CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 48535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 23.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo siculo, in data 20.1.2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa con il beneficio della sospensione condizionata alla prestazione di attività di L.P.U. non retribuita per la durata di mesi 4 in favore di un Ente da individuare in accordo con il competente ufficio UEPE presso i cui uffici aveva onerato l'imputato di recarsi entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; 2. ricorre per cassazione il difensore del Picciotto deducendo: 2.1 vizio di motivazione e violazione di legge processuale: rileva che la Corte di Appello, dopo aver disposto la rinnovazione del dibattimento con l'escussione della persona offesa, ha proceduto alla acquisizione della querela ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. stante la sua sopravvenuta irreperibilità; segnala, quindi, la illegittimità della decisione dal momento che la stessa difesa aveva sollecitato la Corte ad estendere le ricerche oltre i luoghi di cui all'art. 159 cod. proc. pen. e, in particolare, nel luogo di nascita della Schollberg, di nazionalità argentina, risultando peraltro priva di riscontro l'affermazione secondo cui non era stato possibile conoscere l'attuale domicilio estero della donna; osserva che, in tal modo, la Corte ha violato le norme anche di rango costituzionale e codicistiche dettate a tutela del diritto alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti; sottolinea, pertanto, l'obbligo del giudice di fare tutto quanto in suo potere per reperire il dichiarante anche avvalendosi della rogatoria internazionale che può avere ad oggetto qualsiasi atto processuale; evidenzia che, in ogni caso, la irreperibilità non deve comunque essere il frutto di una libera scelta del dichiarante e richiama il divieto di fondare la condanna sulle dichiarazioni di colui che si sia sempre sottratto al contraddittorio; segnala che la Corte aveva ritenuto indispensabile l'escussione della persona offesa e la riapertura dell'istruttoria dibattimentale per poi omettere di far luogo alle ricerche necessarie ed acquisirne le precedenti dichiarazioni; 2.2 declaratoria di estinzione del reato: rileva che, dalla data di consumazione del reato, sono decorsi i termini massimi di cui all'art. 161 cod. pen.; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131bis cod. pen.: rileva che le peculiari modalità della condotta e la sua evidente occasionalità, in una con il modesto disvalore della vicenda consentivano una valutazione di non punibilità ai sensi dell'art. 131bis cod. pen.; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata: rileva l'infondatezza del primo e del secondo motivo di appello evidenziando, tuttavia, che il reato era già prescritto al momento della adozione della sentenza di appello; 4. la difesa del Picciotto ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per esser il reato prescritto. 1. La condotta delittuosa è stata infatti contestata con riferimento alla data del 22.2.2011 (ancorché, va pur detto, il furto è stato denunciato il 20.10.2003 e, dalla stessa ricostruzione operata nelle due sentenze di merito, sia agevole ricavare che quella indicata nella epigrafe è la data di "accertamento" del reato e non di materiale ricezione del bene di provenienza furtiva) sicché, tenuto conto della assenza di causa di sospensione, il reato era prescritto già in data 22.2.2021, antecedente la data della sentenza di appello; né, a ben guardare, era applicabile la sospensione del termine disposta con il DL 18 del 2020: le SS.UU. di questa Corte, come è noto, hanno chiarito che la sospensione per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 5292 del 26/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280432 - 02, in cui la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia). 2. Ad ogni modo, il reato sarebbe prescritto alla data odierna stante il carattere non manifestamente infondato del primo motivo del ricorso: dalle due sentenze di merito risulta, infatti, che nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale aveva acquisito il verbale di denuncia sporta dalla persona offesa in quanto costei era risultata ormai non più rintracciabile. La Corte di Appello, dal canto suo, aveva ciò non di meno ravvisato la esigenza di sentire direttamente la Schlossberg di cui aveva disposto la citazione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. (che, come è noto, al terzo comma consente al giudice di appello di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale "... se ... la ritiene assolutamente indispensabile"). Se non ché, nemmeno nel corso del giudizio di appello era stato possibile reperire la persona offesa per cui la Corte territoriale - che pure aveva ritenuto assolutamente indispensabile avere la presenza della persona offesa per sentirla in aula - ha revocato l'ordinanza con cui ne aveva disposto la citazione ed ha ritenuto pienamente utilizzabile, ai fini della decisione, il verbale già acquisito dal Tribunale ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.. Non si tratta, tanto, di vagliare i presupposti per la legittima acquisizione di atti formati nel corso delle indagini preliminari quanto di rilevare un profilo di intrinseca contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata che non aveva stimato sufficiente il quadro istruttorio formatosi nel corso del giudizio di primo grado e, per questa ragione, aveva disposto per la escussione della persona offesa, salvo poi prendere atto della sua irreperibilità e considerare comunque sufficienti gli elementi già acquisiti in primo grado per confermare la sentenza del Tribunale. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata pe