CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 20739/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12949-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di procuratrice di FINO 1 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO -che viene proposto dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandolo a due motivi, ricorso avverso il decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]con cui il Tribunale di Venezia ha ammesso al passivo della procedura in oggetto [OSCURATO:SOCIETA]. in privilegio ipotecario di primo grado per l’importo di € 43.085,02; -che il Tribunale di Venezia ha ritenuto che la produzione in giudizio da parte delcessionario dell’istituto bancario dell’avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco fosse idonea a dimostrare la titolarità in capo allo stesso cessionario del rapporto oggetto di cessione, a nulla rilevando che in data 14.7.2017 non vi fosse stata solo la cessione di cui è causa (a [OSCURATO:SOCIETA].) mavi erano state altre due cessioni in blocco a Fino 2 Securization e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso; -che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO 1. c he con il primo motivo è stat a dedott a la violazione de gli artt. 11 1, 113 e 115 cod. proc. civ., per avereil Tribunale erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della legittimazione attiva della cessionaria, la produzione in giudizio di un avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] con l’indicazione per categorie di alcuni rapporti ceduti in blocco; che, in particolare, la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva provato la propria legittimazione, non avendo dimostrato l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco; 2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. ; che, in particolare, espone la procedura ricorrente che in data 14 luglio 2017 la [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato ben tre cessioni di crediti in blocco con tre soggettidiversi, con la conseguenza che il mutuo oggetto di cassa avrebbe ben potuto essere ricompreso in ognuna delle tre cessioni;che, pertanto, il Tribunale di Venezia era partito dalla cessione dei crediti del 14 luglio 2017 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Fino 1, senza fornire “alcuna valida motivazione” per ritenere che “non vi è alcuna incertezza del titolo fatto valere”, ossia che il mutuo erogato in data 18 dicembre 2006 alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era certamente ricompreso in tale cessione, e non invece nelle altre due cessioni stipulate contestualmente da [OSCURATO:SOCIETA].; 3. che entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono fondati; - che va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 24798/2020; vedi anche Cass. n. 4116/2016) ha già enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuità - secondo cui l a parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta; che è pur vero che questa Corte (vedi Cass. n. 15884/2019) ha anche enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di cessione in blocco dei crediti daparte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionariola produzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categori e consentano di individuare “ senza incertezze”i rapporti oggetto della cessione ; che, nel caso di specie, emerge dalla stessa ricostruzione del decreto impugnato che in data 14 luglio 2017 la [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato ben tre cessioni di crediti in blocco con tre soggetti diversi, aventi contenuto perfettamente identico e che erano state tutte pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA] n. 93 dell’8 agosto 2017, con la conseguenza che il mutuo oggetto di causa avrebbe ben potuto essere ricompreso in ognuna delle tre cessioni;che il decreto impugnato, pur dando atto di tale premessa, nell’affermare(vedi pag. 3) che “non è necessario né pertinente assumere il coinvolgimento di altre cessioni avvenute in pari data ma con cessionari diversi quali Fino 2 Securization e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e derivare da ciò l’assunta contestazione del titolo”, e nell’aggiungere che gli elenchi di codici numerici sono strumenti con cui le banche coinvolte nella cessione agevolano la concreta individuazione dei crediti ceduti, non ha preso alcuna posizione sul preciso rilievo della procedura (riportato anche nella parte narrativa del decreto impugnato all’inizio di pag. 3) secondo cui il documento 8 prodotto dalla banca conteneva esclusivamente un mero elenco indistinto di codici numerici non riferibili ad alcun rapporto bancario in particolare; che, in sostanza, il decretoimpugnato non ha minimamente indicato le ragioni per cui potesse applicarsi, nel caso di specie, la sopra citata Cass. n. 15884/2019, e perché avesse ritenuto che non vi fosse incertezza sui rapporti oggetto della cessione; che da un attento esame del secondo motivo del ricorso emerge che tale vizio è stato contestato dalla procedura ricorrente; che, in particolare, se è pur vero che, nella rubrica del secondo motivo, la ricorrente ha dedotto soltanto la violazione degli artt.2697, 2727 e 2729 cod. civ., tuttavia, alla luce di quanto illustrato ed argomentato nello stesso motivo (come sopra sintetizzato), può fondatamente ritenersi che la stessa ricorrente abbia, contestualmente dedotto, nella sostanza, anche il vizio di motivazione apparente a norma dell’art. 360 comma 1° n. 4 cod.c proc. Civ., per avere la Corte d’Appello solo apoditticamente affermato (quindi senza indicarne le ragioni) che l’avviso di pubblicazione della [OSCURATO:PERSONA] prodotto in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA] si riferiva senza “alcuna incertezza” alla cessione in blocco di cui è causa e non a quelle contestualmente stipulate dall’istituto bancario nella stessa giornata; -che, in proposito, questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, una corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato deve avvenire sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, e ciò in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, atteso che è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura stessa (cfr. Cass. n. 12690 del 2018, Cass.n. 14026 del 2012); -che il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. Accoglie il ricorso,cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, per nu