CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 maggio 2021
Cassazione n. 26234/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27630/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dellegale rappresentant e pro tempore , domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende per legge –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia , n. 4219/3/2021depositata in data 7.5.2021; N. 27630/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Sicilia accolse parzialmente l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza della C.T.P. di Palermo, che aveva respinto il ricorso d ella società contro l’avviso di accertamento notificatole, per l’anno 2006, a seguito di rideterminazione dei ricavi(all’esito di verifica fiscale), con conseguente ripresa ai fini IRES, IRAP e IVA; nel riformare in parte qua la sentenza di primo grado, osservò la C.T.R. che l’Ufficio aveva illegittimamente fatto ricorso al metodo analitico-induttivo di cui all’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, difettando nella specie qualunque valutazione circa l’inattendibilità delle scritture contabili della società, ciò che costituisce il presupposto di detta tipologia di accertamento , così annullando la ripresa inerente ai pretesi maggiori ricavi per € 91.588,12;l’appello venne rigettato nel resto; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la società intimata non ha svolto difese; consideratoche: 1.1 – non mette conto esaminare l’unica doglianza proposta in questa sede (inerente alla pretesa violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972, in combinato disposto con gli artt. 2729c.c. e 7 della legge n. 212/2000) in quanto il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; N. 27630/21 R.G. infatti, nelprocedere alla esposizione sommaria dei fatti di causa, la ricorrente si è limitata a foto riprodurre, nell’ordine, l’avviso di accertamento oggetto del giudizio, il ricorso di primo grado della società, le sue controdeduzioni, la motivazione della sentenza della C.T.P., le proprie controdeduzioni in appello, ed infine la motivazione della sentenza qui impugnata; è evidente, insomma, che il ricorso in esame riporta tutte le caratteristiche dell’“assemblaggio”, perché nell’esposizione del fatto processuale si riproducono, senza commento, pressoché tutti gli atti del processo (fatta eccezione per un breve sunto dell’atto d’appello della società), di fatto costringendo la Corte alla faticosa (o “indaginosa”, come precisato da Cass., Sez. Un. , n. 16628/2009) selezione di ciò che è rilevante ai fini della decisione; né il vaglio di ammissibilità può superarsi alla luce dell’insegnamento secondo cui “Il ricorso per cassazione c.d. "assemblato" mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, implicando un'esposizione dei fatti non sommaria, viola l'art. 366,comma 1, n. 3, c.p.c., ed è pertanto inammissibile, salvo che, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l'atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza” (Cass. n. 8245/2018; per un’applicazione di questo principio, si veda anche Cass. n. 19449/2020); infatti, manca del tutto, nella specie, qualsiasi momento di sintesi (o esplicazione) tra l’una e l’altra fotoriproduzione, se non per l’oggetto, sicchénon può procedersi neanche con la tecnica dell’espunzione, in quanto in tal guisa l’esposizione sarebbe praticamente del tutto mancante , anche sotto il mero aspetto grafico, vieppiù confermandosi il deficitespositivo; N. 27630/21 R.G. 2.1 –in definitiva, il ricorso è inammissibile ; nulla va disposto sulle spese di lite, l’intimata non avendo svolto difese; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. R