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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16008/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso con cui si rivolgono censure alla parte della decisione che ha ritenuto / attendibile la versione della persona offesa accusata falsamente di furto/ è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, dopo aver ripercorso analiticamente il contenuto delle puntuali e precise dichiarazioni e confrontate le stesse con le altre risultanze probatorie, dato conto, con motivazione completa e priva di lacune, delle ragioni della loro genuinità là dove evidenziavano che la somma di denaro fosse stata sottratta alla donna e che l'affermazione del ricorrente di essere il titolare della stessa si rivelava falsa (pag. 11 sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso con cui si rivolgono censure alla parte della decisione che ha ritenuto / attendibile la versione della persona offesa accusata falsamente di furto/ è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, dopo aver ripercorso analiticamente il contenuto delle puntuali e precise dichiarazioni e confrontate le stesse con le altre risultanze probatorie, dato conto, con motivazione completa e priva di lacune, delle ragioni della loro genuinità là dove evidenziavano che la somma di denaro fosse stata sottratta alla donna e che l'affermazione del ricorrente di essere il titolare della stessa si rivelava falsa (pag. 11 sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/0
Sentenza Cassazione n. 16008/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris