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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 20962/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che il motivo di ricorso presentato, con un unico atto, nell'interesse di Ferdinando CELARDO Domenico IAZZETTA: - è manifestamente infondato nella parte in cui assume che la contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte di merito perché avrebbe, da una parte, riconosciuto la capacità criminale degli imputati, dall'altra, ridotto la pena irrogata in ragione del loro atteggiamento processuale; difatti, tale contraddizione non si ravvisa in quanto il riconoscimento del positivo atteggiamento processuale dei ricorrenti non ha alcuna inerenza con la capacità criminale da loro palesata nella commissione del fatto; - e, nel resto, è del tutto generico allorché si è doluto del fatto che la sentenza impugnata non abbia specificato se ha ridotto la pena inflitta per il reato più grave o per quelli unificati per continuazione, non potendosi ravvisare pertanto, a monte, neppure un'interesse ad impugnare sul punto (cfr. Sez. 3, n. 550 del 11/09/2019 - dep. 2020, Pettè, Rv. 278279 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che il motivo di ricorso presentato, con un unico atto, nell'interesse di Ferdinando CELARDO Domenico IAZZETTA: - è manifestamente infondato nella parte in cui assume che la contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte di merito perché avrebbe, da una parte, riconosciuto la capacità criminale degli imputati, dall'altra, ridotto la pena irrogata in ragione del loro atteggiamento processuale; difatti, tale contraddizione non si ravvisa in quanto il riconoscimento del positivo atteggiamento processuale dei ricorrenti non ha alcuna inerenza con la capacità criminale da loro palesata nella commissione del fatto; - e, nel resto, è del tutto generico allorché si è doluto del fatto che la sentenza impugnata non abbia specificato se ha ridotto la pena inflitta per il reato più grave o per quelli unificati per continuazione, non potendosi ravvisare pertanto, a monte, neppure un'interesse ad impugnare sul punto (cfr. Sez. 3, n. 550 del 11/09/2019 - dep. 2020, Pettè, Rv. 278279 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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