CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18954/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ghesi n. 12, pressol’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, viale dell’Industria n. 92,rappresentata e difesa dalla prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine delcontroricorso,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio – sez. n. 28 - n. 3240/2016, depositata il 24 maggio 2016;Numero registro generale 687/2017Numero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 18954/2026Data pubblicazione 10/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del17 marzo 2026 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto delricorso;uditi l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delleEntrate, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA].;1. A seguito di verifica fiscale operata dall’Agenzia delleEntrate – Direzione regionale del Lazio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., conprocesso verbale di constatazione del 20 luglio 2009 venivacontestato alla suddetta società il trattamento contabile deidifferenziali negativi di contratti derivati swap su greggio eprodotti petroliferi, nonché la loro deducibilità dalla baseimponibile IRAP.Secondo l’Ufficio, in particolare, i contratti derivati in questioneerano soggetti al trattamento contabile delle “operazionifinanziarie”, per la circostanza fattuale – valorizzata nell’otticadell’art. 2427-bis c.c., e delle definizioni IAS – della mancanzadi scambio fisico di merci, con la conseguenza che gli swap sugreggio e prodotti petroliferi producessero differenziali cheandavano contabilizzati nella voce C) del conto economico, enon nelle voci A) o B), e che quindi non avevano rilevanza inrelazione all’IRAP, restando indeducibili, ai fini di tale tributo,laddove avessero, per l’appunto, segno negativo.A seguito di tale verifica, l’Agenzia delle Entrate – Direzioneregionale del Lazio notificava quindi, in data 2 maggio 2012, allaTotalErg s.p.a. avviso di accertamento n. TJB030900100/2012,con il quale veniva quantificato ai fini IRAP, per l’anno d’impostaR.G. N. 687/2017 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 687/2017Numero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 18954/2026Data pubblicazione 10/06/20262007, un maggior valore della produzione per un ammontare di€ 30.369.980,72, con conseguente recupero di una maggioreIRAP per € 1.518.651,00, oltre interessi e sanzioni.2. Avverso tale avviso di accertamento la società contribuenteproponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Roma la quale, con sentenza n. 3907/2015,depositata il 20 febbraio 2015, lo accoglieva, annullando l’attoimpugnato e compensando le spese di lite.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio – sez. n. 28, consentenza n. 3240/2016, pronunciata il 16 maggio 2016 edepositata in segreteria il 24 maggio 2016, rigettava l’appello,compensando anche le spese di secondo grado.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorso notificatoil 24 dicembre 2016).La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.5. Con decreto presidenziale del 17 dicembre 2025 è stataquindi fissata per la discussione l’udienza pubblica del 17 marzo2026.La controricorrente ha depositato memoria.All’udienza suddetta il Pubblico Ministero, in persona del sost.proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso.Sono comparsi l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], inrappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Escalar, in rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA], che hanno conclusocome da verbale in atti.La Corte ha trattenuto la causa in decisione.[OSCURATO:PERSONA].G. N. 687/2017 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 687/2017Numero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 18954/2026Data pubblicazione 10/06/20261. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduceviolazione e falsa applicazione degli artt. 2425 e 2427-bis c.c.,nonché dell’art. 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R.aveva ritenuto che, essendo i contratti swap in oggetto correlatie connessi alle operazioni commerciali sul greggio e suoiprodotti raffinati oggetto di commercializzazione dalla TotalErgs.p.a., tali operazioni (consistenti nella stipula di contrattiderivati, con banche ed altri soggetti specializzati del settorefinanziario), in quanto poste in essere allo scopo di porsi alriparo dal rischio finanziario delle oscillazioni dei prezzi,avrebbero perso la loro connotazione di “operazionefinanziaria”, per rientrare nella “gestione caratteristica” le cuicomponenti rientravano nelle voci A) e B) del conto economico,in quanto il fatto che il derivato fosse utilizzato in funzione “dicopertura” del rischio suddetto non avrebbe mutato in alcunmodo la natura e la funzione dello strumento finanziario.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione efalsa applicazione degli artt. 109 e 112 del d.P.R. 22 dicembre1986, n 917 (testo unico delle imposte sui redditi), nonché degliartt. 5 e 11 d.lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che la regola di cui all’art.112, comma 4, d.P.R. n. 917/1986 (c.d. “principio disimmetria”) dettata ai fini IRES non poteva essere utilizzata perrisolvere il ben diverso problema dell’ascrivibilità alla gestione“caratteristica”, ovvero a quella “finanziaria”, delle componentigenerate dai contrati derivati in oggetto, posto che la suddettaR.G. N. 687/2017 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 687/2017Numero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 18954/2026Data pubblicazione 10/06/2026disposizione si preoccupa soltanto di stabilire una uniformità nelcriterio di valutazione tra le operazioni fuori bilancio relative acontratti derivati e le corrispondenti attività e passività iscrittein bilancio, senza però incidere sulla natura dei proventi e deglioneri derivanti dalle operazioni di copertura; peraltro, ad avvisodell’Ufficio, le componenti generate dai derivaticonserverebbero la loro natura finanziaria, e non potrebberoquindi rilevare ai fini del calcolo del valore della produzionenetta ai fini IRAP.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, viene dedottaviolazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 446/1997,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Eccepisce l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. avevarichiamato la fattispecie analizzata nella Risoluzione n. 56/E del2010 della stessa Agenzia delle Entrate, in quanto riguardantel’applicabilità indiretta del principio nazionale OIC n. 26, chetuttavia si occupa del distinto tema dei derivati di copertura darischio di cambio, nel mentre l’applicabilità di tale principio alsettore fiscale, oltre che a quello contabile, era statarecisamente esclusa dall’Amministrazione finanziaria con larisoluzione n. 83/2009, con la quale è stato precisato come, aifini fiscali, detta contabilizzazione, pur corretta sul pianocivilistico, non potrebbe valere, posto che la componentefinanziaria dell’operazione di copertura fa sì che si debbaprocedere alle opportune variazioni ai fini della correttadeterminazione del risultato fiscale.2. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione diinammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della societàcontribuente.R.G. N. 687/2017 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 687/2017Numero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 18954/2026Data pubblicazione 10/06/2026Sostiene la controricorrente che l’Agenzia delle Entrate nonavrebbe impugnato una delle tre rationes decidendi dellasentenza di appello, sulla quale si sarebbe fondata la decisionedi rigetto del gravame; conseguentemente, l’Agenzia delleEntrate non avrebbe interesse ad impugnare la decisione disecondo grado, che sarebbe comunque passata in giudicato.In particolare, ad avviso della [OSCURATO:SOCIETA]., la ricorrente nonavrebbe censurato la parte della sentenza in cui la C.T.R. rilevache l’Ufficio non aveva fornito alcun “riscontro documentale” aquanto affermato (in particolare, non erano stati allegati icontratti derivati, ma solo la documentazione interpretativadegli stessi richiesta dall’Ufficio e fornita dalla società).Tale passaggio motivazionale, tuttavia, non integra unaautonoma ratio decidendi, ma rappresenta, piuttosto, unavalutazione che serve per rafforzare le argomentazioni dellaC.T.R. circa l’esclusione della natura puramente finanziaria deicontratti in questione, e circa la finalità di copertura, attenendoessenzialmente alla ritenuta mancanza di prova in merito alladetta natura puramente finanziaria, e non appunto di copertura,dei contratti swap contestati (unica ratio decidendi rilevantedella decisione impugnata, anche con il richiamo alla disciplinadi cui all’art. 112 d.P.R. n. 917/1986).3. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, inquanto strettamente connessi, attenendo tutti alla possibilità diconsiderare come costo deducibile, ai fini IRAP, il differenzialenegativo di contratti derivati, in caso di derivati aventi funzionidi copertura dal rischio di oscillazione dei prezzi di merci.In linea generale, i contratti finanziari derivati sono queicontratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali, qualititoli, valute, tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa,R.G. N. 687/2017 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 687/2017Numero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 18954/2026Data pubblicazione 10/06/2026ecc. Il loro valore “deriva” da quello degli elementi sottostanti.Costituiscono prodotti derivati, ad esempio, i futures, le options,gli swaps, i forward rate agreements.Nell’ordinamento italiano, il testo unico in materia finanziaria(d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), prevede, all’art. 1, comma 2-ter [introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. q), del d. lgs. 3 agosto2017, n. 129], che si intendono per: a) "strumenti derivati": glistrumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4)a 10), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,lettera c); b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari chefanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all'AllegatoI, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonché gli strumentifinanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fannoriferimento a merci o attività sottostanti menzionati all'AllegatoI, sezione C, punto 10); c) "contratti derivati su prodottienergetici C6": i contratti di opzione, i contratti finanziari atermine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contrattiderivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella SezioneC, punto 6, dell'Allegato I che sono negoziati in un sistemaorganizzato di negoziazione e devono essere regolati conconsegna fisica del sottostante.La sezione C dell’allegato I del T.U.F., dal canto suo, qualificacome contratti finanziari derivati: i) i contratti di opzione,contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”,accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contrattiderivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse orendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziariderivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essereregolati con consegna fisica del sottostante o attraverso ilpagamento di differenziali in contanti; ii) i contratti di opzione,R.G. N. 687/2017 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 687/2017Numero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 18954/2026Data pubblicazione 10/06/2026contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”,contratti a termine (“forward”), e altri contratti su strumentiderivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenireavvenire in contanti a discrezione di una delle parti, conesclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimentoo ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; iii)i contratti di opzione, contratti finanziari a terminestandardizzati (“future”), “swap” ed altri contratti su strumentiderivati connessi a merci che possono essere regolati conconsegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato,un sistema multilaterale di negoziazione o un sistemaorganizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energeticiall'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazioneche devono essere regolati con consegna fisica; iv) i contratti diopzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”),“swap”, contratti a termine (“forward”) e altri contratti sustrumenti derivati connessi a merci che non possono essereeseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che nonhanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altristrumenti finanziari derivati; v) gli strumenti finanziari derivatiper il trasferimento del rischio di credito; vi) i contratti finanziaridifferenziali; vii) i contratti di opzione, contratti finanziari atermine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a terminesui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivaticonnessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi diinflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quandol'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali incontanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delleparti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue aR.G. N. 687/2017 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 687/2017Numero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 18954/2026Data pubblicazione 10/06/2026inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzionedel contratto, nonché altri contratti su strumenti derivaticonnessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimentiindicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altristrumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sononegoziati su un mercato regolamentato, un sistemamultilaterale di negoziazione o un sistema organizzato dinegoziazione.In base allo standard contabile IAS 39 (emanato nel dicembre1998 e applicabile a partire dal 1° gennaio 2001), il contrattoderivato è uno strumento finanziario che possiede,congiuntamente, le seguenti caratteristiche: «(a) il suo valorecambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, diun prezzo di uno strumento finanziario, di un prezzo di unamerce, di un tasso di cambio in valuta estera, di un indice diprezzi o di tassi, di un merito di credito (rating) o indici di creditoo altra variabile prestabilita (alcune volte denominata“sottostante”); (b) non richiede un investimento netto iniziale orichiede un investimento netto iniziale che sia minore di quantosarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci siaspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori dimercato; (c) è regolato a data futura, con regolamento differitorispetto alla data di negoziazione».La dottrina italiana, peraltro, già da tempo aveva formulatouna propria definizione di derivati, qualificando come tali queicontratti il cui valore deriva (cioè dipende) dal prezzo di unariferimento (indice di borsa, tasso d'interesse, cambio, merce,ecc.).R.G. N. 687/2017 9Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 687/2017Numero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 18954/2026Data pubblicazione 10/06/2026E’ bene peraltro chiarire che il contratto derivato non è uncontratto collegato ad altro rapporto giuridico, secondo loschema tipico del collegamento negoziale ampiamenteconosciuto dalla dottrina civilistica italiana, bensì un contrattoche “insiste” su elementi di altri negozi. Il collegamento tra duecontratti, che così si crea negli strumenti derivati, è infattiinnanzitutto un collegamento unilaterale - alla luce dellastrumentalità della stipula del contratto relativo allo strumentoderivato rispetto alla stipula del contratto relativo alla posizionesottostante - ed è inoltre un collegamento di mero fatto e nondi diritto, in quanto la mancanza di validità e/o efficacia delcontratto relativo alla posizione sottostante “da coprire” con lostrumento derivato non incide in alcun modo sulla validità edefficacia dei contratti relativi allo strumento derivato, proprioper l’autonomia finanziaria che contraddistingue quest’ultimo.Oggetto del contratto non è mai il “sottostante”, ma ildifferenziale (netting se relativo ai pagamenti periodici, payoffper la liquidazione alla scadenza) tra il valore dell’entità diriferimento al momento della stipula e quello assunto dallamedesima entità al momento della data di esecuzione delcontratto.Così ricostruita la nozione di derivato, va precisato che questocontratto, conformemente alla sua provenienza, non ha unacausa tipica ma può avere, e nella prassi ha, differenti finalità,che ne determinano una differente qualificazione: a) finalità diprotezione (hedging), con la quale, attraverso il derivato, siintende proteggere il contraente da taluni potenziali rischi, ocomunque ridurre gli stessi; b) finalità speculativa (trading),con lo scopo di realizzare un lucro in assenza di posizionisottostanti da coprire; c) finalità di arbitraggio (arbitrage), nelR.G. N. 687/2017 10Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 687/2017Numero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 18954/2026Data pubblicazione 10/06/2026qual caso l’operazione in derivati è combinata ad una o piùoperazioni sul sottostante al fine di lucrare sulle eventualidifferenze di valorizzazione (disarmonie temporanee) sui diversimercati.La giurisprudenza di questa Corte riconosce, in linea generale,la validità e la meritevolezza di tali contratti, purché ne siachiaramente individuabile il contenuto ex ante, con riferimentosoprattutto ai criteri di determinazione del c.d. mark to market,e cioè il valore del contratto calcolato ad una certa data, pari alvalore dei differenziali futuri dei flussi finanziari sulla base dellecondizioni dell’indice di riferimento dalla data della suaquantificazione (Cass. 7 novembre 2022, n. 32705; Cass. 6settembre 2021, n. 24014; Cass. 13 luglio 2018, n. 18724).Nella fattispecie in esame, è incontestato che i derivaticoncluso dalla [OSCURATO:SOCIETA] abbiano funzione di copertura.Orbene, secondo la C.T.R., trattandosi di derivati di coperturaper il rischio delle oscillazioni dei prezzi dei prodotticommercializzati dalla società (petrolio e relativi raffinati),l’adozione di tali contratti rientrerebbe nel campo della“gestione caratteristica” della società, in quanto sarebbenormale che una società che tratta prodotti di quel tipo possacautelarsi contro le oscillazioni dei prezzi, che nel settore sonoabbastanza volatili; in caso, quindi, di differenziale negativo,questo rappresenterebbe componente negativo di reddito, conconseguente applicazione dell’art. 112, comma 2, d.P.R. n.917/1986, norma che, secondo la Corte regionale,esprimerebbe un principio generale estensibile anche all’IRAP.Va rilevato, tuttavia, che, pur avendo funzione di copertura,siamo comunque nel campo di un’operazione puramentefinanziaria, in quanto basata non già sulla produzione e scambioR.G. N. 687/2017 11Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 687/2017Numero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 18954/2026Data pubblicazione 10/06/2026di beni e/o servizi, ma sulla semplice movimentazione didenaro, per cui deve escludersi che i relativi oneri e proventipossano farsi rientrare nel campo della “gestione caratteristica”dell’impresa, soprattutto per un’impresa il cui core business è lacommercializzazione di greggio e prodotti raffinati. Non a caso,i contratti derivati, come si è visto, sono inseriti tra gli strumentifinanziari dall’art. 1, comma 2-ter, d.lgs. n. 58/1998.D’altronde, il fatto che il derivato sia utilizzato in funzione di“copertura” dal rischio di oscillazione dei prezzi non muta inalcun modo la natura e la funzione dello strumento finanziarioin quanto – in piena coerenza con la previsione dell’art. 2427-bis c.c., che valorizza esclusivamente la natura finanziaria dellostrumento di investimento, e non la sua funzionalizzazione, néle ragioni che inducono un’impresa ad utilizzarlo – il fatto che lacomponente finanziaria sia strumentalmente utilizzata percontrobilanciare l’incertezza del risultato d’impresa non puòdeterminare la mutazione genetica del componente a finicontabili o fiscali. Non caso, l’art. 2427-bis, comma 2, lett. c),c.c. – vigente ratione temporis – prevedeva che «sonoconsiderati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati amerci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente ildiritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti omediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui(…) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegnadella merce», fornendo così due precise indicazioni: a) laclassificazione generale dei “derivati” tra le operazioni di naturafinanziaria; b) la caratterizzazione in termini di operazionefinanziaria anche per quelle operazioni – come quelle deicontratti in oggetto – che assumano come “sottostante” ilprezzo di mercato delle merci, con l’unica eccezione del caso inR.G. N. 687/2017 12Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 687/2017Numero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 18954/2026Data pubblicazione 10/06/2026cui all’assunzione dell’impegno all’acquisto faccia seguito laconsegna fisica della merce.In sostanza, il legislatore distingue tra le ipotesi in cui ilregolamento del “derivato su merci” si abbia semplicementemediante la liquidazione del differenziale (ove la natura dioperazione finanziaria è indiscutibile), e l’ipotesi in cui allastipula del derivato faccia seguito un regolamento in termini diconsegna fisica del bene (come avviene, ad es., nelle option sumerci, ove l’esercizio dell’opzione può essere regolata medianteconsegna fisica, o mediante regolamento netto in contanti: nelprimo caso il derivato cessa di essere tale, ed è attratto nellagestione caratteristica dell’impresa, sostanziandosi in una veraoperazione di compravendita, con movimentazione fisica dellemerci).Nel nostro caso, versandosi pacificamente in un’ipotesi di swapsu commodities, che implica un mero regolamento di naturafinanziaria, e non anche la consegna di merci, si rientrapienamente in una fattispecie di strumenti finanziari.Orbene, i proventi o gli oneri dei contratti finanziari sono daricomprendere nell’art. 2425, lett. C), c.c., le cui voci nonrientrano nel calcolo della base imponibile IRAP [art. 5, comma1, d.P.R. n. 446/1997, secondo il quale «per i soggetti di cuiall’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cuiagli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalladifferenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettereA) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione dellevoci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonchédei componenti positivi e negativi di natura straordinariaderivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, cosìcome risultanti dal conto economico dell’esercizio»].R.G. N. 687/2017 13Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 687/2017Numero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 18954/2026Data pubblicazione 10/06/2026Improprio deve ritenersi, inoltre, il richiamo dell’art. 112d.P.R. n. 917/1986, che riguarda l’IRES. Invero, taledisposizione non è applicabile nel caso di specie, posto che lastessa si preoccupa unicamente di stabilire una uniformità nelcriterio di valutazione tra le operazioni fuori bilancio, senza peròincidere sulla natura dei proventi e degli oneri derivanti dalleoperazioni di copertura. Tale principio, indubbiamente valevoleai fini IRES, non è tuttavia rilevante nella fattispecie in esame,posto che i contratti swap, come più volte ribadito, hanno pursempre natura finanziaria, e come tali non possono rilevare aifini della determinazione della base imponibile IRAP.4. In definitiva, dunque, deve ritenersi erroneo l’inserimentodel differenziale negativo di un contratto derivato con finalità dicopertura nella lett. B) del conto economico ex art. 2425 c.c.[ovvero, in caso di differenziale positivo, nella lett. A) dellostesso art. 2425 c.c.)], dovendosi inserire tale elemento nellalett. C) del suddetto articolo, con esclusione, quindi, della suarilevanza ai fini IRAP.Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve quindi essere accolto,con la formulazione del seguente principio di diritto: «ildifferenziale negativo di un contratto finanziario swap, anche seconcluso con finalità di copertura, non rileva ai fini delladeterminazione della base imponibile dell’IRAP, trattandosi, inogni caso, di onere finanziario rientrante nella lett. C) dell’art.2425 c.c., e quindi escluso dal calcolo del valore dellaproduzione ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 446/1997».La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.,con il rigetto del ricorso originario proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]R.G. N. 687/2017 14Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 687/2017Numero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 18954/2026Data pubblicazione 10/06/2026Stante la novità della questione, ricorrono giustificati motiviper la compensazione integrale tra le parti delle spese dell’interogiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto dallaTotalErg s.p.a.Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, 17 marzo 2026.Il Consigliere est. Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA]) (Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 687/2017 15Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]