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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 novembre 1972

Cassazione n. 03537/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1972 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23.11.2020, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza appellata, ha riqualificato il reato sub B)Icontestato a [OSCURATO:PERSONA], in quello di furto con strappo di cui all'art. 624-bis cod. pen. e, concessa l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ha rideterminato la pena irrogata all'imputato, confermando nel resto.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, che per il reato di cui al capo B), riqualificato nella fattispecie ex art. 624-bis cod. pen., avrebbe dovuto essere applicata la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen., trattandosi di delitto contro il patrimonio commesso ai danni di un familiare, vale a dire la moglie ([OSCURATO:PERSONA]) non legalmente separata del prevenuto, commesso senza violenza fisica alla persona.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Coglie nel segno il ricorrente, là dove evidenzia come i giudici di appello, nel riqualificare il reato di rapina contestato al capo B) di rubrica in quello di furto con strappo di cui all'art. 624-bis, comma secondo, cod. pen., non abbiano preso in considerazione la circostanza che si potesse vertere in tema di reato contro il patrimonio commesso in danno del coniuge non legalmente separato dell'imputato, con conseguente possibile applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen.

Al riguardo, è pacifico che l'esimente di cui all'art. 649, comma primo, n. 1, cod. pen., viene meno soltanto per effetto della pronuncia della sentenza che conclude il procedimento instaurato con l'azione di separazione legale tra i coniugi, essendo irrilevante l'eventuale separazione di fatto (Sez. 2, n. 26533 del 10/05/2017, Rv. 270259 - 01).3.

Nella specie, dalla sentenza di primo grado si evince che l'imputato aveva commesso atti di stalking (capo A) nei confronti della donna "da cui si era separato di fatto", facendo così intendere che i due non fossero legalmente separati.

Vero è che la questione non era stata sollevata dall'imputato nell'atto di appello, ma occorre considerare che in quel momento il reato in contestazione era la rapina, per cui non si poneva un problema di applicabilità dell'art. 649 cod. pen. Né si può affermare che nel caso ricorra un'ipotesi di reato contro il patrimonio commesso con violenza alla persona - idoneo ad escludere l'applicazione dell'esimente (v. ultimo comma dell'art. 649 cod. pen.) - avendo la Corte distrettuale espressamente affermato che, nella commissione del furto, la violenza era stata esercitata solo sulla borsa e non sulla vittima.

4. Dalle superiori considerazioni consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla questione concernente l'eventuale applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen., in relazione al reato di furto con strappo di cui al capo B), come riqualificato in appello, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Così deciso il 1° dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Al ro Ranaldi D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1972 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23.11.2020, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza appellata, ha riqualificato il reato sub B)Icontestato a [OSCURATO:PERSONA], in quello di furto con strappo di cui all'art. 624-bis cod. pen. e, concessa l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ha rideterminato la pena irrogata all'imputato, confermando nel resto. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, che per il reato di cui al capo B), riqualificato nella fattispecie ex art. 624-bis cod. pen., avrebbe dovuto essere applicata la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen., trattandosi di delitto contro il patrimonio commesso ai danni di un familiare, vale a dire la moglie ([OSCURATO:PERSONA]) non legalmente separata del prevenuto, commesso senza violenza fisica alla persona. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Coglie nel segno il ricorrente, là dove evidenzia come i giudici di appello, nel riqualificare il reato di rapina contestato al capo B) di rubrica in quello di furto con strappo di cui all'art. 624-bis, comma secondo, cod. pen., non abbiano preso in considerazione la circostanza che si potesse vertere in tema di reato contro il patrimonio commesso in danno del coniuge non legalmente separato dell'imputato, con conseguente possibile applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. Al riguardo, è pacifico che l'esimente di cui all'art. 649, comma primo, n. 1, cod. pen., viene meno soltanto per effetto della pronuncia della sentenza che conclude il procedimento instaurato con l'azione di separazione legale tra i coniugi, essendo irrilevante l'eventuale separazione di fatto (Sez. 2, n. 26533 del 10/05/2017, Rv. 270259 - 01).3. Nella specie, dalla sentenza di primo grado si evince che l'imputato aveva commesso atti di stalking (capo A) nei confronti della donna "da cui si era separato di fatto", facendo così intendere che i due non fossero legalmente separati. Vero è che la questione non era stata sollevata dall'imputato nell'atto di appello, ma occorre considerare che in quel momento il reato in contestazione era la rapina, per cui non si poneva un problema di applicabilità dell'art. 649 cod. pen. Né si può affermare che nel caso ricorra un'ipotesi di reato contro il patrimonio commesso con violenza alla persona - idoneo ad escludere l'applicazione dell'esimente (v. ultimo comma dell'art. 649 cod. pen.) - avendo la Corte distrettuale espressamente affermato che, nella commissione del furto, la violenza era stata esercitata solo sulla borsa e non sulla vittima. 4. Dalle superiori considerazioni consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla questione concernente l'eventuale applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen., in relazione al reato di furto con strappo di cui al capo B), come riqualificato in appello, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 1° dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Al ro Ranaldi D
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