CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 14554/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2056/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3850/20 18 del 6/6/2018. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. –[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione (con quattro mo- tivi)nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Urso per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma di riforma della sentenza di primo grado in una causa concernente la restituzione somme versate nel corso dello svolgi- mento di trattative precontrattuali per la compravendita di immobile. 2. – Il ricorrente ha depositato atto del 23/2/2024 di rinuncia al ricorso in cassazione, cui ha fatto seguito il deposito dell’adesione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da partedel controricorrente. 2di 2 – 205 6/2019 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 3. -Ne segue l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, senza provvedimento sulle spese, precluso dall'adesione dellacontroparte. Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo (ex art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002) della parte impugnante non vittoriosa di ver- sare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della propo- sizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così dec