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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 22409/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21837-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della FARMACIA S. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - R.E.A.: NA - 828213) e del socio illimitatamente responsabile Dott. [OSCURATO:PERSONA] MATACHIONE ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 marzo 1970; C.F.

MTCNZR 70C29 L259A), in persona del Curatore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] (fallimento n. 294-2016 dichiarato dal Tribunale di Napoli) rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Riviera di Chiaia, n. 263. - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08603960967, con sede in Milano –via [OSCURATO:PERSONA] n. 4 –in persona dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], società italiana per la cartolarizzazione costituita ai sensi della legge 30.4.1999 n. 130, e per essa la sua mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano – via Fatebenefratelli n. 10 , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale Ghia in Roma –Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 10. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositatoin data 11.06.2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli , con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in accogli mento dell’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.(rappresentata in giudizio dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a),quale cessionaria in blocco dei crediti insofferenza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha ammesso allo stato passivo dei Fallimenti FARMACIA S. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] il credito ipotecario vantato dall’opponente , di euro 1.826.428,76, oltre interessi al tasso legale dal fallimento sino alla vendita “con esclusivo riferimento agli immobili appresi all’attivo fallimentare”.

Il tribunale ha così motivato il provvedimento di accoglimento: “… rilevato che vi è mutuo ipotecario per [OSCURATO:PERSONA] in cui vi è quietanza di erogazione e che non è contestato che il relativo immobile sia stato acquisito al fallimento su cui grava la relativa ipoteca; considerato che il creditore ha ridotto la domanda al solo capitale residuo escludendo in radice qualsivoglia ipotesi di anatocismo.

Considerato che la condanna al pagamento delle spese segue la soccombenza del giudizio …”.

2. Il decretoè stato impugnat o da i Fallimenti della FARMACIA S. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e del socio illimitatamente responsabile con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata in giudizio dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha resistito con controricorso.

La società controricorrente hadepositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il Fallimento lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., “violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.”, per aver il tribunale omesso di pronunciare sull’eccezione da esso proposta, di difetto di titolarità in capo all’opponente del credito controverso.

1.1. Va premesso che, contrariamente a quanto dedotto dalla controricorrente, l’eccezione non poteva ritenersi tardiva – e dunque inammissibile –perché sollevata per la prima volta nel giudizio di opposizione allo stato passivo. 1.1.2 Invero, costituisce ormai ius receptum che n el giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di verifica (cfr., fra molte,Sez. 1 , Ordinanza n. 22386 del 06/09/2019; v. anche Cass. n. 22784/2018; Cass. 10528/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27940 del 07/12/202). 1.1.3 A ciò va aggiunto che “In tema di opposizione allo stato passivo, la titolarità del credito in capo all'opponente rappresenta un elemento costitutivo della domanda, sicché, se, da un lato, grava sull'attore l'onere della sua allegazione e della relativa prova, dall'altro, il fallimento opposto è legittimato a prendere posizione su tale profilo e a contestarlo anche in un momento successivo alla tempestiva costituzione in giudizio, non trattandosi di eccezione in senso stretto da sollevare, a pena di decadenza, nella memoria difensiva ex art. 99, comma 7, della l. fall.”(così, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4453del 23/02/2018 ). 1.2.Ciò precisato, la censura in esame deve essere respint a , in applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo cui, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame ovvero su una eccezione proposta nel giudizio a quo, questa Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la questione pretermessa nel merito, allorquando essa risulti infondata, di modo che la sta tuizione da rendere viene a confermare il dispositivo del provvedimento impugnato (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiedaulteriori accertamenti di fatto, e ciò in ragione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi (Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017; Cass. 2313/2010; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9693del 19/04/2018).

1.2.1. L’eccezione di difetto di titolarità (o meglio, di difetto di prova della titolarità) in capo a [OSCURATO:PERSONA] del credito controverso è infatti manifestamente infondata. 1.2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte , in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (cfr. Cass. n. 31188/2017, Cass. n. 4277/2023), 1.2.3 Ebbene, n el caso di specie è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a vesse prodotto l’avviso di cessione pubblicato su G.U. ex art. 58 TUB, peraltro comprensivodell’elenco numerico dei contratti di finanziamento ceduti, e che l’odierno ricorrente, lungi dall’eccepire che fra tali contratti non risultava compreso quello dal quale derivava il credito di cui era stata chiesta l’ammissioneal passivo, si fosse limitato a dedurre che l’avviso non era sufficiente,ai fini della prova del t ra sferimento del relativo diritto , “ perché la pubblicazione nulla dice dell’esistenza, della validità e dell’efficacia della cessione, che, in ipotesi, potrebbe essere inesistente oppure affetta da nullità totale oppure condizionata”: contestazione, quest’ultima, priva di qualsivoglia riferibilità alla titolarità del diritto controverso e da ritenersi, sostanzialmente, tamquam non esset (così come, presumibilmente, l’ha ritenuta il tribunale), posto che la cessione –una volta pubblicata su G.U. - era opponibile alla massa, sicché sarebbe spettato al curatore di provare eventuali cause di sua invaliditàrispetto al contratto di mutuo a suo tempo stipulato fra il dante causa della fallita e [OSCURATO:PERSONA].2.

Resta assorbi to il secondo motivo di ric orso, che, in relazione alla medesima questione, denuncia la “nullità della decisione per mancanza di motivazione (art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.)”

3. Con il terzo motivo il Fallimento denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.”, in ordine all’eccezione di “inesistenza della causa di prelazione”, da esso sollevata in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto solo tardivamente (in allegato alla memoria autorizzata), e dunque inammissibilmente, la nota di iscrizione ipotecaria, in mancanza della quale il credito avrebbe potuto essere ammesso solo al chirografo.

3.1. Con il quarto mezzo il ricorrente deduce, in relazione alla stessa questione, la “nullità della decisione per mancanza di motivazione (art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.)”

4. Imotivi– da esaminare congiuntamente – non meritano accoglimento. 4.1Non ricorre infatti il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29191del 06/12/2017; Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 2071 8 del 13/08/2018; Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019 ; Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 7662del 02/04/2020).

4.1.2. Nel caso di specie, pertanto, il solo fatto che il credito sia stato ammesso al passivo con collocazione ipotecariadenota che l’eccezione è stata implicitamente respinta dal giudice del merito. 4.1.3.Quanto, poi, all’inammissibilità - per tardività dell a produzione - della prova documentale, si tratterebbe di un vizio procedurale rispetto al quale non può essere dedottoin cassazione un vizio di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. e neppure un vizio di omessa motivazione(così, Sez.

L, Ordinanza n. 29952del 13/10/2022; Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015).

5. Il quinto mezzo è così rubricato: “usura: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.”: il Fallimento lamenta l’omessa pronuncia del tribunale anche sulle ulteriori eccezioni formulate, di nullità del mutuo perché caratterizzato da usura originaria e/ o di nullità della clausola di pattuizione degli interessi moratori. 5.1Il motivo è infondato perché, anche in questo caso, il giudice del merito, ammettendoil credito, ha implicitamente rigetta to l e predett e eccezion i .

6. E’ invece fondato il sesto mezzo, con il quale , sul l e me desim e question i , è denunciata la nullità del decreto per carenza assoluta di motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. 6.1Va ricordato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U., Sentenza n. 22232del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019). 6.2Ciò posto, rileva il collegio come l’ipersintetica motivazione con la quale il tribunalepartenopeosembra aver respinto le eccezioni - laddove ha rilevato che non si ponevano problemi di anatocismo, perché la creditrice aveva ridotto la domanda al solo capitale residuo - non attiene a l denunciato superamento ab origine del tasso soglia , ma - semmai - al divieto di corresponsione di interessi sugli interessi, elascia comunque impregiudicate una serie di questioni di fatto che avrebbero dovuto, invece,essere esaminate anche d’ufficio (ammissibilità al privilegio di interessi corrispettivi, cumulati nelle rate insolute,oltre il triennio di cui all’art. 255 c.c.; superamento del tasso soglia anche con esclusivo riferimento agli interessi moratori pattuiti; validità della clausola che prevedeva la corresponsione di questi ultimi a titolo di penale; validità della clausoladi salvaguardia; conseguente necessità di detrazione, o meno, degli interessi computati nelle rate insolute,nonché di quelli corrisposti sulle rate già pagateecc.).

Tutti profili il cui esame è stato invece totalmente omesso ed in relazione ai quali il tribunale non ha fornito, come sopra accennato,alcuna risposta motivazionale.7.

Il settimo motivo –con il quale si denuncia in subordina la contraddittorietà della motivazione sul punto– rimane assorbito

8. All’accoglimento del sesto motivo di ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso; rigetta il primo, terzo, quarto e quinto motivo e dichiara assorbiti il secondo e settimo motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli che, in d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21837-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della FARMACIA S. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - R.E.A.: NA - 828213) e del socio illimitatamente responsabile Dott. [OSCURATO:PERSONA] MATACHIONE ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 marzo 1970; C.F. MTCNZR 70C29 L259A), in persona del Curatore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] (fallimento n. 294-2016 dichiarato dal Tribunale di Napoli) rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Riviera di Chiaia, n. 263. - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08603960967, con sede in Milano –via [OSCURATO:PERSONA] n. 4 –in persona dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], società italiana per la cartolarizzazione costituita ai sensi della legge 30.4.1999 n. 130, e per essa la sua mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano – via Fatebenefratelli n. 10 , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale Ghia in Roma –Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 10. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositatoin data 11.06.2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli , con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in accogli mento dell’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.(rappresentata in giudizio dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a),quale cessionaria in blocco dei crediti insofferenza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha ammesso allo stato passivo dei Fallimenti FARMACIA S. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] il credito ipotecario vantato dall’opponente , di euro 1.826.428,76, oltre interessi al tasso legale dal fallimento sino alla vendita “con esclusivo riferimento agli immobili appresi all’attivo fallimentare”. Il tribunale ha così motivato il provvedimento di accoglimento: “… rilevato che vi è mutuo ipotecario per [OSCURATO:PERSONA] in cui vi è quietanza di erogazione e che non è contestato che il relativo immobile sia stato acquisito al fallimento su cui grava la relativa ipoteca; considerato che il creditore ha ridotto la domanda al solo capitale residuo escludendo in radice qualsivoglia ipotesi di anatocismo. Considerato che la condanna al pagamento delle spese segue la soccombenza del giudizio …”. 2. Il decretoè stato impugnat o da i Fallimenti della FARMACIA S. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e del socio illimitatamente responsabile con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata in giudizio dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha resistito con controricorso. La società controricorrente hadepositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il Fallimento lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., “violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.”, per aver il tribunale omesso di pronunciare sull’eccezione da esso proposta, di difetto di titolarità in capo all’opponente del credito controverso. 1.1. Va premesso che, contrariamente a quanto dedotto dalla controricorrente, l’eccezione non poteva ritenersi tardiva – e dunque inammissibile –perché sollevata per la prima volta nel giudizio di opposizione allo stato passivo. 1.1.2 Invero, costituisce ormai ius receptum che n el giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di verifica (cfr., fra molte,Sez. 1 , Ordinanza n. 22386 del 06/09/2019; v. anche Cass. n. 22784/2018; Cass. 10528/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27940 del 07/12/202). 1.1.3 A ciò va aggiunto che “In tema di opposizione allo stato passivo, la titolarità del credito in capo all'opponente rappresenta un elemento costitutivo della domanda, sicché, se, da un lato, grava sull'attore l'onere della sua allegazione e della relativa prova, dall'altro, il fallimento opposto è legittimato a prendere posizione su tale profilo e a contestarlo anche in un momento successivo alla tempestiva costituzione in giudizio, non trattandosi di eccezione in senso stretto da sollevare, a pena di decadenza, nella memoria difensiva ex art. 99, comma 7, della l. fall.”(così, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4453del 23/02/2018 ). 1.2.Ciò precisato, la censura in esame deve essere respint a , in applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo cui, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame ovvero su una eccezione proposta nel giudizio a quo, questa Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la questione pretermessa nel merito, allorquando essa risulti infondata, di modo che la sta tuizione da rendere viene a confermare il dispositivo del provvedimento impugnato (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiedaulteriori accertamenti di fatto, e ciò in ragione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi (Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017; Cass. 2313/2010; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9693del 19/04/2018). 1.2.1. L’eccezione di difetto di titolarità (o meglio, di difetto di prova della titolarità) in capo a [OSCURATO:PERSONA] del credito controverso è infatti manifestamente infondata. 1.2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte , in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (cfr. Cass. n. 31188/2017, Cass. n. 4277/2023), 1.2.3 Ebbene, n el caso di specie è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a vesse prodotto l’avviso di cessione pubblicato su G.U. ex art. 58 TUB, peraltro comprensivodell’elenco numerico dei contratti di finanziamento ceduti, e che l’odierno ricorrente, lungi dall’eccepire che fra tali contratti non risultava compreso quello dal quale derivava il credito di cui era stata chiesta l’ammissioneal passivo, si fosse limitato a dedurre che l’avviso non era sufficiente,ai fini della prova del t ra sferimento del relativo diritto , “ perché la pubblicazione nulla dice dell’esistenza, della validità e dell’efficacia della cessione, che, in ipotesi, potrebbe essere inesistente oppure affetta da nullità totale oppure condizionata”: contestazione, quest’ultima, priva di qualsivoglia riferibilità alla titolarità del diritto controverso e da ritenersi, sostanzialmente, tamquam non esset (così come, presumibilmente, l’ha ritenuta il tribunale), posto che la cessione –una volta pubblicata su G.U. - era opponibile alla massa, sicché sarebbe spettato al curatore di provare eventuali cause di sua invaliditàrispetto al contratto di mutuo a suo tempo stipulato fra il dante causa della fallita e [OSCURATO:PERSONA].2. Resta assorbi to il secondo motivo di ric orso, che, in relazione alla medesima questione, denuncia la “nullità della decisione per mancanza di motivazione (art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.)” 3. Con il terzo motivo il Fallimento denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.”, in ordine all’eccezione di “inesistenza della causa di prelazione”, da esso sollevata in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto solo tardivamente (in allegato alla memoria autorizzata), e dunque inammissibilmente, la nota di iscrizione ipotecaria, in mancanza della quale il credito avrebbe potuto essere ammesso solo al chirografo. 3.1. Con il quarto mezzo il ricorrente deduce, in relazione alla stessa questione, la “nullità della decisione per mancanza di motivazione (art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.)” 4. Imotivi– da esaminare congiuntamente – non meritano accoglimento. 4.1Non ricorre infatti il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29191del 06/12/2017; Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 2071 8 del 13/08/2018; Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019 ; Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 7662del 02/04/2020). 4.1.2. Nel caso di specie, pertanto, il solo fatto che il credito sia stato ammesso al passivo con collocazione ipotecariadenota che l’eccezione è stata implicitamente respinta dal giudice del merito. 4.1.3.Quanto, poi, all’inammissibilità - per tardività dell a produzione - della prova documentale, si tratterebbe di un vizio procedurale rispetto al quale non può essere dedottoin cassazione un vizio di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. e neppure un vizio di omessa motivazione(così, Sez. L, Ordinanza n. 29952del 13/10/2022; Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015). 5. Il quinto mezzo è così rubricato: “usura: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.”: il Fallimento lamenta l’omessa pronuncia del tribunale anche sulle ulteriori eccezioni formulate, di nullità del mutuo perché caratterizzato da usura originaria e/ o di nullità della clausola di pattuizione degli interessi moratori. 5.1Il motivo è infondato perché, anche in questo caso, il giudice del merito, ammettendoil credito, ha implicitamente rigetta to l e predett e eccezion i . 6. E’ invece fondato il sesto mezzo, con il quale , sul l e me desim e question i , è denunciata la nullità del decreto per carenza assoluta di motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. 6.1Va ricordato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019). 6.2Ciò posto, rileva il collegio come l’ipersintetica motivazione con la quale il tribunalepartenopeosembra aver respinto le eccezioni - laddove ha rilevato che non si ponevano problemi di anatocismo, perché la creditrice aveva ridotto la domanda al solo capitale residuo - non attiene a l denunciato superamento ab origine del tasso soglia , ma - semmai - al divieto di corresponsione di interessi sugli interessi, elascia comunque impregiudicate una serie di questioni di fatto che avrebbero dovuto, invece,essere esaminate anche d’ufficio (ammissibilità al privilegio di interessi corrispettivi, cumulati nelle rate insolute,oltre il triennio di cui all’art. 255 c.c.; superamento del tasso soglia anche con esclusivo riferimento agli interessi moratori pattuiti; validità della clausola che prevedeva la corresponsione di questi ultimi a titolo di penale; validità della clausoladi salvaguardia; conseguente necessità di detrazione, o meno, degli interessi computati nelle rate insolute,nonché di quelli corrisposti sulle rate già pagateecc.). Tutti profili il cui esame è stato invece totalmente omesso ed in relazione ai quali il tribunale non ha fornito, come sopra accennato,alcuna risposta motivazionale.7. Il settimo motivo –con il quale si denuncia in subordina la contraddittorietà della motivazione sul punto– rimane assorbito 8. All’accoglimento del sesto motivo di ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso; rigetta il primo, terzo, quarto e quinto motivo e dichiara assorbiti il secondo e settimo motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli che, in d
Decreto Cassazione n. 22409/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris