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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 33315/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2026 del Tribunale di sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza inepigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza diconcessione della misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15marzo 1991, n. 82;ritenuto che il ricorso e la successiva memoria denunciano violazione dilegge e vizio di motivazione in ragione dell’omessa/inadeguata valutazione dielementi favorevoli al condannato, quali il parere dell’equipe carceraria, ilcompletato percorso di revisione critica e ravvedimento, l’importanza dellacollaborazione con la giustizia, l’assenza di più recenti denunce, il ripudio dellepregresse condotte devianti e la recisione di qualunque collegamento conambienti criminali, il contegno tenuto in costanza degli arresti domiciliari,l’attaccamento al contesto familiare, il parere favorevole espresso dalla DirezioneNazionale [OSCURATO:PERSONA] su istanza proposta quattro anni prima;ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma, pur dando attodell’importanza della collaborazione, della recisione dei pregressi collegamenticriminali, del comportamento regolare del detenuto e del percorso carcerarioconnotato dalla fruizione di permessi premio, ha ritenuto necessario, inconformità al più recente parere contrario della [OSCURATO:PERSONA],un ulteriore periodo di osservazione in ambito intramurario, in ragionedell’allarmante biografia criminale e dell’elevatissima gravità dei fatti, commessidal condannato anche in tempi non risalenti, tra cui il delitto di associazione ditipo mafioso, consumato sino al 2022, nonché omicidi e numerosi altri reati, per iquali Della [OSCURATO:PERSONA] sta espiando una lunga pena detentiva, con fine pena al 30aprile 2050;considerato che la decisione, fondata su argomentazioni congrue e immunida profili di illogicità, è conforme al principio di gradualitànell'accesso alle misurealternative, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nella materia, valevoleanche per i collaboratori di giustizia (cfr. Sez. 5, n. 637 del 23/10/2024, dep.2025, Comito, Rv. 287407 - 01), secondo cui «in tema di concessione di misurealternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando sianoemersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamenteritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altriesperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsialle prescrizioni da imporre» (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 –01);ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso, manifestamente infondato erivolto a sollecitare una non consentita rivalutazione nel merito del giudizio circala ricorrenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa,correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza, deve essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di unasomma alla cassa delle ammende, determinabile equitativamente in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 del Tribunale di sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza inepigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza diconcessione della misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15marzo 1991, n. 82;ritenuto che il ricorso e la successiva memoria denunciano violazione dilegge e vizio di motivazione in ragione dell’omessa/inadeguata valutazione dielementi favorevoli al condannato, quali il parere dell’equipe carceraria, ilcompletato percorso di revisione critica e ravvedimento, l’importanza dellacollaborazione con la giustizia, l’assenza di più recenti denunce, il ripudio dellepregresse condotte devianti e la recisione di qualunque collegamento conambienti criminali, il contegno tenuto in costanza degli arresti domiciliari,l’attaccamento al contesto familiare, il parere favorevole espresso dalla DirezioneNazionale [OSCURATO:PERSONA] su istanza proposta quattro anni prima;ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma, pur dando attodell’importanza della collaborazione, della recisione dei pregressi collegamenticriminali, del comportamento regolare del detenuto e del percorso carcerarioconnotato dalla fruizione di permessi premio, ha ritenuto necessario, inconformità al più recente parere contrario della [OSCURATO:PERSONA],un ulteriore periodo di osservazione in ambito intramurario, in ragionedell’allarmante biografia criminale e dell’elevatissima gravità dei fatti, commessidal condannato anche in tempi non risalenti, tra cui il delitto di associazione ditipo mafioso, consumato sino al 2022, nonché omicidi e numerosi altri reati, per iquali Della [OSCURATO:PERSONA] sta espiando una lunga pena detentiva, con fine pena al 30aprile 2050;considerato che la decisione, fondata su argomentazioni congrue e immunida profili di illogicità, è conforme al principio di gradualitànell'accesso alle misurealternative, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nella materia, valevoleanche per i collaboratori di giustizia (cfr. Sez. 5, n. 637 del 23/10/2024, dep.2025, Comito, Rv. 287407 - 01), secondo cui «in tema di concessione di misurealternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando sianoemersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamenteritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altriesperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsialle prescrizioni da imporre» (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 –01);ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso, manifestamente infondato erivolto a sollecitare una non consentita rivalutazione nel merito del giudizio circala ricorrenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa,correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza, deve essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di unasomma alla cassa delle ammende, determinabile equitativamente in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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