CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2023
Cassazione n. 19035/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26202-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife s a da ll’Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 79/2019 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di aver rinvenuto in un cassetto di casa cinque buoni postali fruttiferi emessi nel 1979, con atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto al Tribunale di Taranto di condannare [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma complessiva di €.20.179,49.Ric. 2019n. 26202,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 1.2. Il Tribunale, con sentenza del 31/3/2016, ha accolto la domanda ritenendo che non era stato dimostrato il fatto assunto dalla società convenuta, e cioè che i buoni in questione, previa duplicazione dei titoli, erano già stati riscossi nei primi cinque mesi del 1988. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello sul rilievo, tra l’altro, che il T ribunale non aveva considerato come la duplicazione dei titoli e il conseguente rimborso erano avvenuti in conformità della procedura di cui alla l. n. 948/1951. 1.4. La Corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello e, in riforma della pronuncia impugnata, ha rigettato la domanda proposta dall’attrice. 1.5. La Corte, in particolare, per quanto ancora interessa, dopo aver evidenziato che l’appellante aveva prodotto in giudizio le schede modd. BS, dalle quali si evince che i buoni postali in questione erano stati “ duplicati ” con provvedimento della direzione compartimentale di Bari del 29/1/1988 e quindi “riscossi”presso l’ufficio postale di emissione il 19/2/1988 e il 24/3/1988, ha ritenuto che, “trattandosi di atti-registri provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Poste e Telecomunicazioni” (trasformatasi in società per azioni nel 1998) “e quindi di atti pubblici, gli stessi fanno prova sino a querela di falso ex art. 2700 cod.civ.”, tanto più che “il loro contenuto è stato … confermato dal teste escusso, …, capo servizio di [OSCURATO:PERSONA] spa”, il quale ha pure dichiarato che per prassi i titoli rimborsati e le cedole di riscontro, prima di essere inviati al macero, vengono custoditi per dieci anni. 1.6. La normativa di settore all’epoca in vigore, ha aggiunto la Corte, e cioè gli artt. 143 e 213 del d.P.R. n. 256/1989, limita, in effetti, l’obbligo di conservazione dei buoni postali rimborsati per un periodo massimo di cinque anni e della Ric. 2019n. 26202,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 relativa documentazione per tre anni, e ciò rende più che credibile l’assunto difensivo di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la documentazione relativa alla duplicazione e al rimborso dei cinque buoni, dopo essere stata custodita per circa dieci anni, e quindi fino al 1998, era stata inviata almacero. 1.7. In definitiva, ha concluso la Corte, poichéla Ligonzo ha chiesto il rimborso dei titoli, producendoli in originale, dopo più di vent’anni dalla duplicazione e dal pagamento dei buoni, appare, per un verso, irrilevante che non sia stata prodotta in giudizio la documentazione delle operazioni di duplicazione e di liquidazione a suo tempo effettuate, e, per altro verso, sufficiente, ai fini dell’esclusione di ogni responsabilità dell’ente convenuto, l’esibizione dei registri da cui risulta il regolare espletamento della procedura di cui agli artt. da 1 a 5 della l. n. 948/1951 e, quindi, il legittimo pagamento e l’annullamento del titolo, “che non può certo essere rimborsato due volte”. 1.8. La Corte, quindi, ha rigettato la domanda proposta dall’attrice. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 2/9/2019, ha chiesto, per tremotivi, la cassazione della sentenza. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 156/1973, degli artt. 357 e 358 c.p., degli artt. 2699 e 2700 c.c. e, infine, degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la C orte d’appello ha accolto l’eccezione di pagamento dei buoni, all’esito della loro duplicazione, sul rilievo che i modd. BS, quali “ atti - registri provenienti dalla Ric. 2019n. 26202,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 [OSCURATO:PERSONA] delle Poste e Telecomunicazioni … e quindi di atti pubblici, … fanno prova sino a querela di falso ex art. 2700 cod.civ.”. 3.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la Corte d’appello non ha considerato che, a norma dell’art. 2699 c.c., l’atto, per essere considerato pubblico, dev’essere stato redatto da un pubblico ufficiale che sia, appunto, titolare, per legge, di una pubblica funzione amministrativa/certificatoria, mentre l’impiegato del servizio di emissione e rimborso del buoni postali fruttiferi, ivi compresa la redazione dei modelli BS, è privo, in mancanza di una norma attributiva, di funzioni di certificazione, trattandosi, in realtà, di un mero incaricato di pubblico servizio, i cui atti, pertanto, non godono dell’efficacia probatoria assicurata agli atti del pubblico ufficiale. 3.3. L’eccezione di pagamento che la Corte d’appello ha accolto, ha concluso la ricorrente, non risulta, pertanto,sorretta da alcuna prova. 3.4. Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che, avendo l’attrice chiesto il rimborso dei titoli, producendoli in originale, dopo più di vent’anni dalla duplicazione e dal pagamento dei buoni, appariva, per un verso, irrilevante che non fosse stata prodotta in giudizio la documentazione delle operazioni di duplicazione e di liquidazione a suo tempo effettuate, e, per altro verso, sufficiente, ai fini dell’esclusione di ogni responsabilità dell’ente convenuto, l’esibizione dei registri da cui risulta il regolare espletamento della procedura di cui agli artt. da 1 a 5 della l. n. 948/1951, senza, tuttavia, considerare che la parte non può certo invocare il suo obbligo di conservare la documentazione Ric. 2019n. 26202,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 solo per un certo periodo di tempo allo scopo di sottrarsi all’onere, sulla stessa incombente, di provare le operazioni di duplicazione e di liquidazione a suo tempo effettuate. 3.5. Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 166 del d.P.R. n. 156/1973 nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha omesso di decidere la controversia in conformità alla regola secondo cui il credito dell’attrice è risultato dimostrato con la produzione dei documenti “a ricevuta” delle somme versate, e cioè dei cinque buoni postali rilasciati in data 27/8/1979 all’atto dell’investimento, senza che possa, per contro, attribuirsi alcun valore probatorio ai registri prodotti in giudizio dalla società convenuta, tra l’altro “diversi da quelli tenuti dall’[OSCURATO:PERSONA] delle Poste”. 4.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. 4.2. La ricorrente, intanto, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, infatti, al di là delle espressioni utilizzate, lì dove ha espressamente attribuito ai modd. BS l’efficacia di provalegale “ sino a querela di falso ex art. 2700 cod.civ.”, si è, in realtà, limitata a ritenere che il “contenuto” di tali documenti, a prescindere dalla loro (ipotetica) provenienza da un pubblico ufficiale e della imputabilità a quest’ultimo dei fatti che lo stesso abbia attestato come da lui compiuti o compiuti in sua presenza (che, com’è noto, sono gli unici fatti sui quali un atto pubblico ha efficacia di prova legale fino a querela di falso: art. 2700 c.c.), dimostrava, come “confermato dal teste escusso, …, capo servizio di [OSCURATO:PERSONA] spa”, che i buoni postali in questione erano stati dapprima “duplicati”, con provvedimento della direzione compartimentale Ric. 2019n. 26202,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 di Bari del 29/1/1988, e, quindi, “riscossi”, presso l’ufficio postale di emissione il 19/2/1988 e il 24/3/1988. 4.3. E tale valutazione costituisce, com’è evidente, un apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di una o più circostanze storiche la cui considerazione avrebbe senz’altro consentitouna ricostruzione de lla fattispecie concreta idonea ad integrare i fatti costitutivi della pretesa azionata o, per contro, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dedotti a sostegno delle relative eccezioni. 4.4. Nel caso in esame, al contrario, la ricorrente, pur avendone l’onere (artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.), non ha specificamente rappresentato in ricorso i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, ancorché risultanti dagli atti del giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, né, infine, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia a essa favorevole. 5. Il ricorsodev’essere, dunque, rigettato. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna l a ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese di lite, che Ric. 2019n. 26202,Sez. 1, CC del 1° giugno 202 3 liquida in €. 3.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a