CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 49024/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché genericamente afferente alla pena irrogata quando nella specie la stessa risulta determinata espungendo da quella quantificata dal Tribunale la quota parte di aumento (un mese) legata al reato di oltraggio ( rispetto al quale il ricorrente è stato assolto in appello), senza che per il resto l'appello contenesse doglianze spese in relazione alle valutazioni svolte sulla misura della pena con la sentenza di primo grado; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022.