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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 41435/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e quattro mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 582, 585, 576 cod. pen. nonché all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi congiunti di legge e motivazione.

La sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla

I. n. 103 del 2017; il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 ottobre 2021 Il consi • r z. t sore Il Presidente O an Stf no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e quattro mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 582, 585, 576 cod. pen. nonché all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi congiunti di legge e motivazione. La sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla I. n. 103 del 2017; il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 ottobre 2021 Il consi • r z. t sore Il Presidente O an Stf no
Sentenza Cassazione n. 41435/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris