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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 08338/2022

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anni Girelli, con domicilio eletto presso lo studiodel secondo, in [OSCURATO:PERSONA] del Rinascimento, n. 19, giusta procuraspeciale a margine del ricorso e successivo atto di variazione didomicilio;– ricorrente –controAgenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbrian. 68/02/11, depositata il 26 maggio 2011.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienzadel 7 dicembre 2021, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n.176 del 2020, dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso.La società Distillerie G. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso dipagamento emesso dall’Agenzia delle dogane di Perugia, con il qualel’Ufficio, constatata l’avvenuta perdita, nel novembre 2008, persversamento di prodotto alcolico, di proprietà di A.G.E.A., stoccato nelserbatoio n. 2 all’interno del deposito fiscale della contribuente,rigettava l’istanza di abbuono ex art. 4 d.lgs. n. 504 del 1995 eintimava il pagamento della accisa gravante sul prodotto disperso, perun importo di € 165.882,07.Il ricorso era rigettato dalla CTP di Perugia che escludeva chericorressero i presupposti per il riconoscimento dell’esimente dellaforza maggiore.

La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe.Distillerie G. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione condiciotto motivi.

Resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso.

Lacontribuente deposita altresì memoria.Nelle more del giudizio la società presentava, ai sensi dell’art. 5 bisd.l. n. 193 del 2016, istanza di definizione agevolata, seguita dallastipula di accordo conciliativo, con cui la società si impegnava a versarel’importo concordato in sette rate annuali.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va dato atto che l’Agenzia delle dogane, connota depositata il 10 giugno 2021, ha comunicato che la procedura didefinizione agevolata ha avuto esito negativo, con risoluzionedell’accordo conciliativo per l’omesso pagamento della rata annuale,chiedendo, quindi, la fissazione dell’udienza di discussione.2.

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,violazione dell’art. 27, comma 3, lett. b), TUA per non aver la CTRNumero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022ritenuto che il vincolo di destinazione dell’alcool ai soli fini energetici –quale prodotto di proprietà dell’A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni inagricoltura), e, quindi, di alcool “grezzo” non utilizzabile per usialimentari - non comportasse l’esenzione dell’accisa.2.1.

Il secondo motivo denuncia, sulla medesima questione, aisensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. omessa motivazione circa un fattocontroverso e decisivo attesa la carenza del percorso argomentativoche ha condotto la CTR al rigetto della doglianza.3.

I motivi, che possono essere esaminati unitariamente perconnessione logica, sono infondati il primo, inammissibile il secondo.3.1.

Va escluso, in primo luogo, che la motivazione sia omessa.La CTR, infatti, dopo aver esaminato le ragioni di gravame,esprimendo specifiche considerazioni sulla fondatezza delle questionisollevate dalla contribuente, ha concluso affermando che «vaconfermata la decisione dei giudici di primo grado che è corretta sia sulpiano logico che normativo», così esplicitamente facendo propria, perrelationem, la motivazione resa dalla CTP, che ha assunto rilievointegrativo della stessa motivazione del giudice di secondo grado.3.2.

Il motivo, nella specie, pur riproducendo la decisione della CTP,che, sul punto, aveva puntualmente motivato («la censura non hafondamento sia perché l’esame dell’art. 27 – terzo comma – lett. b …consente di affermare che soltanto l’alcol sottoposto a denaturazionepuò godere dell’esenzione mentre l’alcol impiegato per usi energetici èsempre soggetto all’imposizione tributaria anche se con aliquotadell’accisa in misura ridotta …»), non si cura di investire dettamotivazione, né la considera come componente essenziale della stessamotivazione della CTR, né, in ipotesi, lamenta la sua illegittimità sulversante dell’errata applicazione dei principi in tema di motivazione perrelationem, sicché, oltre che infondata, è inammissibile per carenza dispecificità.Numero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/20223.3.

Insussistente, invece, è la dedotta violazione di legge.L’art. 27, comma 3, lett. b, TUA, ratione temporis applicabile,prevede: «L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quandosono:… b) denaturati con denaturanti speciali approvatidall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione diprodotti non destinati al consumo umano alimentare».Orbene, questa Corte ha già precisato che l’esenzione in oggettopresuppone che il prodotto deve essere “denaturato” e richiede «unaverifica dell'ufficio finanziario circa la conformità del processo ditrasformazione del prodotto ai requisiti tecnici di cui all'art. 7 del D.M.n. 524 del 1996, nel rispetto sia delle ragioni del fisco che di quelle ditutela della salute nonché della sicurezza delle lavorazioni» (Cass. n.22947 del 26/09/2018), mentre nell’intera articolazione del motivo lacontribuente si è limitata ad affermare che l’alcool era “grezzo”,condizione assai diversa da quella imposta dalla norma.L’esenzione, inoltre, postula – come elemento coessenziale – che ilprodotto alcolico sia “impiegato” nella fabbricazione di prodotti nondestinati al consumo umano e, quindi, assegna rilievo alla effettivautilizzazione del prodotto al di là della sua astratta destinazione,circostanza qui assente (trattandosi di prodotto ancora collocato neldeposito fiscale) e, del resto, neppure dedotta in ricorso.4.

Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992 pernon aver la CTR rilevato la formazione del giudicato interno perl’omessa impugnazione da parte dell’Agenzia delle dogane dellastatuizione della CTP sull’applicazione dell’aliquota in misura ridotta exartt. 21 e 22 bis TUA per l’alcol impiegato per usi energetici.4.1.

Il quarto motivo denuncia, in relazione alla medesimaquestione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., insufficiente motivazioneper essersi la CTR limitata ad affermare che la «tesi è ad avviso diNumero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022questa Commissione Tributaria un po’ suggestiva e si applicasicuramente per problemi e tematiche di natura diversa».4.2.

Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 22 bis, comma 5, TUA,dovendosi applicare agli alcoli impiegati per usi energetici l’aliquotaridotta ivi prevista.4.3.

Il sesto motivo denuncia, sulla medesima questione, ai sensidell’art. 360 n. 5 c.p.c., omessa motivazione circa un fatto controversoe decisivo, non essendo evincibili le ragioni del rigetto della doglianzada parte della CTR.5.

I motivi, che possono essere esaminati unitariamente perconnessione logica, vanno tutti disattesi.5.1.

Occorre osservare, in primo luogo, che l’aliquota ridotta per iprodotti energetici di cui all’art. 22 bis TUA è prevista a favore deglioperatori del settore, che debbono essere autorizzati e sono soggettiad una articolata disciplina sia con riguardo all’attività che in ordine aiquantitativi del prodotto che può beneficiare della riduzione.In secondo luogo, l’agevolazione è riconosciuta, anche qui, per iprodotti «impiegati», in funzione, del resto, della esplicita ratio,delineata dalla norma, «di incrementare l'utilizzo di fonti energeticheche determinino un ridotto impatto ambientale».Nella specie, invece, l’alcool si trovava ancora nel deposito fiscaledella contribuente, in una condizione di sospensione d’imposta, inassenza di qualsiasi “impiego”, solo ipotetico ed eventuale.Ne deriva, quindi, che nessuna aliquota ridotta era riconoscibile, dacui il rigetto del quinto motivo.5.2.

Va anche esclusa – con riguardo al terzo motivo - l’asseritaviolazione dell’art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992 poiché non sussiste, in sé,una statuizione della CTP favorevole per il contribuente, il cui ricorsoera stato respinto; la statuizione del giudice di primo grado, ribaditaNumero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022dalla CTR, si risolve, dunque, solo nell’affermazione, generica, per cui,per quella tipologia di prodotto, l’agevolazione era suscettibile di esserericonosciuta ove ricorressero - in evidenza – i presupposti di legge.Neppure sussiste, dunque, l’asserito giudicato interno.5.3.

Inammissibile poi è il quarto motivo, che denuncia un viziomotivazionale in relazione ad una lamentata violazione di diritto (e, inparticolare, un asserito error in procedendo).5.4.

Parimenti inammissibile è il sesto motivo, neppure tenendoconto – come già evidenziato al punto

3.2. – che la motivazione dellaCTP è stata esplicitamente fatta propria, per relationem, dalla CTR,sicché ha assunto rilievo integrativo della stessa motivazione delgiudice di secondo grado.6.

I motivi dal settimo al dodicesimo denunciano tutti quanti, aisensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., vizi motivazionali in relazione alla dedottaapplicazione dell’esimente della forza maggiore, per esser losversamento derivato da un evento imprevedibile.

In particolare:- il settimo motivo per aver la CTR rigettato l’appello senzaargomentare le ragioni di tale decisione e senza che emergesse ilragionamento logico seguito, omettendo di considerare che, inoccasione dell’omologo precedente sversamento del 2005 su altroserbatoio, la società aveva chiesto all’Agenzia delle doganel’autorizzazione a procedere ad un intervento preventivo, senzaricevere risposta, per cui si era trovata nell’oggettiva impossibilità dievitare la seconda dispersione;- l’ottavo motivo per non aver la CTR tenuto conto della sentenzadella Corte di Giustizia 18 dicembre 2007, in C-314/06, che aveva,invece, ritenuto configurabile la causa di forza maggiore in ordine allosversamento di un oleodotto, determinato da corrosione avente lamedesima natura di quella in giudizio;Numero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022- il nono motivo per non aver la CTR tenuto conto delle plurimedimostrare la diligenza prestata e a ritenere, quindi, imprevedibile losversamento;- il decimo motivo, quale insufficiente motivazione, per non aver laCTR considerato che la stessa Agenzia delle dogane, circa un meseprima dello sversamento in occasione delle ordinarie operazioni dimanutenzione, non aveva rilevato alcuna anomalia;- l’undicesimo motivo per non aver la CTR considerato, sotto ilprofilo della diligenza prestata, la struttura dei silos e le condizioniimmediatamente l’inizio della dispersione;- il dodicesimo motivo, quale insufficiente motivazione, per nonaver la CTR considerato le consulenze di parte depositate in giudizio,che rivelavano l’impossibilità per la società di individuare le cause dellosversamento e della corrosione, avvalorate dalla difficoltà, per gli stessitecnici, di individuare le stesse.6.1.

Il tredicesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c., violazione dell’art. 4 TUA, dovendosi imputare la dispersionedell’alcool a forza maggiore in conformità a quanto deciso dalla Cortedi Giustizia in C-314/06.7.

I motivi che precedono sono suscettibili di esame congiunto, inquanto incentrati sulla questione unitaria della configurabilità dellaforza maggiore in caso di dispersione di prodotto soggetto ad accise aifini del riconoscimento dell’abbuono ex art. 4 TUA, e vanno disattesi.7.1.

La natura di imposta armonizzata dell’accisa in giudizio imponedi prendere le mosse dai principi affermati dalla Corte di Giustizia conla sentenza 18 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] et Rhône(SPMR), in C-314/06.Numero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022La Corte, con riguardo ad una vicenda che aveva visto losversamento di un oleodotto, evento per il quale la società avevachiesto di fruire dell’esenzione ex art. 14, n. 1, dir. n. 92/12/CEE, hachiarito che «la nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilitàassoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali eimprevedibili, indipendenti dall’operatore, le cui conseguenze nonavrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte leprecauzioni del caso» sicché «comporta un elemento oggettivo,relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e unelemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato dipremunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottandomisure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi» (punti 23, 24e 31, ove si precisa che si tratta della stessa nozione di forza maggiore«adottata dalla Corte in altri settori del diritto comunitario»).Ne ha quindi derivato che «Un depositario autorizzato può quindipretendere di beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizionesolo se dimostra l’esistenza di circostanze che sono a lui estranee,anormali e imprevedibili, e le cui conseguenze non avrebbero potutoessere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso»(punto 31), senza che ciò, peraltro, conduca «a imporre unaresponsabilità assoluta» poiché «il presupposto, secondo cui lecircostanze che caratterizzano tali perdite devono essere estranee aldepositario autorizzato, non si limita a circostanze a lui estranee insenso materiale o fisico.

Si deve piuttosto interpretare tale presuppostonel senso che esso concerne circostanze che sembrano sfuggire alcontrollo del depositario autorizzato o situarsi al di fuori dell’ambito disua responsabilità» (punto 33).Chiarisce ulteriormente la portata dei principi, poi, la specificitàdella vicenda che ha riguardato la rottura di oleodotto imputabile ad«un fenomeno di corrosione screpolante sconosciuto all’epoca deiNumero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022fatti», il quale – ha valutato la Corte - può essere considerato comecausa di forza maggiore «se la sua sopravvenienza non abbia potutoessere prevista in alcun modo, tenuto conto dello stato delleconoscenze tecnologiche disponibili a tale epoca e, pertanto, siasfuggita ad ogni possibilità di controllo da parte del depositarioautorizzato» (punto 35).7.2.

Orbene, i principi affermati dalla Corte di Giustizia ben siquanto pretende la ricorrente – ad un esito opposto a quello volutodalla società.Il dato saliente, che emerge inequivoco dallo stesso ricorso e che èstato accertato dai giudici di merito, è che la compromissioneparticolare dei silos non solo non era evento imprevedibile ma, anzi,costituiva fatto noto che si era già realizzato nello stesso depositofiscale ai danni di altro serbatoio di stoccaggio, senza che, ad un similedanno (e alla sua eziologia), fosse stata dedicata, e per lungo tempo,alcuna attenzione o intervento adeguato.Nello stesso ricorso, a pag. 5, infatti, si sottolinea (richiamandol’atto di appello e contestando l’asserito “contraddittoriocomportamento erariale”) che «nell’anno 2005 l’abbuono dell’accisaveniva concesso avendo riscontrato che la corrosione del silos (identicaa quella oggetto del presente contenzioso) si era verificata per causedi “forza maggiore, del tutto imprevedibili, mentre per la dispersioneavvenuta nel 2009 l’abbuono dell’accisa non veniva concesso».La stessa circostanza è poi puntualmente posta in risalto dalla CTRe dalla CTP, la cui motivazione è stata, come su evidenziato, condivisae recepita dal giudice d’appello ed è stata riprodotta nel controricorso.Il giudice di primo grado, infatti, ha posto in risalto che nel 2005«si era verificata la perdita di 8.500 litri anidri di alcol e, nell’occasione,era stata suggerita dall’Agenzia delle dogane l’adozione deiNumero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022provvedimenti per assicurare la perfetta manutenzione dei depositiche, poi, all’evidenza, non è stata effettuata o, comunque, gli interventied i controlli eventualmente eseguiti non si sono rivelati idonei adevitare la fuoriuscita del prodotto», essendovi stata, quindi, la«mancata e tempestiva adozione dei necessari ed idonei provvedimentifinalizzati alla manutenzione dei controlli che la società avrebbe dovutofare anche perché memore degli eventi analoghi e negativi che si eranoverificati in precedenza nello stabilimento».La circostanza, inoltre, è specificamente indicata dalla CTR – pervalutare l’inattendibilità delle consulenze prodotte - che osserva che lasocietà «due o tre anni prima per un caso analogo di dispersione dialcool aveva ottenuto» l’esenzione dall’Ufficio.7.3.

In altri termini, la corrosione del serbatoio e il conseguentesversamento era già avvenuto nel 2005 (allora il silos n. 4, qui il n. 2)ed era stato generato dal medesimo iter causale: si trattava, quindi, diun fatto noto che aveva interessato lo stesso deposito fiscale.A fronte di ciò, la società non aveva operato alcuna specificaindagine per analizzare, compiutamente, quanto era già successo edindividuare le soluzioni necessarie al suo ripetersi, né, in ogni caso,aveva operato alcuna specifica attività (neppure quelle prescritte inquell’occasione dall’Ufficio) per assicurare una idonea manutenzionedei serbatori e prevenire il ripetersi del fenomeno, il cui verificarsi nonsolo non poteva, ormai, ritenersi imprevedibile ma neppure dipendeva– come si è espressa la Corte di Giustizia – da “circostanze chesembrano sfuggire al controllo del depositario autorizzato o situarsi aldi fuori dell’ambito di sua responsabilità”.Giova sottolineare, per quanto è di rilievo, che la sostanziale inerziadella società emerge altresì dalla stessa circostanza dedotta con ilsettimo motivo, in cui si asserisce che, nel 2005, a seguito delprecedente sversamento, a fronte della richiesta rivolta all’AgenziaNumero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022delle dogane di eseguire un intervento preventivo sugli altri treserbatori attigui (compreso il n. 2), non sarebbe stata fornita alcunarisposta, per cui nessuna attività venne effettuata.Anche a prescindere dalla necessità o meno di una esplicitapreventiva autorizzazione per l’espletamento di una tale azione (negatadalla controricorrente), va evidenziato che proprio l’invio di quellarichiesta attesta, da un lato, l’esistenza della piena cognizione dellasocietà sulla necessità di un intervento non meramente ordinario e,dall’altro, che, pur a fronte di una simile consapevolezza, dal luglio2005 in poi e fino allo sversamento del novembre 2008 nessunainiziativa, sul punto, era stata intrapresa dalla Distillerie G. Di LorenzoSrl, che, incomprensibilmente, ha tralasciato ogni utile azione, tantopiù necessaria vuoi per l’evento già occorso, vuoi per le direttiveimpartite dall’Ufficio in relazione a quest’ultimo, vuoi per il pericolo,non meramente ipotetico, che il fenomeno si ripetesse.8.

Da quanto esposto deriva, in primo luogo, l’infondatezza deltredicesimo motivo.8.1.

Le altre doglianze, invece, sono, innanzitutto, inammissibili.Le censure, come già sopra evidenziato al punto 3.2., non sipremurano di attingere la motivazione della sentenza di primo grado,condivisa e recepita dalla CTR e, quindi, parte integrante della stessadecisione d’appello.L’ottavo motivo, inoltre, investe una questione di diritto relativaall’interpretazione dell’art. 4 TUA alla luce dei principi affermati dallaCorte di Giustizia, mentre la doglianza viene dedotta come vizio dimotivazione.Le circostanze dedotte, peraltro, oltre ad esser state oggetto divalutazione come sopra evidenziato, non sono comunque decisive, inquanto inidonee ad incidere sulla obbiettiva non imprevedibilitàdell’evento e sull’inidoneità delle attività svolte.Numero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022Né si può ritenere insufficiente la considerazione delle consulenzedi parte depositate in giudizio, che dal giudice di merito sono statevalutate – in relazione al complesso degli elementi del giudizio –semplicemente inattendibili e inidonee a fondare una giustificazioneesterna dello sversamento.9.

Il quattordicesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 57, comma 1, d.lgs. n.546 del 1992 per aver la CTR ritenuto la perizia depositata in appelloinammissibile in quanto introduttiva di nuovi motivi, avuto riguardo inparticolare alle ragioni dello sversamento, non proposti con il ricorsooriginario.9.1.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.La consulenza ha un rilievo solo valutativo, sicché è precluso che,per il suo tramite, possano essere introdotti nuovi temi d’indagine onuovi fatti costitutivi, estintivi o impeditivi.Tale connotazione (e la sua assenza), peraltro, può emergere solodal raffronto con le deduzioni articolate con l’originario ricorso, di cui,peraltro, è stata omessa la riproduzione nel ricorso per cassazione.La censura, in ogni caso, è inammissibile per carenza di interesse10.

Il quindicesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c., violazione degli artt. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 e 115 c.p.c. pernon aver la CTR considerato il copioso materiale prodotto.10.1.

Il sedicesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c., violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, comma primo, c.p.c. peraver la CTR escluso, pur a fronte della documentazione prodotta, lasussistenza della forza maggiore, così violando i criteri di ripartodell’onere della prova attesa l’assenza di prova contraria da partedell’Ufficio.Numero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/202211.

I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica,sono inammissibili.11.1.

Giova premettere, che, come già evidenziato, i motivi nontengono conto di quanto già sottolineato al punto 3.2., ossia che lamotivazione della sentenza di primo grado è stata condivisa e recepitadalla CTR e, quindi, è parte integrante della stessa decisione d’appello,da cui la carenza di specificità delle doglianze.Inoltre – e in ogni caso – per dedurre la violazione dell’art. 115c.p.c.

«è necessario denunciare che il giudice non abbia posto afondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbiagiudicato in contraddizione con la prescrizione della norma» ossia cheabbia «giudicato o contraddicendo espressamente la regola,dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalleparti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli siariconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio»,mentre «detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanzache il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre»,trattandosi di attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (v.

Cass. n. 11892del 10/06/2016; Sez.

U, n. 20867 del 30/09/2020).Nelle specie, come su rilevato, non vi è stata alcuna omessaconsiderazione della documentazione e le doglianze mirano, in realtà acontestare la valutazione sulle prove operata dal giudice di merito invista di una nuova valutazione, non consentita, in questa sede.Né sussiste, in evidenza, violazione dell’onere della prova, cheincombeva sul contribuente e che la CTR ha ritenuto non soddisfattoper l’inadeguatezza degli elementi forniti.12.

Il diciassettesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5c.p.c., omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo perNumero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022non aver la CTR considerato l’eccezione per cui non poteva in ogni casoritenersi realizzato il presupposto impositivo non essendoconfigurabile, per l’avvenuta dispersione, l’immissione in consumodell’alcool.12.1.

Il diciottesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c., violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992 sulla medesimaeccezione.13.

I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica,sono infondati il secondo, inammissibile il primo.13.1.

La prima doglianza, infatti, viene articolata come vizio dimotivazione ancorché sia denunciata una omessa pronuncia, cheavrebbe dovuto essere fatta valere, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.,come violazione dell’art. 112 c.p.c.13.2.

È dirimente, comunque, che la questione è manifestamenteinfondata.Come osservato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-314/06 sucit., infatti, «non può sostenersi che l’accisa non sarebbe dovuta per iprodotti perduti per il motivo che questi non sono mai stati immessi inconsumo come previsto dall’art. 6, n. 1, della direttiva 92/12 comecondizione di esigibilità dell’imposta.

Infatti, come è stato spiegato alpunto 30 della presente sentenza, gli oli minerali» – ma tale rilievo valeanche per l’alcool - «sono sottoposti ad accisa per il solo fatto della loroproduzione o della loro importazione sul territorio della Comunità e idiritti d’accisa sono, in principio, esigibili anche in caso di ammanchi edi perdite per i quali non è stata concessa un’esenzione dalle autoritàcompetenti.

Ne consegue che l’immissione in consumo non èdeterminante per il venire in essere del debito fiscale» (punto 39).Tali conclusioni sono state ribadite in termini, se possibile, ancorapiù eloquenti nelle successive sentenze 28 gennaio 2016, BP EuropaSE c/ [OSCURATO:PERSONA]Stadt, in C-64/15, e 24 febbraio 2021,Numero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022Silcompa, in C-95/19, punti 47 e 49), che hanno precisato chel'esigibilità dell'accisa non è esclusa in caso di immissione al consumoirregolare, modalità che, anzi, costituisce ipotesi di soddisfacimentodella condizione di esigibilità, restando l'immissione al consumo esclusasolo in caso di distruzione o perdita del prodotto per caso fortuito oforza maggiore, da provare in modo soddisfacente.14.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese, regolate comein dispositivo, sono liquidate per soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese di legittimità a favore dell’Agenzia delle doganee dei monopoli, che liquida in complessive € 7.300,00, oltre speseprenotate a debito.Deciso in Roma, il 7 dicembre 2021Il PresidenteBiagio VirgilioIl Consigliere est.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anni Girelli, con domicilio eletto presso lo studiodel secondo, in [OSCURATO:PERSONA] del Rinascimento, n. 19, giusta procuraspeciale a margine del ricorso e successivo atto di variazione didomicilio;– ricorrente –controAgenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbrian. 68/02/11, depositata il 26 maggio 2011.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienzadel 7 dicembre 2021, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n.176 del 2020, dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso.La società Distillerie G. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso dipagamento emesso dall’Agenzia delle dogane di Perugia, con il qualel’Ufficio, constatata l’avvenuta perdita, nel novembre 2008, persversamento di prodotto alcolico, di proprietà di A.G.E.A., stoccato nelserbatoio n. 2 all’interno del deposito fiscale della contribuente,rigettava l’istanza di abbuono ex art. 4 d.lgs. n. 504 del 1995 eintimava il pagamento della accisa gravante sul prodotto disperso, perun importo di € 165.882,07.Il ricorso era rigettato dalla CTP di Perugia che escludeva chericorressero i presupposti per il riconoscimento dell’esimente dellaforza maggiore. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe.Distillerie G. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione condiciotto motivi. Resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso. Lacontribuente deposita altresì memoria.Nelle more del giudizio la società presentava, ai sensi dell’art. 5 bisd.l. n. 193 del 2016, istanza di definizione agevolata, seguita dallastipula di accordo conciliativo, con cui la società si impegnava a versarel’importo concordato in sette rate annuali.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va dato atto che l’Agenzia delle dogane, connota depositata il 10 giugno 2021, ha comunicato che la procedura didefinizione agevolata ha avuto esito negativo, con risoluzionedell’accordo conciliativo per l’omesso pagamento della rata annuale,chiedendo, quindi, la fissazione dell’udienza di discussione.2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,violazione dell’art. 27, comma 3, lett. b), TUA per non aver la CTRNumero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022ritenuto che il vincolo di destinazione dell’alcool ai soli fini energetici –quale prodotto di proprietà dell’A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni inagricoltura), e, quindi, di alcool “grezzo” non utilizzabile per usialimentari - non comportasse l’esenzione dell’accisa.2.1. Il secondo motivo denuncia, sulla medesima questione, aisensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. omessa motivazione circa un fattocontroverso e decisivo attesa la carenza del percorso argomentativoche ha condotto la CTR al rigetto della doglianza.3. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente perconnessione logica, sono infondati il primo, inammissibile il secondo.3.1. Va escluso, in primo luogo, che la motivazione sia omessa.La CTR, infatti, dopo aver esaminato le ragioni di gravame,esprimendo specifiche considerazioni sulla fondatezza delle questionisollevate dalla contribuente, ha concluso affermando che «vaconfermata la decisione dei giudici di primo grado che è corretta sia sulpiano logico che normativo», così esplicitamente facendo propria, perrelationem, la motivazione resa dalla CTP, che ha assunto rilievointegrativo della stessa motivazione del giudice di secondo grado.3.2. Il motivo, nella specie, pur riproducendo la decisione della CTP,che, sul punto, aveva puntualmente motivato («la censura non hafondamento sia perché l’esame dell’art. 27 – terzo comma – lett. b …consente di affermare che soltanto l’alcol sottoposto a denaturazionepuò godere dell’esenzione mentre l’alcol impiegato per usi energetici èsempre soggetto all’imposizione tributaria anche se con aliquotadell’accisa in misura ridotta …»), non si cura di investire dettamotivazione, né la considera come componente essenziale della stessamotivazione della CTR, né, in ipotesi, lamenta la sua illegittimità sulversante dell’errata applicazione dei principi in tema di motivazione perrelationem, sicché, oltre che infondata, è inammissibile per carenza dispecificità.Numero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/20223.3. Insussistente, invece, è la dedotta violazione di legge.L’art. 27, comma 3, lett. b, TUA, ratione temporis applicabile,prevede: «L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quandosono:… b) denaturati con denaturanti speciali approvatidall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione diprodotti non destinati al consumo umano alimentare».Orbene, questa Corte ha già precisato che l’esenzione in oggettopresuppone che il prodotto deve essere “denaturato” e richiede «unaverifica dell'ufficio finanziario circa la conformità del processo ditrasformazione del prodotto ai requisiti tecnici di cui all'art. 7 del D.M.n. 524 del 1996, nel rispetto sia delle ragioni del fisco che di quelle ditutela della salute nonché della sicurezza delle lavorazioni» (Cass. n.22947 del 26/09/2018), mentre nell’intera articolazione del motivo lacontribuente si è limitata ad affermare che l’alcool era “grezzo”,condizione assai diversa da quella imposta dalla norma.L’esenzione, inoltre, postula – come elemento coessenziale – che ilprodotto alcolico sia “impiegato” nella fabbricazione di prodotti nondestinati al consumo umano e, quindi, assegna rilievo alla effettivautilizzazione del prodotto al di là della sua astratta destinazione,circostanza qui assente (trattandosi di prodotto ancora collocato neldeposito fiscale) e, del resto, neppure dedotta in ricorso.4. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992 pernon aver la CTR rilevato la formazione del giudicato interno perl’omessa impugnazione da parte dell’Agenzia delle dogane dellastatuizione della CTP sull’applicazione dell’aliquota in misura ridotta exartt. 21 e 22 bis TUA per l’alcol impiegato per usi energetici.4.1. Il quarto motivo denuncia, in relazione alla medesimaquestione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., insufficiente motivazioneper essersi la CTR limitata ad affermare che la «tesi è ad avviso diNumero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022questa Commissione Tributaria un po’ suggestiva e si applicasicuramente per problemi e tematiche di natura diversa».4.2. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 22 bis, comma 5, TUA,dovendosi applicare agli alcoli impiegati per usi energetici l’aliquotaridotta ivi prevista.4.3. Il sesto motivo denuncia, sulla medesima questione, ai sensidell’art. 360 n. 5 c.p.c., omessa motivazione circa un fatto controversoe decisivo, non essendo evincibili le ragioni del rigetto della doglianzada parte della CTR.5. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente perconnessione logica, vanno tutti disattesi.5.1. Occorre osservare, in primo luogo, che l’aliquota ridotta per iprodotti energetici di cui all’art. 22 bis TUA è prevista a favore deglioperatori del settore, che debbono essere autorizzati e sono soggettiad una articolata disciplina sia con riguardo all’attività che in ordine aiquantitativi del prodotto che può beneficiare della riduzione.In secondo luogo, l’agevolazione è riconosciuta, anche qui, per iprodotti «impiegati», in funzione, del resto, della esplicita ratio,delineata dalla norma, «di incrementare l'utilizzo di fonti energeticheche determinino un ridotto impatto ambientale».Nella specie, invece, l’alcool si trovava ancora nel deposito fiscaledella contribuente, in una condizione di sospensione d’imposta, inassenza di qualsiasi “impiego”, solo ipotetico ed eventuale.Ne deriva, quindi, che nessuna aliquota ridotta era riconoscibile, dacui il rigetto del quinto motivo.5.2. Va anche esclusa – con riguardo al terzo motivo - l’asseritaviolazione dell’art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992 poiché non sussiste, in sé,una statuizione della CTP favorevole per il contribuente, il cui ricorsoera stato respinto; la statuizione del giudice di primo grado, ribaditaNumero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022dalla CTR, si risolve, dunque, solo nell’affermazione, generica, per cui,per quella tipologia di prodotto, l’agevolazione era suscettibile di esserericonosciuta ove ricorressero - in evidenza – i presupposti di legge.Neppure sussiste, dunque, l’asserito giudicato interno.5.3. Inammissibile poi è il quarto motivo, che denuncia un viziomotivazionale in relazione ad una lamentata violazione di diritto (e, inparticolare, un asserito error in procedendo).5.4. Parimenti inammissibile è il sesto motivo, neppure tenendoconto – come già evidenziato al punto 3.2. – che la motivazione dellaCTP è stata esplicitamente fatta propria, per relationem, dalla CTR,sicché ha assunto rilievo integrativo della stessa motivazione delgiudice di secondo grado.6. I motivi dal settimo al dodicesimo denunciano tutti quanti, aisensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., vizi motivazionali in relazione alla dedottaapplicazione dell’esimente della forza maggiore, per esser losversamento derivato da un evento imprevedibile. In particolare:- il settimo motivo per aver la CTR rigettato l’appello senzaargomentare le ragioni di tale decisione e senza che emergesse ilragionamento logico seguito, omettendo di considerare che, inoccasione dell’omologo precedente sversamento del 2005 su altroserbatoio, la società aveva chiesto all’Agenzia delle doganel’autorizzazione a procedere ad un intervento preventivo, senzaricevere risposta, per cui si era trovata nell’oggettiva impossibilità dievitare la seconda dispersione;- l’ottavo motivo per non aver la CTR tenuto conto della sentenzadella Corte di Giustizia 18 dicembre 2007, in C-314/06, che aveva,invece, ritenuto configurabile la causa di forza maggiore in ordine allosversamento di un oleodotto, determinato da corrosione avente lamedesima natura di quella in giudizio;Numero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022- il nono motivo per non aver la CTR tenuto conto delle plurimedimostrare la diligenza prestata e a ritenere, quindi, imprevedibile losversamento;- il decimo motivo, quale insufficiente motivazione, per non aver laCTR considerato che la stessa Agenzia delle dogane, circa un meseprima dello sversamento in occasione delle ordinarie operazioni dimanutenzione, non aveva rilevato alcuna anomalia;- l’undicesimo motivo per non aver la CTR considerato, sotto ilprofilo della diligenza prestata, la struttura dei silos e le condizioniimmediatamente l’inizio della dispersione;- il dodicesimo motivo, quale insufficiente motivazione, per nonaver la CTR considerato le consulenze di parte depositate in giudizio,che rivelavano l’impossibilità per la società di individuare le cause dellosversamento e della corrosione, avvalorate dalla difficoltà, per gli stessitecnici, di individuare le stesse.6.1. Il tredicesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c., violazione dell’art. 4 TUA, dovendosi imputare la dispersionedell’alcool a forza maggiore in conformità a quanto deciso dalla Cortedi Giustizia in C-314/06.7. I motivi che precedono sono suscettibili di esame congiunto, inquanto incentrati sulla questione unitaria della configurabilità dellaforza maggiore in caso di dispersione di prodotto soggetto ad accise aifini del riconoscimento dell’abbuono ex art. 4 TUA, e vanno disattesi.7.1. La natura di imposta armonizzata dell’accisa in giudizio imponedi prendere le mosse dai principi affermati dalla Corte di Giustizia conla sentenza 18 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] et Rhône(SPMR), in C-314/06.Numero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022La Corte, con riguardo ad una vicenda che aveva visto losversamento di un oleodotto, evento per il quale la società avevachiesto di fruire dell’esenzione ex art. 14, n. 1, dir. n. 92/12/CEE, hachiarito che «la nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilitàassoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali eimprevedibili, indipendenti dall’operatore, le cui conseguenze nonavrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte leprecauzioni del caso» sicché «comporta un elemento oggettivo,relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e unelemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato dipremunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottandomisure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi» (punti 23, 24e 31, ove si precisa che si tratta della stessa nozione di forza maggiore«adottata dalla Corte in altri settori del diritto comunitario»).Ne ha quindi derivato che «Un depositario autorizzato può quindipretendere di beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizionesolo se dimostra l’esistenza di circostanze che sono a lui estranee,anormali e imprevedibili, e le cui conseguenze non avrebbero potutoessere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso»(punto 31), senza che ciò, peraltro, conduca «a imporre unaresponsabilità assoluta» poiché «il presupposto, secondo cui lecircostanze che caratterizzano tali perdite devono essere estranee aldepositario autorizzato, non si limita a circostanze a lui estranee insenso materiale o fisico. Si deve piuttosto interpretare tale presuppostonel senso che esso concerne circostanze che sembrano sfuggire alcontrollo del depositario autorizzato o situarsi al di fuori dell’ambito disua responsabilità» (punto 33).Chiarisce ulteriormente la portata dei principi, poi, la specificitàdella vicenda che ha riguardato la rottura di oleodotto imputabile ad«un fenomeno di corrosione screpolante sconosciuto all’epoca deiNumero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022fatti», il quale – ha valutato la Corte - può essere considerato comecausa di forza maggiore «se la sua sopravvenienza non abbia potutoessere prevista in alcun modo, tenuto conto dello stato delleconoscenze tecnologiche disponibili a tale epoca e, pertanto, siasfuggita ad ogni possibilità di controllo da parte del depositarioautorizzato» (punto 35).7.2. Orbene, i principi affermati dalla Corte di Giustizia ben siquanto pretende la ricorrente – ad un esito opposto a quello volutodalla società.Il dato saliente, che emerge inequivoco dallo stesso ricorso e che èstato accertato dai giudici di merito, è che la compromissioneparticolare dei silos non solo non era evento imprevedibile ma, anzi,costituiva fatto noto che si era già realizzato nello stesso depositofiscale ai danni di altro serbatoio di stoccaggio, senza che, ad un similedanno (e alla sua eziologia), fosse stata dedicata, e per lungo tempo,alcuna attenzione o intervento adeguato.Nello stesso ricorso, a pag. 5, infatti, si sottolinea (richiamandol’atto di appello e contestando l’asserito “contraddittoriocomportamento erariale”) che «nell’anno 2005 l’abbuono dell’accisaveniva concesso avendo riscontrato che la corrosione del silos (identicaa quella oggetto del presente contenzioso) si era verificata per causedi “forza maggiore, del tutto imprevedibili, mentre per la dispersioneavvenuta nel 2009 l’abbuono dell’accisa non veniva concesso».La stessa circostanza è poi puntualmente posta in risalto dalla CTRe dalla CTP, la cui motivazione è stata, come su evidenziato, condivisae recepita dal giudice d’appello ed è stata riprodotta nel controricorso.Il giudice di primo grado, infatti, ha posto in risalto che nel 2005«si era verificata la perdita di 8.500 litri anidri di alcol e, nell’occasione,era stata suggerita dall’Agenzia delle dogane l’adozione deiNumero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022provvedimenti per assicurare la perfetta manutenzione dei depositiche, poi, all’evidenza, non è stata effettuata o, comunque, gli interventied i controlli eventualmente eseguiti non si sono rivelati idonei adevitare la fuoriuscita del prodotto», essendovi stata, quindi, la«mancata e tempestiva adozione dei necessari ed idonei provvedimentifinalizzati alla manutenzione dei controlli che la società avrebbe dovutofare anche perché memore degli eventi analoghi e negativi che si eranoverificati in precedenza nello stabilimento».La circostanza, inoltre, è specificamente indicata dalla CTR – pervalutare l’inattendibilità delle consulenze prodotte - che osserva che lasocietà «due o tre anni prima per un caso analogo di dispersione dialcool aveva ottenuto» l’esenzione dall’Ufficio.7.3. In altri termini, la corrosione del serbatoio e il conseguentesversamento era già avvenuto nel 2005 (allora il silos n. 4, qui il n. 2)ed era stato generato dal medesimo iter causale: si trattava, quindi, diun fatto noto che aveva interessato lo stesso deposito fiscale.A fronte di ciò, la società non aveva operato alcuna specificaindagine per analizzare, compiutamente, quanto era già successo edindividuare le soluzioni necessarie al suo ripetersi, né, in ogni caso,aveva operato alcuna specifica attività (neppure quelle prescritte inquell’occasione dall’Ufficio) per assicurare una idonea manutenzionedei serbatori e prevenire il ripetersi del fenomeno, il cui verificarsi nonsolo non poteva, ormai, ritenersi imprevedibile ma neppure dipendeva– come si è espressa la Corte di Giustizia – da “circostanze chesembrano sfuggire al controllo del depositario autorizzato o situarsi aldi fuori dell’ambito di sua responsabilità”.Giova sottolineare, per quanto è di rilievo, che la sostanziale inerziadella società emerge altresì dalla stessa circostanza dedotta con ilsettimo motivo, in cui si asserisce che, nel 2005, a seguito delprecedente sversamento, a fronte della richiesta rivolta all’AgenziaNumero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022delle dogane di eseguire un intervento preventivo sugli altri treserbatori attigui (compreso il n. 2), non sarebbe stata fornita alcunarisposta, per cui nessuna attività venne effettuata.Anche a prescindere dalla necessità o meno di una esplicitapreventiva autorizzazione per l’espletamento di una tale azione (negatadalla controricorrente), va evidenziato che proprio l’invio di quellarichiesta attesta, da un lato, l’esistenza della piena cognizione dellasocietà sulla necessità di un intervento non meramente ordinario e,dall’altro, che, pur a fronte di una simile consapevolezza, dal luglio2005 in poi e fino allo sversamento del novembre 2008 nessunainiziativa, sul punto, era stata intrapresa dalla Distillerie G. Di LorenzoSrl, che, incomprensibilmente, ha tralasciato ogni utile azione, tantopiù necessaria vuoi per l’evento già occorso, vuoi per le direttiveimpartite dall’Ufficio in relazione a quest’ultimo, vuoi per il pericolo,non meramente ipotetico, che il fenomeno si ripetesse.8. Da quanto esposto deriva, in primo luogo, l’infondatezza deltredicesimo motivo.8.1. Le altre doglianze, invece, sono, innanzitutto, inammissibili.Le censure, come già sopra evidenziato al punto 3.2., non sipremurano di attingere la motivazione della sentenza di primo grado,condivisa e recepita dalla CTR e, quindi, parte integrante della stessadecisione d’appello.L’ottavo motivo, inoltre, investe una questione di diritto relativaall’interpretazione dell’art. 4 TUA alla luce dei principi affermati dallaCorte di Giustizia, mentre la doglianza viene dedotta come vizio dimotivazione.Le circostanze dedotte, peraltro, oltre ad esser state oggetto divalutazione come sopra evidenziato, non sono comunque decisive, inquanto inidonee ad incidere sulla obbiettiva non imprevedibilitàdell’evento e sull’inidoneità delle attività svolte.Numero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022Né si può ritenere insufficiente la considerazione delle consulenzedi parte depositate in giudizio, che dal giudice di merito sono statevalutate – in relazione al complesso degli elementi del giudizio –semplicemente inattendibili e inidonee a fondare una giustificazioneesterna dello sversamento.9. Il quattordicesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 57, comma 1, d.lgs. n.546 del 1992 per aver la CTR ritenuto la perizia depositata in appelloinammissibile in quanto introduttiva di nuovi motivi, avuto riguardo inparticolare alle ragioni dello sversamento, non proposti con il ricorsooriginario.9.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.La consulenza ha un rilievo solo valutativo, sicché è precluso che,per il suo tramite, possano essere introdotti nuovi temi d’indagine onuovi fatti costitutivi, estintivi o impeditivi.Tale connotazione (e la sua assenza), peraltro, può emergere solodal raffronto con le deduzioni articolate con l’originario ricorso, di cui,peraltro, è stata omessa la riproduzione nel ricorso per cassazione.La censura, in ogni caso, è inammissibile per carenza di interesse10. Il quindicesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c., violazione degli artt. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 e 115 c.p.c. pernon aver la CTR considerato il copioso materiale prodotto.10.1. Il sedicesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c., violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, comma primo, c.p.c. peraver la CTR escluso, pur a fronte della documentazione prodotta, lasussistenza della forza maggiore, così violando i criteri di ripartodell’onere della prova attesa l’assenza di prova contraria da partedell’Ufficio.Numero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/202211. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica,sono inammissibili.11.1. Giova premettere, che, come già evidenziato, i motivi nontengono conto di quanto già sottolineato al punto 3.2., ossia che lamotivazione della sentenza di primo grado è stata condivisa e recepitadalla CTR e, quindi, è parte integrante della stessa decisione d’appello,da cui la carenza di specificità delle doglianze.Inoltre – e in ogni caso – per dedurre la violazione dell’art. 115c.p.c. «è necessario denunciare che il giudice non abbia posto afondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbiagiudicato in contraddizione con la prescrizione della norma» ossia cheabbia «giudicato o contraddicendo espressamente la regola,dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalleparti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli siariconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio»,mentre «detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanzache il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre»,trattandosi di attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (v. Cass. n. 11892del 10/06/2016; Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020).Nelle specie, come su rilevato, non vi è stata alcuna omessaconsiderazione della documentazione e le doglianze mirano, in realtà acontestare la valutazione sulle prove operata dal giudice di merito invista di una nuova valutazione, non consentita, in questa sede.Né sussiste, in evidenza, violazione dell’onere della prova, cheincombeva sul contribuente e che la CTR ha ritenuto non soddisfattoper l’inadeguatezza degli elementi forniti.12. Il diciassettesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5c.p.c., omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo perNumero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022non aver la CTR considerato l’eccezione per cui non poteva in ogni casoritenersi realizzato il presupposto impositivo non essendoconfigurabile, per l’avvenuta dispersione, l’immissione in consumodell’alcool.12.1. Il diciottesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c., violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992 sulla medesimaeccezione.13. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica,sono infondati il secondo, inammissibile il primo.13.1. La prima doglianza, infatti, viene articolata come vizio dimotivazione ancorché sia denunciata una omessa pronuncia, cheavrebbe dovuto essere fatta valere, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.,come violazione dell’art. 112 c.p.c.13.2. È dirimente, comunque, che la questione è manifestamenteinfondata.Come osservato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-314/06 sucit., infatti, «non può sostenersi che l’accisa non sarebbe dovuta per iprodotti perduti per il motivo che questi non sono mai stati immessi inconsumo come previsto dall’art. 6, n. 1, della direttiva 92/12 comecondizione di esigibilità dell’imposta. Infatti, come è stato spiegato alpunto 30 della presente sentenza, gli oli minerali» – ma tale rilievo valeanche per l’alcool - «sono sottoposti ad accisa per il solo fatto della loroproduzione o della loro importazione sul territorio della Comunità e idiritti d’accisa sono, in principio, esigibili anche in caso di ammanchi edi perdite per i quali non è stata concessa un’esenzione dalle autoritàcompetenti. Ne consegue che l’immissione in consumo non èdeterminante per il venire in essere del debito fiscale» (punto 39).Tali conclusioni sono state ribadite in termini, se possibile, ancorapiù eloquenti nelle successive sentenze 28 gennaio 2016, BP EuropaSE c/ [OSCURATO:PERSONA]Stadt, in C-64/15, e 24 febbraio 2021,Numero registro generale 23073/2011Numero sezionale 855/2021Numero di raccolta generale 8338/2022Data pubblicazione 15/03/2022Silcompa, in C-95/19, punti 47 e 49), che hanno precisato chel'esigibilità dell'accisa non è esclusa in caso di immissione al consumoirregolare, modalità che, anzi, costituisce ipotesi di soddisfacimentodella condizione di esigibilità, restando l'immissione al consumo esclusasolo in caso di distruzione o perdita del prodotto per caso fortuito oforza maggiore, da provare in modo soddisfacente.14. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese, regolate comein dispositivo, sono liquidate per soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese di legittimità a favore dell’Agenzia delle doganee dei monopoli, che liquida in complessive € 7.300,00, oltre speseprenotate a debito.Deciso in Roma, il 7 dicembre 2021Il PresidenteBiagio VirgilioIl Consigliere est.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08338/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris