CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12271/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Oristano n. 143/2023 depositata il29/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22125/2023Numero sezionale 4269/2025Numero di raccolta generale 12271/2026Data pubblicazione 01/05/20261. Nel 2018, [OSCURATO:PERSONA], intestataria di tre utenze idriche peruso domestico presso i Comuni di Ardauli, Abbasanta e Sorradile,contestava, dinanzi al Giudice di Pace di Oristano, l’esistenza del creditopreteso dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di conguagli per partitepregresse (per il periodo 2005-2011) e di corrispettivi per consumi idrici,fondato su fatture emesse tra il 2016 e il 2017.[OSCURATO:PERSONA] deduceva, in particolare: a) la parziale prescrizione deicrediti; b) l’erroneità degli importi richiesti; c) la mancata prova delrapporto contrattuale; d) l’assenza di consumo effettivo di acqua nelperiodo di riferimento.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. instava per il rigetto delladomanda, ritenendo sussistenti il rapporto di utenza e la regolareemissione delle bollette.1.1. Con sentenza n. 39/2019, il Giudice di Pace di Oristano accoglieva ladomanda attorea e, dichiarata la prescrizione del credito maturato fino al31.12.2022, ordinava ad [OSCURATO:SOCIETA]. di rideterminare l’importo dovutoper il periodo compreso tra il 01.01.2012 e il 25.08.2016 sulla base delconsumo medio rilevato sull’utenza all’esito di letture periodiche eapplicando le tariffe temporalmente vigenti; dichiarava, poi, non dovute,poiché illegittime, le somme richieste all’utente a titolo di conguagli perpartite pregresse relativi al periodo fra il 2005 e il 2011.2. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, censurandola sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto illegittimi iconguagli regolatori sia per violazione del principio di irretroattività deglirapporto negoziale e, in particolare, del principio di affidamento e dellaregola della buona fede nell’esecuzione del contratto. In tal modo, adavviso dell’appellante, il primo Giudice avrebbe disapplicato gli attiNumero registro generale 22125/2023Numero sezionale 4269/2025Numero di raccolta generale 12271/2026Data pubblicazione 01/05/2026amministrativi presupposti, ossia la Delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDRdel 27.12.2013 e la Delibera n.18 del 26.06.2014 del CommissarioStraordinario dell’Autorità d’[OSCURATO:PERSONA] della Sardegna.2.1. Con sentenza n. 143 del 30 marzo 2023, il Tribunale di Oristanorigettava l’appello, confermando integralmente la sentenza del Giudice diPace.3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito [OSCURATO:SOCIETA]propone ora ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, illustrato damemoria.3.1. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di tariffedel servizio idrico integrato (in particolare, artt. 142, comma 3, e 154 delD.Lgs. n. 152/2006; art. 9 della Direttiva 2000/60/CE; art. 21, commi 13e 19, del D.L. n. 201/2011; art. 10 del D.L. n. 70/2011; art. 3 delD.P.C.M. 22 luglio 2012; nonché le delibere ARERA n. 643/2013 e AATOSardegna n. 18/2014).Assume che la determinazione delle “partite pregresse” o “conguagliregolatori” da parte delle autorità competenti (ARERA ed EGAS) siapienamente conforme ai principi del “full cost recovery” e dell’equilibrioeconomico-finanziario della gestione del servizio, di derivazionecomunitaria e recepiti nell’ordinamento nazionale.Deduce, in proposito, che le autorità amministrative, nel dare attuazioneal nuovo metodo tariffario idrico, hanno legittimamente previsto ilrecupero dei costi pregressi riferiti all’“anno base” (2012), nonprecedentemente considerati. Tali conguagli dovrebbero considerarsiNumero registro generale 22125/2023Numero sezionale 4269/2025Numero di raccolta generale 12271/2026Data pubblicazione 01/05/2026automaticamente inseriti nei contratti ex art. 1339 c.c., vincolando ilgestore, che non dispone di alcun margine di discrezionalità.Contesta, inoltre, l’erronea applicazione del principio di irretroattività di cuiall’art. 11 delle preleggi agli atti amministrativi, rilevando che tale divietonon si estende agli atti di regolazione tariffaria: pertanto, i conguagliregolatori non integrerebbero un’applicazione retroattiva illegittima, mauno strumento legale di riequilibrio economico-finanziario.5. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.5.1. La questione posta con il ricorso riguarda la legittimità delle c.d.partite pregresse o conguagli regolatori applicate dal gestore del servizioidrico integrato a seguito delle delibere dell’ARERA n. 643/2013 edell’EGAS n. 18/2014, con riferimento a costi relativi ad annualitàprecedenti all’entrata in vigore del “nuovo metodo tariffario idrico”.5.2. Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte, con la Sentenza n. 23858del 26/08/2025, hanno risolto il contrasto interpretativo insorto nellagiurisprudenza di legittimità, enunciando il principio di diritto ai sensi delquale «in tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore puòrichiedere, a norma dell’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione eapprovazione da parte degli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competentientro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevanoessere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenutanel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il “metodotariffario normalizzato”».In particolare, le Sezioni Unite hanno ribadito, anzitutto, che «nellaprospettiva privatistica in cui deve inquadrarsi il rapporto tra gestore eutente (Corte cost. sent. n. 335 del 2008, cit.), quest’ultimo deve poterfare affidamento sul sistema tariffario tempo per tempo in vigore: nontrova conseguentemente fondamento l’applicazione di conguagli basati sucriteri tariffari estranei a quella regolamentazione e contemplati da unaNumero registro generale 22125/2023Numero sezionale 4269/2025Numero di raccolta generale 12271/2026Data pubblicazione 01/05/2026disciplina successiva» (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 23858 del26/08/2025, pag. 21).Tanto premesso, è stato poi precisato che il metodo normalizzato, invigore dal 2005 al 2011, pur prevedendo un tetto tariffario, contenevameccanismi atti a consentire il recupero dei costi e le variazioni delcorrispettivo del servizio che consentivano di raggiungere il livello attesodei ricavi.In tal senso, l’art. 13, comma 2, della l. n. 36 del 1994 prevedeva unatariffa che comunque assicurasse «la copertura integrale dei costi diinvestimento e di esercizio».A questa normativa si aggiungeva poi l’art. 8 del d.m. 1 agosto 1996, checonsiderava espressamente sia la revisione triennale per la verifica deimiglioramenti di efficienza per la verifica della corrispondenza della tariffamedia rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento deitraguardi di livello di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti,sia la possibilità, da parte dell’Autorità d’Ambito, di intervenire nel caso disignificativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario in ordine: i)al raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguitodei relativi investimenti; ii) alla corrispondenza tra l'incasso derivantedall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effettodella tariffa media stabilita nella convenzione di gestione; iii) allarispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione edella distribuzione.In buona sostanza, quindi, il metodo normalizzato contemplava elementicorrettivi che rendevano possibile la revisione del prezzo praticatoall’utente, tenendo conto dell’equilibrio della gestione (e quindi delrapporto ricavi-costi).In quest’ottica, si è osservato che la spettanza dei conguagli di cui qui sidiscorre discende proprio dal mancato attuarsi delle rettifiche tariffarie:come è stato rilevato dalla stessa AEEGSI nel proprio documento diNumero registro generale 22125/2023Numero sezionale 4269/2025Numero di raccolta generale 12271/2026Data pubblicazione 01/05/2026consultazione 356/2013/R/idr, in assenza delle revisioni, gli eventualiconguagli non sono stati quantificati.In tal guisa, le Sezioni Unite hanno rilevato che l’art. 31 della deliberaAEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013 «disciplina le modalità direcupero dei conguagli eventualmente spettanti nei periodi precedenti altrasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo delsettore, ma non prevede, in via generale, la spettanza dei conguaglistessi, onde la norma non incide sulla disciplina relativa alladeterminazione e all'aggiornamento delle tariffe fino al 2010, che rimanevigente secondo le caratteristiche sue proprie. I conguagli attuabili in baseal cit. art. 31 vanno quindi individuati prendendo in considerazione ledinamiche tariffarie previste dal metodo normalizzato che era in vigorenell’arco di tempo che qui interessa e che dava attuazione a una tariffa incui doveva essere assicurata, come si è visto, la copertura integrale deicosti di investimento e di esercizio» (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 23858del 26/08/2025, pag. 24).In altri termini, la menzionata disposizione assume autonomo valoreprecettivo con esclusivo riguardo all’individuazione della data entro cui iconguagli relativi andavano approvati (i.e., entro il 30 giugno 2014),senza affatto legalizzare il recupero di importi diversi e ulteriori rispetto aquelli che potevano pretendersi in base al metodo tariffario vigenteall’epoca in cui si collocavano le «partite pregresse» da conguagliare.Sulla base di tali premesse, le Sezioni Unite di questa Corte hanno perciòritenuto che «la prescrizione contenuta nell’art. 31, comma 1, delladelibera 643 del 2013 non ha portata retroattiva: essa, infatti, hasemplicemente consentito la liquidazione “ora per allora” di importi che, inbase al metodo normalizzato, avrebbero dovuto riversarsi sull’utenteuna “tariffa integrativa retroattiva applicata su consumi effettuati in anniprecedenti” […], quanto, piuttosto, l’applicazione di conguagli che nelNumero registro generale 22125/2023Numero sezionale 4269/2025Numero di raccolta generale 12271/2026Data pubblicazione 01/05/2026previgente sistema regolatorio erano a carico sull’utente, nella formadell’adeguamento di prezzo» (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 23858 del26/08/2025, pag. 25).Questa conclusione si pone, per altro verso, in continuità col principio didiritto enunciato dalle stesse Sezioni Unite con la Sentenza n. 29593 del11/10/2022, in applicazione del quale deve ritenersi che, prima delladeterminazione delle voci di costo da recuperare, non si configura lapossibilità di recupero e, quindi, la possibilità di esercitare il relativodiritto, ai sensi dell’art. 2935 c.c.Ne discende che il diritto al conguaglio, ancorché riferito a partitepregresse, non può ritenersi “liquido” anteriormente all’approvazionedell’Ente d’Ambito, che doveva intervenire entro il termine del 30 giugno2014. Pertanto, prima di tale approvazione il gestore si trovava, difatti,nell’impossibilità giuridica di far valere il proprio diritto.Sulla base di tali premesse, quindi, la prescrizione del diritto al conguagliodecorre dal frangente temporale in cui si colloca quell’approvazione (cfr.Cass. Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025, pagg. 26-27).5.3. Orbene, dei summenzionati principi non ha fatto invero correttaapplicazione il Tribunale, che ha affermato l’illegittimità del diritto diAbbanoa S.p.A. al pagamento del corrispettivo per la fornitura del servizioidrico integrato poiché «la delibera n. 643/2013/R/IDR dell’A.E.E.G.S.I. ela delibera n. 18 del 26.06.2014 del [OSCURATO:PERSONA] per laregolazione del servizio idrico integrato della Sardegna, nelle parti in cuisanciscono il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. di ottenere il pagamento, qualicomponenti del prezzo dei servizi idrici, di conguagli per partite pregressematurate fra il 2005 e il 2011, devono, dunque, reputarsi illegittime perviolazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale» (a pag. 10della sentenza impugnata), confermando integralmente - per l’effetto - lasentenza di primo grado in base all’assunto per cui «tale illegittimità èNumero registro generale 22125/2023Numero sezionale 4269/2025Numero di raccolta generale 12271/2026Data pubblicazione 01/05/2026stata affermata per violazione del principio di irretroattività degli attiamministrativi» (ibid.).Così statuendo, il giudice d’appello non si è però uniformato ai principienunciati dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 23858 del 26/08/2025,omettendo di accertare in concreto la natura dei costi oggetto diconguaglio e di valutare la legittimità della loro imputazione alla luce deicriteri di “full cost recovery” e di imprevedibilità.6. Dell’impugnata sentenza, in accoglimento p.q.r. del ricorso, s’imponepertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Oristano,che, in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo delsuindicato disatteso principio applicazione.6.1. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie p.q.r. il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi legittimità, al Tribunale di Oristano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte suprema di Cassazione in data 6 novembre 2025.Il Presidente