CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 25229/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 5/6/2023, ha confermato la sentenza di condanna ad anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Udine in data 31/5/2021 nei confronti [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75 D.Lgs. 159/2011. 2. L'imputato, dopo che la polizia giudiziaria aveva effettuato un controllo a casa alle ore 21 e non lo aveva trovato, è stato fermato nell'immediata prossimità dell'abitazione. In quella circostanza ha riferito che aveva avuto mal di stomaco e che si era recato al pronto soccorso e che dopo si era fermato con la moglie, con lui in macchina, in un bar dove avevano fatto tardi. Ha anche riferito che aveva chiamato il 112 per avvisare del ritardo. Gli operanti, come da questi testimoniato in udienza, hanno accertato che l'imputato non era andato al pronto soccorso né che risultava una chiamata dello stesso al 112. All'esito del primo grado l'imputato è stato condannato. Sentenza che la Corte d'appello, ritenuto infondate le censure della difesa in merito all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli operanti che hanno riferito quanto appreso dall'indagato, ha confermato. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 350, commi 6 e 7, cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le censure della difesa in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 195, comma 4, cod. Proc. pen. quanto alla ritenuta utilizzabilità della testimonianza resa dall'ufficiale di polizia giudiziaria Miele nella parte in cui ha riferito le dichiarazioni rese dall'imputato. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata risposta alla dedotta irrilevanza delle attività investigative poste in essere dalla polizia giudiziaria finalizzate ad accertare l'effettivo accesso dell'imputato all'ospedale. 3.4. Violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità degli esiti dell'attività di indagine compiuta dalla polizia giudiziaria al fine di accertare l'effettivo accesso dell'imputato all'ospedale. 3.5. Violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità degli esiti dell'attività di indagine compiuta dalla polizia giudiziaria al fine di accertare se l'imputato aveva avvisato le autorità competenti in ordine al ritardo nel rientro a casa. 3.6. Violazione dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di esaminare il teste Petrachi, indicato dal teste Filieri, come la persona che aveva effettuato la verifica al 112, della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto riferire sia in ordine all'accesso dell'imputato all'ospedale che in merito alla sosta al bar per cambiare una banconota da 50 euro, e all'acquisizione dei tabulati delle telefonate in entrata alla [OSCURATO:PERSONA] del 112 la sera del 30 novembre 2018. 4. In data 8 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. M. [OSCURATO:PERSONA], evidenziato che le censure sono aspecifiche e che i testi Miele e Filieri hanno comunque riferito di fatti storici, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. In data 20 febbraio 2024 le conclusioni della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi cinque motivi di ricorso, nei quali la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli ufficiali di polizia giudiziaria che avrebbero riferito quanto appreso dallo stesso indagato ed effettuato così degli accertamenti, sono formulati in termini aspecifici. Il ricorrente, infatti, pure volendo prescindere dalle considerazioni esposte a seguire, ha omesso di effettuare nei confronti degli elementi dei quali ha denunciato l'inutilizzabilità la c.d. prova di resistenza in base alla quale, allorquando con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini sulla pronuncia resa, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023, Gallone, Rv. 284600 - 01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829). Profilo questo, peraltro, dirimente nel caso di specie nel quale, pure eliminata la parte delle dichiarazioni nella quale gli operanti hanno riferito quanto appreso nell'immediatezza dal ricorrente e gli accertamenti di conseguenza effettuati, resta legittimamente acquisita la prova degli elementi costitutivi del reato, risulta cioè accertato che l'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione, è stato indentificato al di fuori della propria abitazione in orario non consentito e non ha fornito sul punto alcuna spiegazione e, nel corso del processo, non ha documentato alcunché. Elementi questi indicati nella sentenza impugnata e da soli sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità. 3. Con specifico riferimento alle doglianze, comunque. 3.1. Nel primo e nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 350, commi 6 e 7, e 195, comma 4, cod. proc. pen.in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto e alla testimonianza resa dal teste Miele. Le censure sono manifestamente infondate. Come più volte evidenziato da questa Corte e correttamente evidenziato dal giudice di appello, infatti, «è legittima, perché riconducibile agli "altri casi" di cui all'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., la testimonianza indiretta dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di contenuto narrativo ricevute dall'imputato al di fuori del procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, con la conseguenza che le stesse sono liberamente valutabili dal giudice di merito, assumendo la valenza di fatto storico percepito e riferito dai•Nkeste» (Sez. 1, Sentenza n. 15760 del 20/01/2017, Capezzera, Rv. 269574 - 01; nello stesso senso Sez. 6, Sentenza n. 1764 del 09/10/2012, dep. 2013, Naso, Rv. 254180 - 01 per la quale «è ammissibile la testimonianza indiretta dell'ufficiale o agente di P.G. sulle dichiarazioni di contenuto narrativo rese dall'imputato al testimone al di fuori della sede processuale, ovvero prima dell'inizio delle indagini»). Sotto altro profilo, poi, si deve considerare che nella sentenza impugnata, oltre che alla testimonianza resa dall'operante Miele, il giudice di merito ha fatto riferimento al contenuto dell'interrogatorio reso dal ricorrente, acquisito sull'accordo delle parti. 3.2. Nei motivi terzo, quarto e quinto la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità dell'esito delle attività investigative effettuate dalla polizia giudiziaria presso l'ospedale e in ordine alla circostanza relativa alla telefonata che il ricorrente avrebbe effettuato per avvisare del ritardo, nonché circa il rilievo a queste attribuito in sentenza. Le censure sono manifestamente infondate. I testi, Miele e Filieri, infatti, hanno reso dichiarazioni in ordine alle attività da loro direttamente effettuate (la verifica al pronto soccorso ovvero l'accertamento dell'assenza di chiamate dell'imputato al 112 di Udine) e questo, a prescindere dalle circostanze che hanno indotto gli operanti a procedere in tal senso, può essere oggetto di testimonianza ed è stato legittimamente riferito. Ciò anche considerato che lo stesso art. 350, comma 5, cod. proc. pen. prevede espressamente che sul luogo e nell'immediatezza del fatto gli ufficiali di polizia giudiziaria, anche senza la presenza del difensore, possono assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini notizie e indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini, in ordine alle quali gli operanti sono tenuti a rendere testimonianza. La motivazione del provvedimento in relazione all'attendibilità dei testi e al rilievo da attribuire a quanto da questi riferito, con gli specifici riferimenti all'attività compiuta, anche confermata dalle circostanze indicate nell'interrogatorio reso dall'imputato, d'altro canto, è adeguata e coerente, tanto che le censure risultano inconferenti anche per tale aspetto.3.3. Nel sesto motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di esaminare il teste Petrachi, indicato dal teste Filieri, come la persona che aveva effettuato la verifica al 112, della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto riferire sia in ordine all'accesso dell'imputato all'ospedale che in merito alla sosta al bar per cambiare una banconota da 50 euro, e all'acquisizione dei tabulati delle telefonate in entrata alla [OSCURATO:PERSONA] del 112 la sera del 30 novembre 2018. Le censure, dedotte con riferimento all'art. 495 cod. proc. pen. ma relative al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, istituto regolato dall'art. 603 cod. proc. pen., sono manifestamente infondate. La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie con il riferimento alla valutazione degli elementi già acquisiti e, soprattutto alla totale irrilevanza di quanto richiesto alla luce delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'interrogatorio acquisito, cioè che il ritardo era stato determinato dall'essersi intrattenuti al bar), le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27511401). Né, d'altro canto, alcuna violazione è riscontrabile in ordine alla mancata assunzione della testimonianza dell'appuntato Petriachi, la cui audizione non risulta essere stato richiesta all'esito dell'esame reso dal teste Filieri o, comunque, entro la chiusura del dibattimento di primo grado (Sez. 3, n. 33100 del 07/06/2022, F., Rv. 283651: «in tema di testimonianza "de relato", è onere della parte interessata a renderla inutilizzabile richiedere l'esame del teste diretto, ove questo non sia stato disposto "ex officio" dal giudice, anche quando risulti impossibile o estremamente difficoltosa la sua identificazione, posto che la citazione dello stesso è subordinata, ex art. 195, comma 1, cod. proc. pen., alla richiesta di parte, sicché il mancato assolvimento di tale onere vale come rinuncia alla sua escussione»; così anche Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259 - 01).4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes