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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 gennaio 2025

Cassazione n. 14575/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24210/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 54/56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 54/56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] FACTORING, [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1998/2023 depositata il 04/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo Con atto di citazione del 4 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena con il quale era stato loro ingiunto, su ricorso della banca [OSCURATO:SOCIETA] leasing factoring S.p.A. la somma di euro 69.416,55, oltre interessi e spese.

A sostegno dell’opposizione gli attori deducevano l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, la mancata indicazione del TAEG nel contratto, l’applicazione di interessi usurari, la violazione degli articoli 1956 e 1957 c.c. e domandavano, pertanto, la revoca del decreto ingiunto.

Si costituiva l’opposta che concludeva nel merito per il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale di Siena, con sentenza del 18 gennaio 2020, dichiarava la competenza del Tribunale di Roma, quale foro del consumatore e, conseguentemente, revocava il decreto emesso dal Tribunale di Siena il 26 aprile 2018, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Rigettava, invece, l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e compensava tra le parti le spese di lite.

Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione dell’11 febbraio 2020 rilevando la nullità del contratto di leasing per indeterminatezza della clausola concernente gli interessi, chiedendo il ricalcolo del credito sulla base dell’articolo 117 TUB e lamentando la usurarietà del tasso effettivamente applicato.

Si costituiva in giudizio la banca che eccepiva l’inammissibilità del gravame e, nel merito, la sua infondatezza.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 4 ottobre 2023, rigettava l’impugnazione condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito lo Scacchi propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la banca [OSCURATO:SOCIETA]. in cui nelle more [OSCURATO:SOCIETA] leasing factoring è confluita per incorporazione.

Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli articoli 18 e 20 c.p.c. e dell’articolo 66 bisd.lgs. n. 206 del 2005, in relazione all’articolo 360, n. 2 c.p.c.

Si duole che la che la corte territoriale abbiaritenuto non applicabile il principio espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nel caso di giudizio attivato nei confronti di più litisconsorti di cui uno solo consumatore, il foro speciale inderogabile del consumatore si estende alle altre parti.

Il motivo è infondato.

La banca ha agito ai sensi dell’articolo 33 c.p.c., utilizzando il meccanismo del cumulo soggettivo proponendo il giudizio davanti al giudice del luogo di residenza di uno dei coniugi, sul presupposto di una connessione per l’oggetto o per il titolo, perché un soggetto era il debitore principale e l’altro il fideiussore.

Per il fideiussore si è posto il problema del foro speciale del consumatore, e in primo grado il Tribunale ha ritenuto fondata la questione limitatamente alla posizione dellaImperatori.

La corte d’appello ha ritenuto non estensibile nella specie il principio di inderogabilità del foro del consumatore anche allo Scacchi, debitore principale, ravvisato non essere un consumatore, sicché non sussistono le ragioni di tutela da garantirsi al fideiussore consumatore.

L’impugnata decisione della corte territoriale è sul punto immune da vizi logici e giuridici e merita di essere confermata, perché ben argomentata sulla base di considerazioni ragionevoli e giuridicamente valide fondate sulla ratio della norma di tutela del consumatore, anche sotto il profilo della competenza territoriale, ritenute non applicarsi all’odierno ricorrente.

Va condiviso il ragionamento contenuto nella sentenza secondo cui questa forma di tutela non sussiste riguardo alla posizione del debitore principale non consumatore, attesa la autonomia delle posizioni tra fideiussore e debitore principale, l’insussistenza di rapporti di pregiudizialità o di strettissima connessione tra le due parti convenute.

Al contrario, non può essere presa in esame la tesi sostenuta dalla banca nel controricorso secondo cui si tratterebbe di un contratto autonomo di garanzia.

A tal fine la controricorrente si limita a trascrivere tra virgolette soltanto un brevissimo passaggio del contratto, che farebbe riferimento ad un contratto a prima richiesta.

La tesi, peraltro in nessun modo affrontata dalla Corte d’appello, non può essere valutata in questa sede perché dedotta in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. poiché il semplice e stringato riferimento sopra indicato non consente a questa Corte di valutare la natura del contratto in questione ed eventualmente trarre elementi a favore della maggiore autonomia del rapporto che consentirebbe -secondo la tesi sostenuta dall’istituto di credito- di derogare al criterio previsto dall’articolo 66 bis del codice del consumo.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione l’articolo 1815 c.c. e degli articoli 1 e 2 della legge n. 108 del 1996 e dell’articolo 61 c.p.c., in relazione all’articolo 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.

Si duole essersi dalla corte territoriale esclusa nel caso l’usurarietà dei costi di finanziamento in quanto all’ammontare dei canoni non devesommarsi l’imposta sul valore aggiunto.

Lamenta che nel calcolo del TAEG debbono viceversa conteggia rsi anche le imposte e le tasse e ogni altro onere collegato all’erogazione del credito.

Si duole che la corte di merito abbia al riguardo confuso il TAEG con il TEG.

Lamenta che comunque il valore che la corte di merito ha ritenuto pari al tasso del 10,3696% èquello che riferito al TAN.

Il motivo è fondatoe va accolto nei termini di seguito indicati.

La corte territoriale ritiene di superare il profilo della nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto argomentando dal rilievo che nella clausola n. 5 del paragrafo 11 è indicato il tasso, ma tale profilo non rileva, assumendo viceversa decisivo rilievo il fatto che il piano di ammortamento non risulta nella specie invero elaborato e prodotto.

Parte ricorrente ha correttamente dedotto e documentato che “non è stato depositato in atti dall’attrice sostanziale il piano di ammortamento, né viene indicato quale tipologia di ammortamento è stata applicata al rapporto contrattuale, se all’italiana o alla francese, se con regime semplice o composto”.

Tale profilo risulta assorbente rispetto alla questione se la mera allegazione di un piano di ammortamento al contratto di mutuo debba ritenersi condizione necessaria e sufficiente per riconoscere l’esistenza di uno specifico accordo tra le parti in meritoal modo ed al tempo secondo cui il capitale e gli stessi interessi divengono esigibili; ciò in quanto, nel caso in esame, unpiano di ammortamento invero difetta.

Il giudice del rinvio dovrà tenere conto che il [OSCURATO:PERSONA] include il TAN, e comprende le commissioni, le imposte e tutti gli altri costi legati alla pratica; esso deve essere sempre riportato nel foglio illustrativo, e non include le spese per eventuali servizi accessori facoltativi, eventuali penali o interessi di mora in caso di ritardo o mancato pagamento delle rate.

Quindi, l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), o tasso annuo effettivo globale (TAEG), rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il finanziamento: esso racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.).

Nel dettaglio il TAEG è composto dagli interessi, spese di istruttoria pratica, spese di incasso e gestione rata, imposta di bollo/sostitutiva sul contratto, imposta di bollo su singola comunicazione al cliente, se prevista e costo per le singole comunicazioni periodiche.

Risulta, quindi, non ben comprensibile il criterio nel caso utilizzato dalla corte diappello nell’impugnata sentenza, invero non esplicitato.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo, rigettato il 1°, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo motivo.

Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24210/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 54/56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 54/56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] FACTORING, [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1998/2023 depositata il 04/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 4 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena con il quale era stato loro ingiunto, su ricorso della banca [OSCURATO:SOCIETA] leasing factoring S.p.A. la somma di euro 69.416,55, oltre interessi e spese. A sostegno dell’opposizione gli attori deducevano l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, la mancata indicazione del TAEG nel contratto, l’applicazione di interessi usurari, la violazione degli articoli 1956 e 1957 c.c. e domandavano, pertanto, la revoca del decreto ingiunto. Si costituiva l’opposta che concludeva nel merito per il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale di Siena, con sentenza del 18 gennaio 2020, dichiarava la competenza del Tribunale di Roma, quale foro del consumatore e, conseguentemente, revocava il decreto emesso dal Tribunale di Siena il 26 aprile 2018, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Rigettava, invece, l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e compensava tra le parti le spese di lite. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione dell’11 febbraio 2020 rilevando la nullità del contratto di leasing per indeterminatezza della clausola concernente gli interessi, chiedendo il ricalcolo del credito sulla base dell’articolo 117 TUB e lamentando la usurarietà del tasso effettivamente applicato. Si costituiva in giudizio la banca che eccepiva l’inammissibilità del gravame e, nel merito, la sua infondatezza. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 4 ottobre 2023, rigettava l’impugnazione condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito lo Scacchi propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la banca [OSCURATO:SOCIETA]. in cui nelle more [OSCURATO:SOCIETA] leasing factoring è confluita per incorporazione. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli articoli 18 e 20 c.p.c. e dell’articolo 66 bisd.lgs. n. 206 del 2005, in relazione all’articolo 360, n. 2 c.p.c. Si duole che la che la corte territoriale abbiaritenuto non applicabile il principio espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nel caso di giudizio attivato nei confronti di più litisconsorti di cui uno solo consumatore, il foro speciale inderogabile del consumatore si estende alle altre parti. Il motivo è infondato. La banca ha agito ai sensi dell’articolo 33 c.p.c., utilizzando il meccanismo del cumulo soggettivo proponendo il giudizio davanti al giudice del luogo di residenza di uno dei coniugi, sul presupposto di una connessione per l’oggetto o per il titolo, perché un soggetto era il debitore principale e l’altro il fideiussore. Per il fideiussore si è posto il problema del foro speciale del consumatore, e in primo grado il Tribunale ha ritenuto fondata la questione limitatamente alla posizione dellaImperatori. La corte d’appello ha ritenuto non estensibile nella specie il principio di inderogabilità del foro del consumatore anche allo Scacchi, debitore principale, ravvisato non essere un consumatore, sicché non sussistono le ragioni di tutela da garantirsi al fideiussore consumatore. L’impugnata decisione della corte territoriale è sul punto immune da vizi logici e giuridici e merita di essere confermata, perché ben argomentata sulla base di considerazioni ragionevoli e giuridicamente valide fondate sulla ratio della norma di tutela del consumatore, anche sotto il profilo della competenza territoriale, ritenute non applicarsi all’odierno ricorrente. Va condiviso il ragionamento contenuto nella sentenza secondo cui questa forma di tutela non sussiste riguardo alla posizione del debitore principale non consumatore, attesa la autonomia delle posizioni tra fideiussore e debitore principale, l’insussistenza di rapporti di pregiudizialità o di strettissima connessione tra le due parti convenute. Al contrario, non può essere presa in esame la tesi sostenuta dalla banca nel controricorso secondo cui si tratterebbe di un contratto autonomo di garanzia. A tal fine la controricorrente si limita a trascrivere tra virgolette soltanto un brevissimo passaggio del contratto, che farebbe riferimento ad un contratto a prima richiesta. La tesi, peraltro in nessun modo affrontata dalla Corte d’appello, non può essere valutata in questa sede perché dedotta in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. poiché il semplice e stringato riferimento sopra indicato non consente a questa Corte di valutare la natura del contratto in questione ed eventualmente trarre elementi a favore della maggiore autonomia del rapporto che consentirebbe -secondo la tesi sostenuta dall’istituto di credito- di derogare al criterio previsto dall’articolo 66 bis del codice del consumo. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione l’articolo 1815 c.c. e degli articoli 1 e 2 della legge n. 108 del 1996 e dell’articolo 61 c.p.c., in relazione all’articolo 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. Si duole essersi dalla corte territoriale esclusa nel caso l’usurarietà dei costi di finanziamento in quanto all’ammontare dei canoni non devesommarsi l’imposta sul valore aggiunto. Lamenta che nel calcolo del TAEG debbono viceversa conteggia rsi anche le imposte e le tasse e ogni altro onere collegato all’erogazione del credito. Si duole che la corte di merito abbia al riguardo confuso il TAEG con il TEG. Lamenta che comunque il valore che la corte di merito ha ritenuto pari al tasso del 10,3696% èquello che riferito al TAN. Il motivo è fondatoe va accolto nei termini di seguito indicati. La corte territoriale ritiene di superare il profilo della nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto argomentando dal rilievo che nella clausola n. 5 del paragrafo 11 è indicato il tasso, ma tale profilo non rileva, assumendo viceversa decisivo rilievo il fatto che il piano di ammortamento non risulta nella specie invero elaborato e prodotto. Parte ricorrente ha correttamente dedotto e documentato che “non è stato depositato in atti dall’attrice sostanziale il piano di ammortamento, né viene indicato quale tipologia di ammortamento è stata applicata al rapporto contrattuale, se all’italiana o alla francese, se con regime semplice o composto”. Tale profilo risulta assorbente rispetto alla questione se la mera allegazione di un piano di ammortamento al contratto di mutuo debba ritenersi condizione necessaria e sufficiente per riconoscere l’esistenza di uno specifico accordo tra le parti in meritoal modo ed al tempo secondo cui il capitale e gli stessi interessi divengono esigibili; ciò in quanto, nel caso in esame, unpiano di ammortamento invero difetta. Il giudice del rinvio dovrà tenere conto che il [OSCURATO:PERSONA] include il TAN, e comprende le commissioni, le imposte e tutti gli altri costi legati alla pratica; esso deve essere sempre riportato nel foglio illustrativo, e non include le spese per eventuali servizi accessori facoltativi, eventuali penali o interessi di mora in caso di ritardo o mancato pagamento delle rate. Quindi, l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), o tasso annuo effettivo globale (TAEG), rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il finanziamento: esso racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Nel dettaglio il TAEG è composto dagli interessi, spese di istruttoria pratica, spese di incasso e gestione rata, imposta di bollo/sostitutiva sul contratto, imposta di bollo su singola comunicazione al cliente, se prevista e costo per le singole comunicazioni periodiche. Risulta, quindi, non ben comprensibile il criterio nel caso utilizzato dalla corte diappello nell’impugnata sentenza, invero non esplicitato. Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo, rigettato il 1°, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, che in diversa composizione procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cas
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