CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04528/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 11 giugno 2020 del Tribunale di Milano che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale unificati ai fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante, lo aveva condannato alla pena di giustizia, nonché alle pene accessorie fallimentari, per la stessa durata della pena principale, ed alla interdizione per anni cinque dai pubblici uffici. /1/ L'Allegretti risulta condannato per avere, quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 10 luglio 2008: 1) distratto l'azienda della società in prossimità del fallimento cedendola alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. compensando il prezzo, pattuito in euro 9.071.488,00, con crediti inesistenti, in quanto creati con artifici contabili, vantati nei confronti della fallita dalla sua controllante [OSCURATO:PERSONA] e da questa ceduti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., controllante delle cessionarie; 2) distratto la somma di euro 660.441,00 effettuando pagamenti alla Hawkdove ltd. di fatture per operazioni inesistenti, la somma di euro 346.824,00 effettuando il pagamento alla [OSCURATO:SOCIETA]. di fatture per spese di progettazione che non dovevano gravare sulla fallita, in quanto relative ad un brevetto registrato a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.a., nonché altri indebiti pagamenti in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e tra questi anche l'accollo del debito della [OSCURATO:SOCIETA]. verso il locatore di un immobile da questa condotto ed infine la somma di euro 5.656,00 per spese effettuate con carta di credito e non documentate; 3) omesso la tenuta del libro degli inventari e del libro matricola, occultato svariate fatture attive e passive e tenuto il libro giornale in modo irregolare, così rendendo al curatore impossibile la completa ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori ciascuno dei quali ha redatto un autonomo atto di impugnazione, chiedendone l'annullamento ed articolando complessivamente sette motivi. 2.1. Con il primo motivo - corrispondente al primo motivo dell'atto redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - il ricorrente lamenta il travisamento del senso letterale dell'accordo intervenuto in data 21 novembre 2000 tra lui, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Tribunale, in virtù di detto accordo si era convenuto che le cariche di presidente e di amministratore delegato della costituenda [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbero state attribuite a [OSCURATO:PERSONA], mentre all'Allegretti ed a sua moglie sarebbe stato affidato l'incarico di operare quali consulenti esterni e si era deciso di autorizzare il Pisano a firmare ordini di acquisto e l'Allegretti ad eseguire i pagamenti e, in particolare, si era stabilito che le spese autorizzate dal Pisano avrebbero dovuto essere siglate dall'Allegretti ed in sua assenza dal Marciano. La Corte di appello ha affermato che la previsione che l'Allegretti siglasse le spese autorizzate dal Pisano era volta a consentire un controllo incrociato sulle spese e che detta clausola aveva attribuito all'Allegretti la esecuzione dei pagamenti.I Giudici del merito, anche sulla base di tale accordo, hanno ritenuto provato che l'Allegretti avesse amministrato di fatto la società poi fallita. Il ricorrente sostiene che il senso letterale di detto accordo è stato travisato, poiché in esso non si affermava che il l'Allegretti avrebbe effettuato i pagamenti, ma piuttosto che egli, «per tramite della banca», si impegnava a garantire l'effettuazione dei relativi pagamenti e comunque ordini e spese erano rimasti di esclusiva competenza del Pisano; dalle clausole dell'accordo non si poteva dedurre, come aveva invece fatto la Corte di appello, che gli ordini di acquisto fossero decisi e disposti su indicazione dell'Allegretti e che il Pisano non avesse potere discrezionale in merito. I Giudici di appello, evidenzia il ricorrente, hanno anche affermato che i punti dell'accordo non sarebbero stati provati con una cospicua documentazione, a causa della condotta dell'imputato, volta ad occultare le prove della sua responsabilità, e che tuttavia risultava che dopo che il Marciano ed il Pisano erano usciti dalla compagine sociale non vi era stato un nuovo accordo che disciplinasse gli incarichi di coloro che operavano nella società; tale circostanza dimostrava la perdurante vigenza delle previsioni di tale accordo in relazione alla posizione dell'Allegretti. Sostiene allora il ricorrente che tale ragionamento è illogico, perché teso a colmare la carenza di riscontri in ordine al contenuto dell'accordo tramite una illegittima inversione dell'onere probatorio, asserendo che tale carenza è dovuta all'attività di occultamento attuata dall'Allegretti e che, non essendo stata dimostrata la stipula di un nuovo accordo, deve ritenersi ancora vigente quello concluso il 21 novembre 2020. Era peraltro illogico affermare che i ruoli all'interno della società potessero essere disciplinati da un accordo intervenuto con chi, dal 2001, non era più inserito nell'organigramma societario e doveva, invece, ritenersi che l'accordo si fosse risolto alla fine del 2001, con conseguente impossibilità di attribuire all'Allegretti il ruolo di amministratore di fatto oltre tale momento. 2.2. Con il secondo motivo - corrispondente al secondo motivo dell'atto redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - il ricorrente lamenta contestualmente la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, di cui all'art. 522, comma 2, cod. proc. pen., e carenza di motivazione laddove la Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato per avere distratto somme pagate ad [OSCURATO:SOCIETA]. per altre forniture e lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull'immobile locato dalla stessa. Sostiene che dalla lettura del capo di imputazione risulta che oggetto di contestazione erano solo i pagamenti ad [OSCURATO:SOCIETA]. aventi come causale la progettazione del brevetto e l'indebito accollo del debito di questa verso il locatore dell'immobile condotto dalla Alma s.r.I., mentre l'aver effettuato pagamenti per forniture e lavori di manutenzione straordinaria attinenti a detto immobile era condotta a lui mai contestata. La suddetta violazione aveva costituito oggetto di un motivo di appello che era stato dalla Corte territoriale rigettato affermando che dal tenore letterale del capo di imputazione anche tale condotta era stata contestata. Il ricorrente ribadisce in questa sede che il tenore letterale dell'imputazione porta ad escludere la contestazione. 2.3. Con il terzo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente si duole della mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche per effetto del travisamento della prova, in ordine alla condanna per la distrazione consistita nell'effettuazione di indebiti pagamenti per euro 279.138,00 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. per spese di progettazione del brevetto «rete di telefonia e telecomunicazioni» brevettato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a. La Corte di appello, pur accogliendo le argomentazioni contenute nei motivi di appello, aveva confermato la condanna dell'imputato per tale imputazione. Essa, discostandosi da quanto affermato nella sentenza di primo grado, aveva riconosciuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquisito un diritto d'uso e di sfruttamento del brevetto intestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.a., ma ha poi osservato che la fattura n. 6 di euro 30.000.000,00, emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per le attrezzature acquistate dalla [OSCURATO:SOCIETA] per sviluppare il brevetto, recava la data del 23 febbraio 2001, anteriore alla concessione del diritto d'uso e sfruttamento del brevetto industriale avvenuta in data 1 luglio 2001 ed anche al riconoscimento del brevetto da parte del Ministero delle attività produttive in data 6 dicembre 2004, cosicché emergeva l'assoluta «incompetenza» della [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione ad acquisti effettuati da altra società, beneficiaria fino al 2001 delle attrezzature. Il ricorrente segnala che l'importo della fattura non è di euro 30.000.000,00, ma di lire 30.000.000 e che il ragionamento sopra esposto è comunque illogico, poiché da una parte si riconosce che l'Allegretti, tramite la [OSCURATO:SOCIETA]., aveva acquistato le attrezzature al fine di sviluppare il brevetto e poi si asserisce che costituisce una distrazione il successivo acquisto delle medesime attrezzature da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., ossia il soggetto che avrebbe dovuto occuparsi dell'uso e dello sfruttamento industriale del brevetto. La stessa Corte territoriale riconosceva che nell'oggetto sociale della [OSCURATO:SOCIETA] rientravano lo sfruttamento commerciale del brevetto e quindi anche le spese occorse alla sua acquisizione. Del tutto irrilevante era la circostanza che la fattura del 23 febbraio 2001 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse di tre anni anteriore al riconoscimento del brevetto ad opera del competente Ministero; il riconoscimento del brevetto era il risultato di una lunga e complessa attività di studio, progettazione e sviluppo cui era deputata proprio la fallita [OSCURATO:SOCIETA]. Il ragionamento svolto dalla Corte di appello e sopra esposto è illogico anche perché afferma la responsabilità dell'Allegretti per la distrazione della complessiva somma di circa euro 280.000,00 portata da più fatture emesse in un ampio arco temporale che va dal 2001 al 2002 sulla base di un'unica fattura emessa il 23 febbraio 2001 per un importo pari ad appena il 5% di quello che si afferma essere stato distratto. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta carenza ed illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per la distrazione commessa attraverso l'accollo da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. del debito della [OSCURATO:SOCIETA]. per canoni di locazione dell'immobile ove la fallita aveva stabilito la sua sede sociale. La Corte di appello ha ritenuto provata tale responsabilità sol perché il curatore non aveva rinvenuto il contratto scritto con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva preso in sublocazione dalla [OSCURATO:SOCIETA]. detto immobile. In realtà, evidenzia il ricorrente, per la validità del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso commerciale non è richiesta la forma scritta e la prova del rapporto di sublocazione poteva essere raggiunta in altro modo. Con l'atto di appello si era dedotto che lo stesso curatore aveva riconosciuto (alla pagina 8 della sua relazione) la sussistenza del rapporto di sublocazione e che l'ultima fattura relativa ai canoni di sublocazione recava la data del 2 agosto 2002 e successivamente a tale data non erano più avvenuti pagamenti a tale titolo, restando la [OSCURATO:SOCIETA]. debitrice per i canoni successivi. La stessa Corte di appello aveva riconosciuto che la sussistenza del rapporto di sublocazione, in virtù di contratto stipulato in data 7 marzo 2003 tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. giustificava i pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA] in favore della Alma. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 216, quarto comma, r.d. n. 267 del 1942 per avere la Corte di appello determinato la durata delle pene accessorie previste dalla citata disposizione in misura pari a quella della pena principale. Evidenzia che la Corte di appello ha applicato la regola fissata dall'art. 37 cod. pen., mentre la Corte costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2018, e le Sezioni Unite, con la sentenza n. 28910 del 2019, Suraci, hanno escluso che possa trovare applicazione detta disposizione, dovendo la durata delle pene accessorie fallimentari essere determinata applicando i criteri indicati dall'art.133 cod. pen. 2.6. Con il sesto motivo, corrispondente al primo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si duole dell'omessa riduzione di un terzo della pena in applicazione dell'ultima parte dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., lamentando la violazione di questa disposizione e la carenza di motivazione, non avendo il Tribunale motivato sul rigetto della relativa istanza. L'imputato aveva avanzato richiesta di patteggiamento indicando la pena finale di anno uno, mesi undici e giorni venticinque di reclusione, ma l'istanza era stata rigettata dal Giudice dell'udienza preliminare. Nel corso del dibattimento, nel formulare le proprie conclusioni, il difensore dell'Allegretti aveva chiesto che, ritenuta congrua la pena indicata nella richiesta di patteggiamento, il Tribunale procedesse ai sensi della disposizione sopra citata, ma il Tribunale non aveva in alcun modo motivato il rigetto della richiesta. Tale omissione aveva costituito oggetto di uno specifico motivo di appello al quale la Corte territoriale aveva risposto sostenendo che il Tribunale aveva implicitamente motivato irrogando una pena molto più elevata rispetto a quella indicata nella richiesta di patteggiamento. Sostiene, invece, il ricorrente con il suo motivo di ricorso che il Tribunale, prevedendo l'ordinamento la necessità di motivare esplicitamente la sentenza di applicazione di pena, avrebbe dovuto motivare in modo esplicito anche il rigetto della relativa richiesta, soprattutto nel caso di specie in cui il Tribunale, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, era partito da una pena base inferiore a quella indicata nella istanza di patteggiamento. Escludere che il rigetto della istanza debba essere motivato in modo specifico significa sganciarlo dal necessario rispetto dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen. 2.7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2639 cod. civ. e 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esercizio, da parte dell'imputato, delle funzioni di amministratore di fatto della società fallita. Il ricorrente, dopo aver richiamato diversi precedenti giurisprudenziali di questa Corte di legittimità, evidenzia che con l'atto di appello era stato segnalato che l'attribuzione allo stesso della qualifica di amministratore di fatto poggiava sulle dichiarazioni accusatorie dell'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], anch'egli accusato del delitto di bancarotta fraudolenta ed interessato a scaricare su altri eventuali responsabilità, sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che pure avevano preso parte alle condotte distrattive ed erano 6 /9/7 inattendibili e le cui propalazioni erano comunque generiche ed erano state mal interpretate dal Tribunale. Si era dedotto anche che il documento sottoscritto dall'Allegretti, dal Pisano e dal Marciano il 21 novembre 2000, ossia prima della costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. in data 5 dicembre 2000, non era rilevante poiché costituiva una mera dichiarazione di intenti che non aveva alcun valore probatorio in relazione al periodo successivo alla fuoriuscita del Pisano e del Marciano dalla compagine sociale. Nemmeno poteva rilevare in proposito che le azioni della [OSCURATO:SOCIETA] fossero controllate dall'Allegretti tramite due società di diritto lussemburghese. La Corte di appello aveva riposto che le dichiarazioni rese dai tre amministratori di diritto della società non valevano da sole a dimostrare la qualifica di amministratore di fatto in capo all'Allegretti, ma avevano il ruolo di meri ulteriori riscontri di tale sua posizione, desumibile da una pluralità di indicatori, e che dall'istruttoria dibattimentale e dalla relazione del curatore risultava che l'Allegretti «fin dalla costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. e dunque per un arco temporale di otto anni ha impartito specifiche direttive, ponendo in essere atti gestori nel settore produttivo della società limitativi dell'autonomia degli amministratori di diritto che, negli anni, si sono alternati nell'amministrazione formale della società, anche se privi delle specifiche competenze richieste dall'incarico assunto». Sostiene, allora, il ricorrente che in tal modo la Corte territoriale ha fornito una motivazione apparente, in cui non viene citata alcuna delle specifiche direttive impartite. Laddove, poi, la Corte territoriale, per giustificare il suo assunto, aveva citato quanto affermato in sede di discussione finale dal difensore dell'imputato, ossia che senza l'Allegretti la [OSCURATO:SOCIETA] non sarebbe esistita e nemmeno sarebbero esistite le società che ne avevano ereditato il know how, era stato attuato un travisamento di siffatte dichiarazioni, atteso che il difensore si era limitato a segnalare l'importanza dell'apporto dell'Allegretti sul piano tecnico. Frutto di travisamento era pure l'affermazione che la denominazione sociale costituisse l'acronimo di Allegretti telecomunicazioni. In sostanza, poiché la [OSCURATO:SOCIETA] operava nelle telecomunicazioni e l'Allegretti era persona esperta, sotto il profilo tecnico, in tale settore, tanto da essere l'inventore di un brevetto allo sfruttamento del quale la società aveva acquisito il diritto, la Corte di appello ha concluso, con un evidente salto logico, che egli dovesse necessariamente rivestire la posizione di amministratore di fatto di detta società. In realtà, l'Allegretti, per le sue competenze tecniche, si era limitato a consigliare, proprio quale consulente e poi direttore generale, l'amministratore 7 17, della società in relazione agli acquisti, ma non aveva svolto un'attività di amministrazione dell'azienda. Né la assunzione delle funzioni di amministratore di fatto della fallita poteva ricavarsi dalla sua partecipazione alle assemblee della società quale rappresentante delle due società lussemburghesi intestatarie delle partecipazioni al capitale sociale, atteso che egli aveva partecipato a sole tre assemblee collocate temporalmente in epoca distante da quella in cui erano state attuate le condotte distrattive. La motivazione sarebbe illogica anche laddove si segnala che l'affermazione dell'imputato di non avere competenze in materia finanziaria e contabile non sarebbe credibile perché contrastante con l'avere egli assunto la carica di presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] P & D. In realtà, segnala il ricorrente allegando al ricorso anche una visura camerale, tale carica in altra società era stata assunta per un brevissimo periodo di tempo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il settimo motivo del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi volti ad attaccare l'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della fallita, sono infondati. 1.1. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui si lamenta il travisamento del significato dell'accordo del 21 novembre 2021. Laddove venga specificamente denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il travisamento di una prova decisiva questa Corte può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ma non può spingersi a ricostruire il fatto in modo diverso rispetto alla ricostruzione operata dal giudice di merito attribuendo alla prova una interpretazione diversa da quella ad essa attribuita dal giudice del merito, poiché in tal caso essa si spingerebbe ad effettuare una valutazione della prova stessa che è ad essa preclusa, quale giudice di sola legittimità. Il vizio di travisamento della prova vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di «fotografia», neutra e a-valutativa, del «significante», ma non del «significato», atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370).Nel caso di specie, invece, il ricorrente si duole che la Corte di appello non si sia limitata ad una interpretazione meramente letterale dell'accordo del 21 novembre 2000, ma si sia spinta a valutare quale fosse l'intenzione delle parti contraenti sulla base anche del contesto in cui si pervenne alla conclusione di detto accordo e del complessivo comportamento delle parti, anche successivo alla sua conclusione, conformemente a quanto, peraltro, previsto dall'art. 1362 cod. civ. che impone al giudice di non limitarsi al senso letterale delle parole dell'accordo. 1.2. Il primo motivo, nella rimanente parte, ed il secondo motivo sono infondati. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe illogicamente attribuito valore di prova a detto accordo anche per il periodo successivo alla fuoriuscita di Marciano e Pisano dalla compagine sociale, essendo questo un evento che aveva necessariamente determinato il venir meno dell'efficacia dell'accordo. In realtà, il ricorrente non coglie la ratio della decisione. È ben vero che tale accordo, volto a disciplinare tra i tre soci le rispettive competenze in ordine alla effettiva gestione della società, è divenuto inefficace in seguito alla fuoriuscita di due soci dalla compagine sociale, ma la Corte di appello ha solo inteso evidenziare che per effetto di tale evento l'Allegretti è rimasto quale unico soggetto dotato di reale potere decisionale in seno alla società, non essendo intervenuta alcuna modificazione, anche per effetto di un successivo eventuale accordo, in ordine ai suoi reali poteri gestionali. A dimostrazione di tale assunto la Corte di appello (vedi pag. 21 della sentenza impugnata) ha evidenziato che l'imputato, per la sua competenza tecnica, rappresentava un punto di riferimento per chiunque (clienti e fornitori) instaurasse rapporti con la società poi fallita e a dimostrazione di tale assunto sono state indicate alcune e -mail in cui l'Allegretti risultava il referente della [OSCURATO:SOCIETA].. Ancora, la Corte di appello evidenzia che, secondo l'accordo suddetto, contratti di acquisto dovevano essere approvati dall'Allegretti e poi formalizzati dagli amministratori di diritto, privi di uguali competenze, e nella sentenza di primo grado si afferma appunto che su diversi contratti risulta apposta la dicitura «approvato da Allegretti». La Corte di appello ammette che la documentazione dalla quale risulta il ruolo gestorio dell'Allegretti non è cospicua, ma segnala anche che tale circostanza non dimostra che l'ingerenza dell'Allegretti nella gestione della società fosse limitata ed occasionale, poiché essa è in realtà dovuta ad una attività di occultamento delle scritture contabili che neppure ha consentito di 9 /// dimostrare la tesi difensiva secondo la quale erano altri soggetti coloro che realmente gestivano la società. Con tale argomento la Corte territoriale non opera alcuna inversione dell'ordine probatorio, ma si limita ad evidenziare le ragioni per le quali la pochezza della documentazione idonea a riscontrare la tesi accusatoria neppure è in grado di confutarla. Infine, la Corte di appello ha evidenziato, quale rilevantissima prova logica, la circostanza che le società beneficiarie delle condotte distrattive erano sempre società controllate dall'imputato, al pari della fallita la cui denominazione, [OSCURATO:SOCIETA], costituita dalla unione delle prime tre lettere delle parole «Allegretti» e «telefonica», era un ulteriore indice dell'effettivo suo dominio su di essa, anche gestionale, reso evidente anche dalla sua presenza ad alcune assemblee sociali in rappresentanza delle società lussemburghesi che partecipavano al capitale sociale. In relazione a tale ultima circostanza, non ha rilievo, quindi, il numero delle assemblee alle quali l'Allegretti ha in tale veste, partecipato o la loro distanza temporale rispetto alle condotte distrattive. La motivazione in tal modo fornita dalla Corte di appello non può, quindi, dirsi apparente ed appare priva di contraddizioni o manifeste illogicità laddove afferma che le dichiarazioni accusatorie di coloro che nel corso del tempo hanno ricoperto la carica di amministratori di diritto non risultano decisive e hanno il mero valore di ulteriori riscontri della posizione di amministratore di fatto dell'Allegretti, che già emerge da una serie di altri elementi di prova, oppure nella parte in cui si afferma che la negazione da parte dell'imputato di disporre di competenze tecniche in materia di finanza e contabilità contrasta con l'assunzione da parte sua della carica di presidente del consiglio di amministrazione di altra società. Essendo stato ritenuto dimostrato l'imputato non si è limitato a prestare una consulenza in ambito tecnico e che tutti gli ordini di acquisto ed altri importanti atti gestori erano decisi dall'imputato, neppure risulta violato l'art. 2639 cod. civ. Nel resto le censure formulate con i due motivi invocano una diversa valutazione del materiale istruttorio e sono inammissibili in questa sede di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Dal tenore del capo di imputazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, non si evince che all'imputato sia stata contestata la distrazione delle spese sostenute per opere di manutenzione straordinaria eseguite sull'immobile concesso in sublocazione dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre la Corte di appello afferma che la condanna si riferisce anche a tale condotta. In realtà, la somma degli importi oggetto delle distrazioni è pressoché coincidente con il totale delle distrazioni indicato all'inizio del capo di imputazione e quindi si comprende che l'importo di euro 346.842,00 riguarda solo le fatture relative alla progettazione del brevetto mentre la somma di euro 67.686 riguarda l'accollo dei canoni; non vi è quindi spazio nel capo di imputazione per spese di ristrutturazione. Ne consegue che risulta violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 522 cod. pen. con conseguente nullità della sentenza limitatamente alla condanna per tale condotta distrattiva. 3. Anche il terzo motivo di ricorso risulta fondato. Nella sentenza di primo grado si afferma, in relazione alle spese sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]. per il brevetto industriale intestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.a., che oggetto di distrazione è stato il brevetto stesso. Essendo le spese state sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]., il brevetto andava intestato a quest'ultima società e la concessione in suo favore del solo diritto di uso e sfruttamento commerciale del brevetto costituiva un quid minoris rispetto a quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe avuto diritto di conseguire. Nella sentenza di appello si afferma invece, con maggiore aderenza rispetto al tenore del capo di imputazione, in cui si sostiene che oggetto della distrazione sono le spese sostenute per il brevetto e non il brevetto di per sé, che oggetto di distrazione sono le somme corrisposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. per le spese di progettazione finalizzate al conseguimento del brevetto. Onde pervenire a tale conclusione si evidenzia nella motivazione della sentenza di appello che la fattura di euro 30.000.000 - ma forse, considerato che l'importo complessivo delle distrazioni oggetto di contestazione è nettamente inferiore, si tratta di un errore materiale in ordine all'unità monetaria utilizzata in fattura, che era la lira italiana — è stata emessa ancor prima della concessione del diritto d'uso e sfruttamento del brevetto, che risale al 1 luglio 2001, e al conseguimento del brevetto da parte del competente Ministero, risalente al 6 dicembre 2004 e che alla data di emissione della fattura era stata solo presentata la domanda di brevetto. Il ragionamento risulta, tuttavia, illogico, perché è del tutto irrilevante che le spese per la progettazione di un brevetto siano state sostenute molto prima del suo riconoscimento del diritto di privativa ad opera delle autorità competenti. L'attestazione rilasciata dal Ministero alla [OSCURATO:PERSONA] s.a. costituiva il momento conclusivo di un iter complesso e duraturo, in cui si potevano finalmente raccogliere i frutti degli investimenti sostenuti per finanziare il progetto di ricerca. Peraltro, non è neppure vero, sulla base del ragionamento sviluppato dalla Corte di appello, che tali spese siano risultate del tutto prive di giustificazione economica. [OSCURATO:PERSONA] s.a. ha registrato il brevetto ma ha attribuito alla [OSCURATO:SOCIETA] a titolo gratuito il diritto all'uso ed allo sfruttamento del marchio. Se è vero che le spese non dovevano essere sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]., essendo il brevetto di pertinenza di altra società, alla quale esso è stato intestato, è pur vero che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha acquisito gratuitamente il diritto all'uso ed allo sfruttamento del brevetto. Sebbene lo scambio tra il sostenimento delle spese di progettazione e l'acquisizione del diritto all'uso ed allo sfruttamento economico del brevetto non venga esplicitato in un contratto a prestazioni corrispettive, forse nell'intento di evitare i connessi oneri tributari, tra le due partite esiste un chiaro collegamento e neppure si afferma che la predetta operazione abbia pregiudicato, unitariamente considerata, il patrimonio della fallita. 4. Anche il quarto motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello, del tutto correttamente, ammette che il contratto di locazione ad uso non abitativo possa essere validamente concluso in forma orale e, tuttavia, del tutto illogicamente ritiene che l'accollo da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. del debito della [OSCURATO:SOCIETA]. per canoni di locazione nei confronti del locatore dell'immobile integri una distrazione sol perché non vi è prova scritta della esistenza di un contratto di sublocazione tra le due società e ciò sebbene nella sentenza di primo grado si ammetta che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha sempre avuto la sua sede nell'immobile che costituiva oggetto del contratto di locazione concluso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e del quale, quindi, traeva vantaggio. 5. È, invece, comunque inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il quinto motivo di ricorso, in quanto proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione, mentre il sesto motivo di ricorso è assorbito in quanto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso impone comunque una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. 6. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle distrazioni per pagamenti indebiti ad Alm