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CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 28420/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8805-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la Oggetto R.G.N. 8805/2016 Cron.

Rep.

Ud. 22/06/2022 CC rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto n. 95/2016 - cronologico 981/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 02/03/2016 R.G.N. 35719/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con decreto 2 marzo 2016, il Tribunale di Roma ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, cui già era stato ammesso in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis, n. 1 c.c. per l’importo (richiesto per la complessiva somma di € 312.868,60 a titolo di ferie, permessi, T.f.r. e previdenziali) di € 142.608,64, di cui € 126.823,90 per T.f.r. ed escluso per i crediti previdenziali, per l’ulteriore credito di € 9.118,50;

2. sulla premessa di computabilità nell’indennità di anzianità, e quindi nel trattamento di fine rapporto, di ogni emolumento di natura retributiva erogato con continuità al dipendente (in particolare del “recupero canone di locazione”, fringe benefit corrispos togli da [OSCURATO:SOCIETA]. quale voce del trattamento retributivo per i periodi lavorativi all’estero), il Tribunale ha riconosciuto un credito per T.f.r., calcolato su detti emolumenti (dato altresì atto, per quanto qui rileva, oltre che della domanda di ulteriore ammissione del lavoratore per i crediti di € 52.786,98, a titolo di “alloggio e relative tasse” e di € 5.499,29, a titolo di “ferie/permessi, rateo tredicesima e quattordicesima”), in esito alle condivise conclusioni dell’indagine di C.t.u. disposta, complessivamente pari a € 135.942,41, superiore di € 9.118,51 al credito a tale titolo ammesso in sede di verifica;

3. con atto notificato il 31 marzo 2016, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui l’amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. il lavoratore ha dedotto violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 2121 e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c. per carenza assoluta di motivazione, relativamente alla pretermissione, nel decreto impugnato, della indennità alloggio e delle imposte sull’alloggio nella base di computo del T.f.r., nonostante la sua esplicita previsione nel trattamento economico per l’attività prestata all’estero dal lavoratore e inclusione nelle buste paga dei relativi periodi, come comprovato dalla documentazione prodotta, con implicito disconoscimento del “carattere retributivo e continuativo di tale prestazione” e conseguente esclusione dal calcolo del T.f.r., “senza motivazione … non” essendovi “contestazione sul quantum ma unicamente sull’ an , peraltro implicita per la pretermissione di motivazione sulle ragioni della esclusione” (primo motivo);

2. esso è infondato;

3. in materia di trattamento economico aggiuntivo attribuito al lavoratore che presti la propria opera all'estero, alle somme erogate a titolo di rimborso spese è riconosciuta natura retributiva qualora si tratti di spese effettuate dal lavoratore per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, non assumendo rilievo il carattere forfettario o meno del rimborso, ma esclusivamente il collegamento sinallagmatico della spesa sostenuta dal lavoratore con la prestazione lavorativa all'estero, risolvendosi la corresponsione dell'importo in un adeguamento della retribuzione per le maggiori spese in considerazione delle condizioni ambientali in cui il lavoratore presta la sua attività (Cass.18 marzo 2009, n. 6563, che nella specie, relativa alla domanda di liquidazione del T.f.r. a favore di un dipendente che, in posizione di distacco, aveva svolto le sue mansioni a Panama, ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto natura retributiva alle spese relative all'alloggio, al rimborso dei viaggi aerei, alle spese di iscrizione e frequenza nelle scuole dei figli trasferiti all'estero in quanto attribuzioni patrimoniali dirette alla salvaguardia della retribuzione); d’altro canto, il trattamento estero ha natura retributiva, tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore gravosità del disagio morale e ambientale, quanto nel caso in cui sia correlato alle qualità e condizioni personali concorrenti a formare la professionalità indispensabile per prestare lavoro fuori dai confini nazionali; il rimborso spese per la permanenza all'estero, che costituisca reintegrazione di una diminuzione patrimoniale derivante da una spesa effettiva sopportata dal lavoratore nell'esclusivo interesse del datore, ha invece natura riparatoria, restando normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie, priva dei caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità) e fondata su una causa autonoma rispetto a quella retributiva (Cass.22 luglio 2016, n. 15217; Cass. 27 luglio 2018, n. 20011);

3.1. orbene, ai fini della determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2120, secondo comma c.c. e in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all'estero o in altra sede lavorativa è desumibile da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che denotino la non occasionalità dell'emolumento, dovendosi invece attribuire natura non retributiva alle voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, sostenute nell'interesse dell'imprenditore; con la conseguenza, in particolare, che all'elargizione per abitazione corrisposta a un funzionario bancario trasferito con familiari conviventi, debba attribuirsi natura retributiva, desunta dal carattere periodico dell'erogazione, dalla sua corresponsione in misura fissa e senza documentazione giustificativa, al suo essere condizionata al permanere dell'abitazione e all'avvenuto assoggettamento a retribuzione (Cass.31 agosto 2018, n. 21519; Cass. 3 giugno 2019, n. 12123 e n. 15124);

3.2. qualora poi non vi siano precise ed univoche clausole contrattuali pattuite in vista del trasferimento e comunque, a prescindere dall'assetto riconducibile alla qualificazione delle parti in ipotesi di disciplina legale da ritenere prevalente sulla concreta previsione delle stesse quanto alla inclusione nel trattamento di fine rapporto, in mancanza di una deroga espressa da parte della contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2120, secondo comma c.c., ai fini della individuazione della natura di retribuzione ovvero di rimborso spese di una voce del trattamento corrisposto per lo svolgimento di lavoro all'estero, deve aversi riguardo a indici sintomatici, che consentano una valutazione della suddetta natura in via induttiva, senza trascurare, in tale indagine, anche elementi che emergano in sede di stipulazione del contratto individuale, che assumono, per quanto detto, valore orientativo ai fini considerati; così, ai fini della identificazione dei caratteri propri della retribuzione rilevano sicuramente: a ) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa, e) la funzione di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, assumendo significato, quale ulteriore indice sintomatico della natura retributiva, il prelievo contributivo effettuato, la cui mancanza non può, tuttavia, deporre nel senso della connotazione quale esborso della indennità riconosciuta e della esclusione della natura retributiva (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24594, in motivazione, sub p.ti 1 1 e 12);

3.3. come noto, l’accertamento della natura retributiva o risarcitoria del trattamento economico aggiuntivo, riconosciuto al lavoratore che presti la propria opera all'estero, è riservato al giudice di merito (Cass. 22 novembre 2010, n. 23622): nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato la natura retributiva del trattamento economico riconosciuto al lavoratore, in esso incluso l’alloggio, per la sua erogazione continuativa nei periodi di prestazione della sua attività all’estero, limitatamente all’importo determinato dal C.t.u. (dal penultimo capoverso di pg. 4 al secondo di pg. 6 del decreto);

3.4. non ricorre pertanto la denunciata nullità per motivazione meramente apparente, che sussiste nell’ipotesi in cui, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ipotetiche congetture (Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758);

4. il lavoratore deduce poi violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 2121 e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c. per omessa motivazione, in relazione alla mancata ammissione al passivo di crediti per ferie, permessi, rateo tredicesima e quattordicesima mensilità, con riferimento particolare al credito a titolo di ferie non godute, risultante dall’applicazione ai 18 giorni (e non 18 ore) di mancata fruizione della retribuzione giornaliera di € 431,58 (pari altresì alla detrazione al lavoratore dei giorni di CIGS previsti dall’accordo del 2008 di [OSCURATO:SOCIETA]. e ricevuto in misura dell’80% richiesto), per l’importo complessivo richiesto di € 7.768,44 (invece riconosciuto in misura di € 2.269,15), come risultante dalle tabelle trascritte sulla base della documentazione prodotta con la domanda di insinuazione, ignorata dal C.t.u. dott. [OSCURATO:PERSONA] (autore dei primi due elaborati peritali), che assume di non avere “rinvenuto alcun documento che li indichi espressamente in alcun fascicolo” (i 18 giorni) nominato dal Tribunale; con riconoscimento di un tale computo “corretto in sede di ‘chiarimenti’ del [OSCURATO:DATA_NASCITA] resi dal CTU [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]”, nominata dal Tribunale (secondo motivo);

5. esso è inammissibile;

6. il motivo difetta di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., in mancanza di adeguata trascrizione, necessaria anche nella deduzione di error in procedendo (Cass. 7 marzo 2006, n. 4840; Cass. 4 giugno 2010, n. 13567; Cass. 20 luglio 2012, n. 12664; Cass. 13 marzo 2018, n. 6014), come nel caso di specie per la deduzione di un’omessa motivazione tale da risolversi, non attingendo il livello del “minimo costituzionale” previsto dall’art. 111, settimo comma Cost., nel denunciato vizio di nullità del provvedimento impugnato (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), in assenza di specifica indicazione della sede di produzione, né tanto meno di trascrizione dei riferimenti documentali (sia di produzione in funzione probatoria, sia di loro indagine critica a mezzo delle disposte C.t.u. contabili) alla base della censura;

6.1. il detto vizio di specificità (in riferimento al profilo di cd.

“autosufficienza” o, altrimenti detto, del “principio di autonomia” del ricorso per cassazione) è rilevato secondo le indicazioni della recente sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, sulla base di criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 4 marzo 2022, n. 7264; Cass. 14 marzo 2022, n. 8117): nel caso di specie assenti;

7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8805-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la Oggetto R.G.N. 8805/2016 Cron. Rep. Ud. 22/06/2022 CC rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto n. 95/2016 - cronologico 981/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 02/03/2016 R.G.N. 35719/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con decreto 2 marzo 2016, il Tribunale di Roma ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, cui già era stato ammesso in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis, n. 1 c.c. per l’importo (richiesto per la complessiva somma di € 312.868,60 a titolo di ferie, permessi, T.f.r. e previdenziali) di € 142.608,64, di cui € 126.823,90 per T.f.r. ed escluso per i crediti previdenziali, per l’ulteriore credito di € 9.118,50; 2. sulla premessa di computabilità nell’indennità di anzianità, e quindi nel trattamento di fine rapporto, di ogni emolumento di natura retributiva erogato con continuità al dipendente (in particolare del “recupero canone di locazione”, fringe benefit corrispos togli da [OSCURATO:SOCIETA]. quale voce del trattamento retributivo per i periodi lavorativi all’estero), il Tribunale ha riconosciuto un credito per T.f.r., calcolato su detti emolumenti (dato altresì atto, per quanto qui rileva, oltre che della domanda di ulteriore ammissione del lavoratore per i crediti di € 52.786,98, a titolo di “alloggio e relative tasse” e di € 5.499,29, a titolo di “ferie/permessi, rateo tredicesima e quattordicesima”), in esito alle condivise conclusioni dell’indagine di C.t.u. disposta, complessivamente pari a € 135.942,41, superiore di € 9.118,51 al credito a tale titolo ammesso in sede di verifica; 3. con atto notificato il 31 marzo 2016, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui l’amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il lavoratore ha dedotto violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 2121 e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c. per carenza assoluta di motivazione, relativamente alla pretermissione, nel decreto impugnato, della indennità alloggio e delle imposte sull’alloggio nella base di computo del T.f.r., nonostante la sua esplicita previsione nel trattamento economico per l’attività prestata all’estero dal lavoratore e inclusione nelle buste paga dei relativi periodi, come comprovato dalla documentazione prodotta, con implicito disconoscimento del “carattere retributivo e continuativo di tale prestazione” e conseguente esclusione dal calcolo del T.f.r., “senza motivazione … non” essendovi “contestazione sul quantum ma unicamente sull’ an , peraltro implicita per la pretermissione di motivazione sulle ragioni della esclusione” (primo motivo); 2. esso è infondato; 3. in materia di trattamento economico aggiuntivo attribuito al lavoratore che presti la propria opera all'estero, alle somme erogate a titolo di rimborso spese è riconosciuta natura retributiva qualora si tratti di spese effettuate dal lavoratore per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, non assumendo rilievo il carattere forfettario o meno del rimborso, ma esclusivamente il collegamento sinallagmatico della spesa sostenuta dal lavoratore con la prestazione lavorativa all'estero, risolvendosi la corresponsione dell'importo in un adeguamento della retribuzione per le maggiori spese in considerazione delle condizioni ambientali in cui il lavoratore presta la sua attività (Cass.18 marzo 2009, n. 6563, che nella specie, relativa alla domanda di liquidazione del T.f.r. a favore di un dipendente che, in posizione di distacco, aveva svolto le sue mansioni a Panama, ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto natura retributiva alle spese relative all'alloggio, al rimborso dei viaggi aerei, alle spese di iscrizione e frequenza nelle scuole dei figli trasferiti all'estero in quanto attribuzioni patrimoniali dirette alla salvaguardia della retribuzione); d’altro canto, il trattamento estero ha natura retributiva, tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore gravosità del disagio morale e ambientale, quanto nel caso in cui sia correlato alle qualità e condizioni personali concorrenti a formare la professionalità indispensabile per prestare lavoro fuori dai confini nazionali; il rimborso spese per la permanenza all'estero, che costituisca reintegrazione di una diminuzione patrimoniale derivante da una spesa effettiva sopportata dal lavoratore nell'esclusivo interesse del datore, ha invece natura riparatoria, restando normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie, priva dei caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità) e fondata su una causa autonoma rispetto a quella retributiva (Cass.22 luglio 2016, n. 15217; Cass. 27 luglio 2018, n. 20011); 3.1. orbene, ai fini della determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2120, secondo comma c.c. e in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all'estero o in altra sede lavorativa è desumibile da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che denotino la non occasionalità dell'emolumento, dovendosi invece attribuire natura non retributiva alle voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, sostenute nell'interesse dell'imprenditore; con la conseguenza, in particolare, che all'elargizione per abitazione corrisposta a un funzionario bancario trasferito con familiari conviventi, debba attribuirsi natura retributiva, desunta dal carattere periodico dell'erogazione, dalla sua corresponsione in misura fissa e senza documentazione giustificativa, al suo essere condizionata al permanere dell'abitazione e all'avvenuto assoggettamento a retribuzione (Cass.31 agosto 2018, n. 21519; Cass. 3 giugno 2019, n. 12123 e n. 15124); 3.2. qualora poi non vi siano precise ed univoche clausole contrattuali pattuite in vista del trasferimento e comunque, a prescindere dall'assetto riconducibile alla qualificazione delle parti in ipotesi di disciplina legale da ritenere prevalente sulla concreta previsione delle stesse quanto alla inclusione nel trattamento di fine rapporto, in mancanza di una deroga espressa da parte della contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2120, secondo comma c.c., ai fini della individuazione della natura di retribuzione ovvero di rimborso spese di una voce del trattamento corrisposto per lo svolgimento di lavoro all'estero, deve aversi riguardo a indici sintomatici, che consentano una valutazione della suddetta natura in via induttiva, senza trascurare, in tale indagine, anche elementi che emergano in sede di stipulazione del contratto individuale, che assumono, per quanto detto, valore orientativo ai fini considerati; così, ai fini della identificazione dei caratteri propri della retribuzione rilevano sicuramente: a ) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa, e) la funzione di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, assumendo significato, quale ulteriore indice sintomatico della natura retributiva, il prelievo contributivo effettuato, la cui mancanza non può, tuttavia, deporre nel senso della connotazione quale esborso della indennità riconosciuta e della esclusione della natura retributiva (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24594, in motivazione, sub p.ti 1 1 e 12); 3.3. come noto, l’accertamento della natura retributiva o risarcitoria del trattamento economico aggiuntivo, riconosciuto al lavoratore che presti la propria opera all'estero, è riservato al giudice di merito (Cass. 22 novembre 2010, n. 23622): nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato la natura retributiva del trattamento economico riconosciuto al lavoratore, in esso incluso l’alloggio, per la sua erogazione continuativa nei periodi di prestazione della sua attività all’estero, limitatamente all’importo determinato dal C.t.u. (dal penultimo capoverso di pg. 4 al secondo di pg. 6 del decreto); 3.4. non ricorre pertanto la denunciata nullità per motivazione meramente apparente, che sussiste nell’ipotesi in cui, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ipotetiche congetture (Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758); 4. il lavoratore deduce poi violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 2121 e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c. per omessa motivazione, in relazione alla mancata ammissione al passivo di crediti per ferie, permessi, rateo tredicesima e quattordicesima mensilità, con riferimento particolare al credito a titolo di ferie non godute, risultante dall’applicazione ai 18 giorni (e non 18 ore) di mancata fruizione della retribuzione giornaliera di € 431,58 (pari altresì alla detrazione al lavoratore dei giorni di CIGS previsti dall’accordo del 2008 di [OSCURATO:SOCIETA]. e ricevuto in misura dell’80% richiesto), per l’importo complessivo richiesto di € 7.768,44 (invece riconosciuto in misura di € 2.269,15), come risultante dalle tabelle trascritte sulla base della documentazione prodotta con la domanda di insinuazione, ignorata dal C.t.u. dott. [OSCURATO:PERSONA] (autore dei primi due elaborati peritali), che assume di non avere “rinvenuto alcun documento che li indichi espressamente in alcun fascicolo” (i 18 giorni) nominato dal Tribunale; con riconoscimento di un tale computo “corretto in sede di ‘chiarimenti’ del [OSCURATO:DATA_NASCITA] resi dal CTU [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]”, nominata dal Tribunale (secondo motivo); 5. esso è inammissibile; 6. il motivo difetta di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., in mancanza di adeguata trascrizione, necessaria anche nella deduzione di error in procedendo (Cass. 7 marzo 2006, n. 4840; Cass. 4 giugno 2010, n. 13567; Cass. 20 luglio 2012, n. 12664; Cass. 13 marzo 2018, n. 6014), come nel caso di specie per la deduzione di un’omessa motivazione tale da risolversi, non attingendo il livello del “minimo costituzionale” previsto dall’art. 111, settimo comma Cost., nel denunciato vizio di nullità del provvedimento impugnato (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), in assenza di specifica indicazione della sede di produzione, né tanto meno di trascrizione dei riferimenti documentali (sia di produzione in funzione probatoria, sia di loro indagine critica a mezzo delle disposte C.t.u. contabili) alla base della censura; 6.1. il detto vizio di specificità (in riferimento al profilo di cd. “autosufficienza” o, altrimenti detto, del “principio di autonomia” del ricorso per cassazione) è rilevato secondo le indicazioni della recente sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, sulla base di criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 4 marzo 2022, n. 7264; Cass. 14 marzo 2022, n. 8117): nel caso di specie assenti; 7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p