CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22203/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2762-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, nonché alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , unitamente ai quali è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 222, presso lo STUDIO dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6782/09/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 12/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S . C . A . R . L . impugnò, innanzi alla C.T.P. di Salerno, il provvedimento con cui il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rideterminò, a seguito della richiesta di agevolazione avanzata dalla contribuente ex art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000, per € 590.556,99, corrispondenti a 2.757.293 litri di carburante consumati nel terzo trimestre 2 017 per l’attività di autotrasporto merci per conto terzi, in € 95.801,21 il contributo ad essa spettante, per un consumo di gasolio pari a 447.293 litri; che l’adita C.T.P., accolse parzialmente il ricorso – rideterminando i litri consumati dalla contribuente in 1.250.000 - con sentenza n. 2831/2018, avverso la quale tanto la [OSCURATO:PERSONA] , quanto l’ AGENZIA DELLE DOGANE proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno che, con sentenza n. 6782, depositata il 12/09/2019 accolse il primo e dichiarò inammissibile il secondo, ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – l’impugnato provvedimento privo di motivazione, con precipuo riferimento al “procedimento di calcolo per determinare i litri di gasolio consumati così come accertati in litri 447.293” (cfr. sentenza impugnata, penultima p. cpv.); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; si è costituita con controricorsola [OSCURATO:PERSONA] S . C . A . R . L .; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “violazione artt 334 cpc, 23, 54 dlgs 546.92” (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello incidentale proposto da essa AGENZIA con riferimento alla dedotta non impugnabilità dell’atto censurato dalla [OSCURATO:PERSONA] laddove, al contrario, “nel rito tributario, l’appellato che costituendosi tardivamente spicca appello incidentale, propone appello incidentale tardivo, ammissibile se lo è quello principale” (cfr. ivi); che il motivo è infondato; che nel processo tributario, l'appello incidentale tardivo (tale essendo quello proposto allorché sia decorso per la parte il termine per impugnare in via principale e non anche quello proposto dalla parte appellata oltre il termine alla stessa assegnato per la tempestiva costituzione) è disciplinato - stante il rinvio operato dall'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 - dall'art. 334 cod. proc. civ., con la conseguenza che la verifica della sua tempestività (ed ammissibilità) è limitata al rispetto delle condizioni e dei termini derivanti dal combinato disposto degli artt. 23 e 54 del detto decreto (arg. da Cass., Sez. 5, 21.9.2021, n. 25454, Rv. 662168-01): ciò implica – in ultima analisi - che, ai fini della relativa ammissibilità, il gravame incidentale tardivo va comunque proposto a mezzo del (tempestivo) deposito delle controdeduzioni in appello nei sessanta giorni dalla notifica del ricorso contenente il gravame principale (cfr. gli artt. 23, comma 1 e 54, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992); che, nella specie, l’impugnata decisione chiarisce che tali termini e forme non furono rispettati (cfr. l’ultima p., terzultimo cpv., della motivazione della sentenza impugnata) e, dalla medesima collazione del motivo di ricorso, appare in realtà incontroverso che la costituzione dell’ AGENZIA in grado di appello avvenne oltre, cioè, i termini di cui si è detto supra, tant’è che su tale circostanza la difesa erariale costruisce la propria difesa, affermando che “nel rito tributario, l’appellato che costituendosi tardivamente spicca appello incidentale, propone appello incidentale tardivo, ammissibile se lo è quello principale”; che quanto precede determina, peraltro, l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “inammissibilità del ricorso art. 18 dlgs 546.92” (cfr. ricorso, p. 10), per non essere l’attestato n. 23175 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilasciato alla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di dichiarazione da questa resa ALL ’ AGENZIA DELLE DOGANE ex art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000, autonomamente impugnabile, posto che la parte rimasta – come nella specie - parzialmente soccombente in relazione ad una eccezione (nella specie, di inammissibilità dell’originario ricorso) di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale (dichiarato, come detto, inammissibile dalla C.T.R.), pena il formarsi del giudicato sul rigetto (anche implicito) della stessa (arg. da Cass., Sez. 1, 6.4.2021, n. 9265, Rv. 661062-01); che con il terzo motivo la difesa di parte ricorrentesi duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) della “omessa percezione di fatto decisivo” (cfr. ricorso, p. 10), per non avere la C.T.R. “percepito e preso in esame” il p.v.c. sotteso all’attestato poi rilasciato alla contribuente, notificato telematicamente alla [OSCURATO:PERSONA] in pari data rispetto a quest’ultimo (e, dunque conosciuto dalla contribuente né bisognoso di richiamo specifico nella motivazione dell’attestato per cui è causa), contenente le indicazioni sulla cui base sono stati poi (a) determinati i litri di gasolio consumati e, conseguentemente, (b) riconosciuto il credito da usare in compensazione; che con il quinto motivo la difesa erariale lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) l’“omessa percezione di un fatto decisivo” (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. erroneamente escluso, anzitutto, la rilevabilità, dal p.v.c. sotteso all’attestato poi rilasciato in favore della contribuente, dei dati necessari a determinare i litri di gasolio consumati e, quindi, la conoscibilità del procedimento attraverso cui l’Ufficio ha proceduto al calcolo del credito poi riconosciuto in favore della contribuente, da usare in compensazione; che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identit à delle questioni agli stessi sottese –sono, in parte inammissibili, in parte infondati; che, premesso che l'errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova è censurabile in sede di legittimità solo in caso di avvenuta utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove che non esistono nel processo (ovvero che abbiano un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito) e che, tuttavia, sostengono illegittimamente la decisione assunta (non già in base a una motivazione viziata, bensì) in violazione di un parametro di fonte legislativa (Cass., Sez. 3, 21.12.2022, n. 37382, Rv. 666679-02) – ciò che, invero, non ricorre nel caso di specie – ed in disparte l’inammissibilità del vizio motivazionale, ove strutturato – co me nella specie - con riferimento alla lettura che dei documenti ha fornito il giudice di merito, è comunque sufficiente osservare come la C.T.R. (contrariamente a quanto sostenuto dall’ AGENZIA ricorrente) ha tenuto conto del p.v.c. in questione e si è confrontata espressamente con il relativo contenuto, ritenendolo inidoneo a sorreggere – sia pure per relationem - la motivazione dell’attestato rilasciato alla contribuente, “non risulta[ndo] nella maniera più assoluta il procedimento di calcolo per determinare i litri di gasolio consumati così come accertati in litri 447.293. Tale quantitativo non è determinabile neanche rettificando il carico giornaliero delle doppie forniture come è detto a pagina 15 del p.v.c.” (cfr. penultima p. della motivazione, cpv.); che quanto precede implica, altresì, il rigetto del sesto motivo, con cui la parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) genericamente “132 cpc”, dolendosi, in sostanza della motivazione “alogica” con cui la C.T.R. si sarebbe discostata dalla rideterminazione dell’ammontare dei litri consumati (pari ad 1.250.000) operata dalla C.T.P.: ed infatti, i giudici di appello hanno, al contrario , chiarito che, pur volendo seguire “il giudice di prime cure[che] siè sforzato di recuperare l’atto impugnato ritenendo presunto un carico giornaliero di gasolio nel limite della capacità di stoccaggio per il numero di giorni di carico così come risultanti dalla ricostruzione dell’ufficio” (cfr. penultima p. della motivazione, secondo cpv.), cionondimeno i litri ascrivibili alla contribuente sarebbero – per l’appunto - 1.250.000 e non 447.293 (come invece indicato nell’atto impugnato), con la conseguenza che, come detto supra, “Tale quantitativo non è determinabile neanche rettificando il carico giornaliero delle doppie forniture come è detto a pagina 15 del p.v.c.” (cfr. penultima p. della motivazione, cpv.). Sicché, in ultima analisi, il provvedimento impugnato – prosegue la C.T.R. - risulta carente sotto il profilo motivazionale, posto che “l’ufficio deve fornire al contribuente la possibilità di contestare l’an ed il quantum dell’atto” (rispetto, ovviamente, ai 447.293 litri come rideterminati dal provvedimento impugnato e non al diverso quantitativo – pari a Litri 1.250.000 – calcolato dalla C.T.P.) - altra sarebbe stata, invero, la questione, ove la parte ricorrente si fosse doluta dell’erroneità della statuizione assunta dalla C.T.R., per potere il beneficio fiscale da riconoscere in favore della contribuente essere rideterminato in sede giudiziaria: essa, tuttavia, non è stata veicolata innanzi a questa Corte; che con il quarto motivo la difesa della parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione artt 3, 4 dpr 277.00 e 75 dpr 445.00” (cfr. ricorso, p. 11) per essere la motivazione della C.T.R. “carente” (cfr. ivi, terzo cpv del motivo) in relazione alla questione, posta dall’“Ufficio nelle proprie controdeduzioni”, relativa alla decadenza della contribuente dal riconoscimento di qualsivoglia agevolazione, a cagione della non veridicità della dichiarazione di consumo resa; che il motivo è inammissibile; che, premesso che non è chiaro se parte ricorrente lamenti una violazione di legge, un’omissione di pronunzia o un vizio di insufficienza motivazionale (quest’ultimo, peraltro, non più denunziabile innanzi a questa Corte. Cfr. Cass., Sez. 2, 13.8.2018, n. 20721, Rv. 650018-02), osserva il Collegio come la censura veicoli, in realtà, una questione del tutto nuova, della quale non solo non v’è traccia nella decisione impugnata, ma neppure è indicato dove e come fu proposta nei precedenti gradi di lite (certamente essendo insufficiente all’uopo il generico richiamo alle “proprie controdeduzioni”): ed infatti, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettatequestioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio dispecificità, anche indicare in quale atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investirequestioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., Sez. 2, 9.8.2018, n. 20694, Rv. 650009-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna dell’ AGENZIA DELLE DOGANE , in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S . C . A . R . L .delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dell’ AVV . [OSCURATO:PERSONA] , d ichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ. (cfr. ult. p. del controricorso); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’ AGENZIA DELLE DOGANE , in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S . C . A . R . L . delle sp ese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 200,00 (duecento/0