CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16230/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avv. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GiglioliValle n. 10ricorrentecontroAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale èdomiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;controricorrenteavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, n.660/21 depositata in data 7.6.21.Numero registro generale 31575/2021Numero sezionale 3930/2026Numero di raccolta generale 16230/2026Data pubblicazione 25/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Gennaro1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato, innanzi alla CommissioneProvinciale di Pesaro, l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dallaAgenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale avevaqualificato come spese di rappresentanza e non come costi di pubblicità quelliriguardanti l’attività di pubblicizzazione del marchio e dei prodotti della societàTessitura [OSCURATO:SOCIETA].. a cui la società CP [OSCURATO:SOCIETA] si era obbligata in forza dicontratto di “abbinamento pubblicitario” sottoscritto 7 gennaio 2009: la societàCp [OSCURATO:SOCIETA]., a fronte del versamento del corrispettivo di euro 125.000,00,avrebbe pubblicizzato il marchio ed i prodotti offerti dalla società [OSCURATO:PERSONA].r.l., apponendo sulle proprie autovetture, kart e moto da competizione o sulletute dei propri piloti adesivi riportanti il logo dell’azienda. In conseguenza di talediversa qualificazione, l’Ufficio aveva contestato la deducibilità operata dallacontribuente relativamente all’anno 2009 per l’importo di euro 125.000,00 condetrazione totale dell’Iva relativa per l’importo di euro 25.000, riprendendo,conseguentemente a tassazione l’intero costo dedotto nonché la relativa Iva .1.1. La contribuente deduceva, in particolare, l’infondatezza della pretesaerariale attesa la qualificazione del costo quale spesa di pubblicità e non dirappresentanza nonché l’inerenza con l’attività di impresa.1.2. L’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo che venisse dichiarata lalegittimità dell’accertamento eseguito.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di Pesaro, con sentenza n. 279/2015, accoglieva ilricorso.3. Avverso tale sentenza, l’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale delle Marche e la contribuente si costituiva in giudiziochiedendo la conferma della sentenza di primo grado.4. La CTR delle Marche accoglieva parzialmente l’appello ritenendo che nel corsodelle competizioni era stato promosso il nome dell’impresa, il suo brand e non isuoi prodotti e qualificando, conseguentemente, come rappresentanza e nonNumero registro generale 31575/2021Numero sezionale 3930/2026Numero di raccolta generale 16230/2026come pubblicità la prestazione del servizio promozionale eseguita. InData pubblicazione 25/05/2026accoglimento parziale dell’appello, affermava però che non era possibileescludere la pertinenza, ravvisando una inerenza geografica ed una proporzionefra la spese ed il fatturato.5. Avverso tale sentenza, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso percassazione sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delleEntrate.6. È stata depositata dalla ricorrente memoria ex art. 180 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 108 d.p.r. 917/1986 e dell’art. 19 bis in relazione all’art.360, comma 1 n. 3 c.p.c. in quanto la statuizione della CTR circa la deducibilitàdei costi afferenti al contratto di sponsorizzazione non troverebbe fondamentoalcuno nelle varie qualificazioni della norma date dalla giurisprudenza, alla lucedella riforma dell’art. 108, comma 2, TUIR. Afferma, invero, che il caratteregratuito della prestazione che connota la spesa di rappresentanza difetterebbenel contratto di sponsorizzazione caratterizzato dalla onerosità; sul punto sia lalettera delle norme vigenti sia la ratio e la funzione sistematica delle modificheintervenute sarebbero nel senso di considerare essenziale l’elemento dellagratuità per definire la natura di spesa di rappresentanza. Conseguentementequalora gli oneri di sponsorizzazione siano sostenute a fronte di un correlatoobbligo di propagandare il marchio e/o i prodotti dell’impresa, non si puòqualificare gli stessi come spese di rappresentanza, quanto piuttosto come spesepubblicitarie. Afferma che, nel caso di specie, il contratto concluso tra la societàcontribuente e la [OSCURATO:SOCIETA]. è un contratto di sponsorizzazione inesecuzione del quale è stato corrisposto il compenso di sponsorizzazione nel2009.La ricorrente pone, dunque, la questione in diritto relativa al se la decisione dellaCTR sia conforme alla legge (artt. 108 e 109 t.u.i.r. e 19 bis del d.P.R. n. 633 del1972) o invece incorra in vizio di sussunzione.Il motivo è infondato e va rigettato in ragione di quanto segue.Numero registro generale 31575/2021Numero sezionale 3930/2026Numero di raccolta generale 16230/2026Orbene, la CTR, dopo disamina delle disposizioni contenute nell'art. 108 t.u.i.r.,Data pubblicazione 25/05/2026quale norma di riferimento in tema di deducibilità delle spese di pubblicità erappresentanza, ha ritenuto che le spese di cui al contratto di sponsorizzazionestipulati dalla contribuente con la società [OSCURATO:SOCIETA], operante nel settoreautomobilistico, rappresentavano spese di rappresentanza in quanto aventi laprecipua funzione di offrire al pubblico un'immagine positiva del nomedell’impresa e del suo brand. I giudici di appello affermano infatti che “nellacompetizione non è stato messo, tanto per dire, sui cartelloni o sulle tute deipiloti l’immagine di un ombrellone od altro articolo manifatturiero, bensì il nomedella società produttrice, per diffonderlo e farlo conoscere come sostenitore nelcampo delle corse motoristiche, per risultare più apprezzabile da parte di unpubblico che, a quanto pare, tiene molto a queste cose in quelle zone…”Con riguardo alle spese conseguenti a contratti di sponsorizzazione,l'orientamento di questa Corte, inaugurato con la sentenza n. 3433 del05/03/2012 (Rv. 621933-01), dal quale non vi è ragione di discostarsi, ritieneche «in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 108 (ex 74, secondocomma), d.P.R. 22/12/1986, n. 917, costituiscono spese di rappresentanzaquelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immaginedell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificatecome spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione diiniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, allapubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta.Pertanto, le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza,deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi cheall'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritornocommerciale». Secondo la Corte, anche gli obiettivi, strategici, perseguitimediante tali spese - che, nella ipotesi di rappresentanza coincidono con lacrescita d'immagine ed il maggior prestigio, nonché con il potenziamento dellepossibilità di sviluppo della società, mentre, nell'ipotesi di spese di pubblicità,consistono in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale,concernente la produzione realizzata in un determinato contesto - qualificano laspese come rientrante nell'uno o nell'altro caso (Sez. 5, Sentenza n. 27482 delNumero registro generale 31575/2021Numero sezionale 3930/2026Numero di raccolta generale 16230/202630/12/2014, Rv. 634136-01; Sez. 5, Sentenza n. 10914 del 27/05/2015, Rv.Data pubblicazione 25/05/2026635697-01; Sez. 5, Ordinanza n. 25021 del 10/10/2018, Rv. 650713-01).Dalle considerazioni che precedono, ne deriva la correttezza dell’assunto deisecondi giudici, laddove hanno qualificato come spese di rappresentanza le spesedi sponsorizzazione in oggetto in quanto dirette ad accrescere il prestigiodell’impresa.2. Con il secondo motivo del ricorso la società ricorrente lamenta l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Evidenzia che i giudici dell’appello non hanno considerato che la sponsorizzazioneaveva ad oggetto non solo il marchio ma anche i prodotti della società sponsor.Il motivo è inammissibile. Valga quanto segue.Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è denunciabile in cassazione soltantol’omesso esame di un fatto storico decisivo che sia stato oggetto di discussionetra le parti.Come è noto, è configurabile l’omissione dedotta nelle ipotesi in cui lamotivazione su uno o più fatti controversi e decisivi risulti completamenteassente, non essendo invece idonea alla cassazione la mera insufficienza dellamotivazione. Tale ipotesi ricorre quando il fatto è stato comunque preso in esamedal giudice, ma non in modo pieno e appagante ovvero senza che sia stato datoconto di tutte le risultanze istruttorie astrattamente rilevanti.Il controllo previsto dalla formulazione dell’art. 360 n. 5, concerne l’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussioneed abbia carattere decisivo perché, ove esaminato, avrebbe determinato undiverso esito della controversia; l’omesso esame di elementi istruttori, in quantotale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma,quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, seppure questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorieastrattamente rilevanti (Cass. civ. n. 17251 del 23 agosto del 2016).Spetta, infatti, in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare lefonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarneNumero registro generale 31575/2021Numero sezionale 3930/2026Numero di raccolta generale 16230/2026l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze delData pubblicazione 25/05/2026processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fattiad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito larilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non siatenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritengairrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può esseredecisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. 13 giugno 2014, n. 13485;Cass. 19 luglio 2021, n. 20553, del 19/07/2021).La censura non può risolversi, dunque, nella richiesta di una nuova valutazionedelle prove o in una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice dilegittimità.Ebbene, la censura della ricorrente mirando ad una rivalutazione degli elementifatto e delle prove assunte è da ritenersi inammissibile non essendo tale indagineconsentita in sede di legittimità.3. Occorre, poi, dare atto del giudicato interno formatosi relativamente allainerenza e deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute. Invero, la CTR,in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha dichiarato spettante allaparte contribuente la deduzione degli oneri asseritamente pubblicitari di cuiall’avviso di accertamento ancorché nella sola misura prevista per le spesequalificabili di rappresentanza. Questo passaggio della motivazione dellasentenza di secondo grado non è stato oggetto di impugnazione da parte dellasocietà ricorrente e nemmeno da parte dell’Agenzia delle Entrate, che non haproposto appello incidentale e non ha dunque contestato l’inerenza e ladeducibilità della sponsorizzazione accertata dalla Commissione TributariaRegionale4. In definitiva, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alle spese digiudizio.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Numero registro generale 31575/2021Numero sezionale 3930/2026Numero di raccolta generale 16230/2026Data pubblicazione 25/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4100,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 8 maggio 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoNumero registro generale 31575/2021Numero sezionale 3930/2026Numero di raccolta generale 16230/2026Data pubblicazione 25/05/2026