCURATO:PERSONA],udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede diriesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto disequestro preventivo sia di tipo impeditivo che finalizzato alla confisca per sproporzione aisensi dell’art. 240-bis cod.pen., emesso dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] il 4 novembre 2025, avente ad oggetto la somma di denaro di euro 21.770,00trovata nella disponibilità del ricorrente, indagato per il reato di usura oggetto dellacontestazione provvisoria.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato la nullità del decreto disequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in quanto carente diautonoma valutazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora, trattandosi di unprovvedimento che costituisce una mera riproduzione del sequestro di urgenza operato dalPubblico ministero;2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delpericulum in mora.Sotto un primo profilo, inerente all’esigenza cautelare di tipo impeditivo, ai sensi dell’art.321, comma 1, cod. proc. pen., il Tribunale non avrebbe adottato alcuna motivazione idoneaa rappresentare il necessario nesso di derivazione causale tra il libero possesso del danaroin sequestro da parte del ricorrente e la protrazione dell’attività criminosa, nonché lapertinenzialità del bene rispetto al reato quale mezzo indispensabile per la sua attuazione oprotrazione, avendo, peraltro, il ricorrente giustificato la provenienza lecita del danaro, noncollegabile all’attività usuraria. La misura sarebbe, in ogni caso, sproporzionata e nonadeguata rispetto alla contestazione, secondo i canoni previsti dalla giurisprudenza, anchedi tipo sovranazionale.Sotto un secondo profilo, inerente alla esigenza ablativa collegata alla confiscabilitàdella somma di danaro ai sensi dell’art. 240-bis cod.pen., il ricorrente censura l’ordinanzadel Tribunale per non avere ritenuto che egli avesse fornito idonee giustificazioni in ordinealla provenienza lecita del denaro, essendo egli gestore di un bar ed avendo documentato leentrate lecite provenienti da tale attività commerciale e da un finanziamento ottenuto pochimesi prima del sequestro, idonee a rendere proporzionata la disponibilità di tale sommarispetto al reddito ed alla attività lavorativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.1. Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità.Deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazioni avverso iprovvedimenti "de libertate", qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessaautonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previstidall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita – in quanto carente diindicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare oalle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrariotali da condurre a conclusioni diverse – il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione,non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagineed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione.(Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001-01).Il principio, anche se formulato a proposito di misure cautelari personali, si adatta alcaso in esame, in quanto nel ricorso non vengono indicati quali elementi avrebbero dovutoessere valutati diversamente dal Giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiestacautelare e per quali ragioni, tenuto conto del contenuto del provvedimento genetico.2. Quanto al secondo motivo, deve premettersi che, secondo l’art. 325, comma 1,cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesameavverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo perviolazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza dilegittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, Sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv.248129-01, conforme a Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226713-01).La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio,ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores inprocedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692-01).2.1. Nel caso in esame, in ordine alla esigenza cautelare di tipo impeditivo, il Tribunaleha sottolineato che al ricorrente, all’atto della perquisizione, erano stati ritrovati una serie diappunti con “annotazioni di cifre, dati e nominativi”, uno dei quali corrispondente a quello diun soggetto che aveva denunciato di essere stato vittima di usura ad opera dell’indagato edi avergli versato una somma pari a 16.200 euro, di poco inferiore a quella in sequestro.Tali risultanze - con speciale riguardo alla presenza non di uno ma di più nominativinella contabilità riportante il nome di un usurato - ha fatto ritenere al Tribunale esistentetanto il fumus commissi delicti che il pericolo legato alla libera disponibilità del bene,siccome idonea a protrarre l’attività criminosa, consistente, nella specie, proprio nell’utilizzodel contante per operare i prestiti ad usura.La motivazione ha una intrinseca logicità che trae corpo dalle risultanze investigativeed è, per questo, tutt’altro che apparente. 2.2. Quanto al secondo aspetto - e sebbene la già rilevata presenza di una esigenzacautelare di tipo impeditivo renda sterile l’accertamento di altri requisiti legittimantil’emissione o il mantenimento della misura reale - si osserva che il Tribunale ha fornito unaadeguata motivazione quanto ai presupposti per la confisca allargata (dovendosi anchericordare la possibilità astratta di confisca del bene anche ai sensi dell’art. 644, quartocomma, cod.pen.), ritenendo che la contabilità prodotta dalla difesa, come la circostanzadell’aver ottenuto un finanziamento, non fossero idonee a giustificare la proporzione tra iredditi, l’attività lavorativa del ricorrente ed il possesso del contante, avendo valutato limitatele risorse dell’attività di gestione del bar e non coerente il possesso di contante rispetto adun finanziamento avvenuto non per contanti.Di fronte a queste precisazioni, le censure del ricorrente afferiscono ad eventuali vizimotivazionali per illogicità contraddittorietà o insufficienza della motivazione che nonpossono essere dedotti in questa sede.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]